Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 47301
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Sentenza 22 settembre 2016

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In sede di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti, la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, ai sensi della fattispecie autonoma di reato punita dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, mentre il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che, a fronte di una contestata detenzione di sedici chilogrammi di bulbi essiccati di papavero contenenti 153,12 grammi di morfina, pari a 6.125 dosi medie giornaliere, si era limitata a dare atto della corretta qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 47301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47301
    Data del deposito : 22 settembre 2016

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