Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
In sede di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti, la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, ai sensi della fattispecie autonoma di reato punita dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, mentre il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che, a fronte di una contestata detenzione di sedici chilogrammi di bulbi essiccati di papavero contenenti 153,12 grammi di morfina, pari a 6.125 dosi medie giornaliere, si era limitata a dare atto della corretta qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 47301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47301 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
монімною 47 30 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE та Sent. n. sez.1946 Composta da C.C. 22/09/2016 Luca Ramacci Presidente - Gastone Andreazza R.G.N. 45562/2015 Relatore- Giovanni Liberati Carlo Renoldi Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste nel procedimento nei confronti di : SI AM IR, n. a Nanhereran (India) il 25/11/1979; SI AR, n. a Nangal Chora (India) il 08/02/1976; avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Udine in data 31/03/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E. Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Udine in data 31 marzo 2015 di applicazione della pena di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa nei confronti di SI AM IR e SI AR per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere importato in Italia e detenuto cinque involucri in plastica contenenti kg. 16,487 di bulbi essiccati di papavero contenenti grammi 153,12 di morfina pari a 6.125 dosi medie giornaliere.
2. Lamenta il ricorrente la erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.; deduce in particolare l'erroneo inquadramento della fattispecie a fronte dei parametri della quantità e della qualità della sostanza stupefacente. Infatti, si tratta di sostanza inserita nella tabella I e contenente 6.125 dosi medie giornaliere, ovvero oltre 700 volte il livello massimo a suo tempo fissato dalla legge per il consumo personale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che, pur risultando il fatto commesso in data anteriore alle modifiche apportate al comma 5 dell'art. 73 cit. rispettivamente dal d. I. n. 146 del 2013 e dal d. I. n. 36 del 2014 (convertiti con modificazioni dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79), la richiesta di applicazione della pena, avanzata successivamente a tali modifiche, risulta essere stata formulata dalle parti e recepita dal giudice sulla base della corretta considerazione, più volte posta in rilievo anche da questa Corte quale innegabile frutto della nuova normativa, della fattispecie del fatto di lieve entità come fattispecie autonoma di reato e non più come circostanza attenuante (tra le altre, Sez. 4, n. 47296 del 11/11/2014, Careddu, Rv. 260674); la natura della nuova disciplina come normativa sicuramente più favorevole rispetto alla precedente in virtù del più mite trattamento sanzionatorio, comporta, infatti, per la necessità di applicare nella sua intera globalità la nuova norma, che abbia a "retroagire" anche la nuova qualificazione come fattispecie, appunto, di reato autonomo. 2 Ciò posto, la mutata configurazione del fatto non può comportare, però, il venir meno della fondatezza dell'indirizzo di questa Corte che già si era formato sulla vecchia norma secondo cui, in sede di patteggiamento, la motivazione sulla concessione della allora circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 poteva considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risultasse a prima vista privo di gravità, mentre il giudice doveva motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta fossero tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità (da ultimo, tra le altre, Sez. 6, n. 16596 del 13/03/2013, P.G. in proc. Lanzillotti, Rv. 256146; Sez. 4, n. 4217/13 del 28/11/2012, Lanzo ed altri, Rv. 254462; Sez. 4, n. 4104 del 12/11/2008, P.G. in proc. Corazzini, Rv. 242829; Sez. 4, n. 20651 del 03/03/2005, P.G. in proc. Farruggia ed altri, Rv. 231782). La variazione del profilo di valutazione che il giudice del patteggiamento deve oggi effettuare, non più, infatti, dato dalla correttezza della applicazione della circostanza, bensì dalla qualificazione giuridica del fatto, non sposta l'onere dello stesso giudice di dare motivazione circa la inquadrabilità della fattispecie all'interno del comma 5 laddove, appunto, la lieve entità del fatto non possa essere desunta "ictu oculi" dalla quantità e qualità dello stupefacente, né dagli altri parametri normativi considerati quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione. Va del resto ricordato come, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825, questa Corte abbia costantemente riconosciuto la possibilità di denuncia dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto detta qualificazione è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (cfr., successivamente, Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010, Sinatra e altri, Rv. 246709; Sez. 4, n. 39526 del 17/10/2006, P.G. in proc. Santoro, Rv. 235389; Sez. 4, n. 33313 del 08/07/2002, P.G. in proc. Dapi, Rv. 222659) e come, sulla scorta di ciò, si sia poi affermata in particolare la ricorribilità laddove sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (tra le altre, Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009/13 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, P.G. in proc. Hernandez, Rv. 246394), eventualità appunto ricorrente ove gli elementi fattuali indiscussi non appaiano immediatamente conciliabili con i presupposti della lievità del fatto e, dunque, con l'inquadramento della fattispecie all'interno del comma 5 dell'art. 73 cit.. 3 Di qui, anche, la recessività, per contro, dell'orientamento che, nel regime anteriore alle recenti modifiche normative, aveva invece riconosciuto il sindacato della Corte sulla applicazione del fatto di lieve entità unicamente laddove la pena fosse configurabile come illegale (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047; Sez. 5, n. 5210/00 del 28/10/1999, P.M. in proc. Verdi, Rv. 215467), in tal modo, peraltro, conducendo, da un lato, ad una sostanziale insindacabilità del parametro, pur considerato espressamente dall'art. 444 cod. proc. pen. come necessario oggetto di valutazione del giudice del patteggiamento, della correttezza della "applicazione delle circostanze", e, dall'altro, ad una non chiara distinzione del profilo dell'attenuante da quello puramente sanzionatorio (la cui necessaria "congruità", peraltro, non poteva attenere se non alla pena "legale”).
4. Tanto premesso, nella specie, a fronte di una contestata detenzione di sedici chilogrammi di bulbi essiccati di papavero contenenti grammi 153,12 netti di morfina pari a 6.125 dosi medie giornaliere, la sentenza impugnata si è limitata, in violazione dei principi appena ricordati, a dare atto, con formula di stile, della esattezza della qualificazione giuridica del fatto senza spendere ulteriori argomenti e senza dunque un consapevole ed effettivo riferimento al fatto. La sentenza va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016 II PresidentePrefidente Il Consigliere estensore Gastone AndreazzaStone And Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA quide 10 NOV 2016 A RE 4