Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2010, n. 14314
CASS
Sentenza 29 gennaio 2010

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Massime2

In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti recepito dal giudice, può essere denunciata in sede di legittimità in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen..

In sede di convalida dell'arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal P.M., ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa a convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo).

Commentario1

  • 1Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2010, n. 14314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14314
Data del deposito : 29 gennaio 2010

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