Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) alla applicazione delle circostanze ed alla entità e conversione della pena, che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 28/10/1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 5210
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N. 9037/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento nel proc.penale
contro
ER AN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 14.12.1998 del Pretore di rovereto con la quale - per ipotesi di reato ex art. 81 cp, I e 2 L. n. 386/90 - veniva applicata all'imputato, su richiesta delle parti, ritenute le concesse att.gen. equivalenti alla continuazione, la pena di mesi 3 di reclus. e L. 2 mil. di multa, convertita la pena detertiva in L.
6.750.000 di multa
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Palombarini che ha concluso per l'annullamento s.r. con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per nuovo giudizio;
O S S E R V A
È vero che il giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p. si riferisce esclusivamente alle circostanze di reato tra le quali non può essere ricompresa la continuazione.
Questa, infatti, non è costituita da un reato circostanziato, ma da più reati commessi in esecuzione di un identico disegno criminoso.
Ma è vero altresì che, in tema di patteggiamento, rileva esclusivamente che, in osservanza del principio di legalità, il risultato finale, cui il giudice perviene nella concreta determinazione della pena, risulti conforme a legge. E tale conformità - di sicuro - si rinviene nel caso concreto, dacché la comminata pena conclusiva di mesi tre di reclusione e L.
2.000.000 di multa rispetta i limiti legali anche se non si fosse commesso l'errore, qui denunciato, derivato dalla applicazione delle regole dell'art. 69 c.p. alla continuazione. Con la conseguenza che, sotto il profilo testè esaminato, il Pg di Trento non ha alcun interesse ad impugnare, non essendo stata applicata una pena non consentita.
Sono poi da disattendere anche le ulteriori doglianze mosse dall'organo ricorrente alla impugnata decisione, poiché è altrettanto consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel procedimento di patteggiamento, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento, come nella specie, alla applicazione delle circostanze ed alla entità e conversione della pena, che non siano illegali:
anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.
Per le ragioni dette, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000