Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2008, n. 4104
CASS
Sentenza 12 novembre 2008

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In sede di patteggiamento, la motivazione sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 è superflua soltanto se, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per es., in caso di cessione gratuita, di detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza ecc.), ma non anche quando né le modalità e circostanze dell'azione, né la quantità rinvenuta (nella specie: 176 grammi di "hashish" e 62 compresse di "extasy") siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, occorrendo in tal caso che il giudice motivi adeguatamente il suo convincimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2008, n. 4104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4104
    Data del deposito : 12 novembre 2008

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