Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 5210
CASS
Sentenza 28 ottobre 1999

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In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) alla applicazione delle circostanze ed alla entità e conversione della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 5210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5210
    Data del deposito : 28 ottobre 1999

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