Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
In sede di patteggiamento, la motivazione sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 è superflua soltanto se, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per es., in caso di cessione gratuita, di detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza ecc.), ma non anche quando né le modalità e circostanze dell'azione, né la quantità rinvenuta (nella specie: 176 grammi di "hashish" e 62 compresse di "extasy") siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, occorrendo in tal caso che il giudice motivi adeguatamente il suo convincimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2008, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 12/11/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1972
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 014865/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) ZZ VI N. IL 22/05/1970;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 TRIBUNALE di MASSA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso e la correzione del dispositivo della sentenza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunziata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il Tribunale di Massa ha applicato a ZZ VI la pena concordata tra le parti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di gr. 176 di hashish e di 62 compresse di ecstasy).
Il Procuratore Generale deduce mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla concessione all'imputato dell'attenuante prevista dal D.P.R. cit., art. 73, comma 5 e delle attenuanti generiche. Chiede inoltre la correzione del dispositivo della sentenza nel quale la pena appare di entità diversa rispetto a quella applicata su richiesta delle parti. 2) Il ricorso è fondato. Il cd. patteggiamento, regolato dagli artt.444 c.p.p. e ss., è un istituto processuale in base al quale il pubblico ministero e l'imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza delle circostanze e sulla comparazione di esse, sull'entità della pena. Su questo accordo il sindacato del giudice di merito non ha la stessa ampiezza prevista qualora si proceda al giudizio ma si limita (oltre che alla valutazione di congruità della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 1990 n. 313) alla valutazione in ordine all'esistenza, che deve apparire evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.. Il sindacato della Corte di Cassazione ha margini ancor più ristretti: il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo di reato (a meno che sia palesemente erroneo) ne' può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità dell'imputato.
Per quanto concerne in particolare la concessione delle attenuanti i poteri del giudice di legittimità sono analogamente ridotti: la Corte non può infatti sindacare la concessione di un'attenuante che possa implicitamente ravvisarsi nell'imputazione o sulla quale la motivazione del giudice di merito sia adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.
3) Ma nella specie ciò non è avvenuto. Il tribunale ha recepito acriticamente l'accordo intervenuto tra le parti senza sindacare in alcun modo, motivando adeguatamente, la concessione dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (fatto di "lieve entità").
In sede di patteggiamento la motivazione sulla concessione di questa attenuante può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per es. una cessione gratuita, la detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza, ecc.).
Qualora invece, come nel caso di specie, ne' le modalità e circostanze dell'azione ne' la quantità rinvenuta (oltre 176 grammi di hashish e 62 compresse di ecstasy) siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento.
Il Tribunale non solo non ha motivato sulla concedibilità dell'attenuante in questione ma neppure ha affermato, in motivazione o in dispositivo, di averla concessa (nella motivazione si fa riferimento all'attenuante solo nella parte in cui si riportano le richieste delle parti) così violando altresì i minimi di pena previsti per il reato contestato e (formalmente) ritenuto. 4) La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Massa per l'ulteriore corso. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Massa.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009