Sentenza 28 novembre 2012
Massime • 1
In sede di patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti, la motivazione sulla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990 può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, mentre il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di patteggiamento in cui il giudice non aveva motivato circa la concessione dell'attenuante in ipotesi di detenzione, non a fini personali, di un quantitativo di hashish pari a 428 dosi singole).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2012, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 28/11/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1672
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 10342/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TARANTO;
nei confronti di:
1) ZO GI N. IL 05/06/1992;
2) OL CA N. IL 27/03/1992;
avverso la sentenza n. 6237/2011 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del 30/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Riello LU, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Taranto con sentenza del 30/11/2011, applicò a LA LU, imputato del reato di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, la pena sospesa concordata dalle parti, previo riconoscimento dell'attenuante di cui al citato D.P.R., art. 73, comma 5.
2. Il Procuratore Generale di Lecce proponeva ricorso per cassazione, lamentando con l'unitaria censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto a riguardo dell'applicazione dell'attenuante di cui al comma 5 di cui detto.
La qualificazione in parola era, infatti, da intendersi, secondo il consolidato orientamento maturato in sede di legittimità, sottratta alla disponibilità delle parti, stante che, in difetto, l'accordo sulla pena si sarebbe tramutato in accordo sul titolo del reato. Nel caso di specie, a fronte di una contestazione che non prevedeva l'ipotesi attenuata in discorso, in assenza di qualsivoglia motivazione in concreto, il giudice del merito aveva disposto la riduzione, a fronte del possesso di un quantitativo di hashish idoneo al confezionamento di ben 428 dosi singole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Invero, dissentendosi sul punto dalle conclusioni del P.G. in Sede, devesi osservare che qui, pur non essendo in discussione la legalità della pena, non viene proposta revisione del patto, bensì la qualificazione giuridica del fatto (che riguarda anche la sussistenza e configurazione delle circostanze), in ordine al quale l'art. 444 c.p.p., impone al giudice di rendere specifica motivazione.
Trattasi, in definitiva, di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sottoposta al vaglio del giudice, il cui errore è sottoposto al giudizio di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), (cfr. Cass., n. 5/00, Rv. n. 215825; n. 20/99, Rv. n. 214637; n. 3/'99, Rv. n. 212437; n. 16/'96, Rv. n. 205617). Nonostante qualche precedente (Cass. n. 18385/04, Rv. n. 228047), il quale troppo frettolosamente ha reputato che tutte le statuizioni non illegittime "concordate dalle parti e recepite in sentenza, non possono essere rimesse in discussione":, devesi riconfermare l'opposto principio, già affermato nel passato (Cass. n. 36573/03, Rv. n. 225959), secondo il quale, per restare al caso di specie, in sede di patteggiamento la motivazione sulla concessione dell'attenuante in parola può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti palesemente privo di gravità;
qualora, invece, ne' le modalità e circostanze dell'azione, ne' la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento. Come nel caso in esame nel quale, venendo contestata detenzione non a fini personali di un quantitativo di hashish idoneo alla predisposizione di 423 dosi singole, il G.U.P. non avrebbe potuto limitarsi ad adottare formula motivazionale generica e manifestamente di stile ("corretta appare la ... valutazione in ordine alla sussistenza delle circostanze attenuanti speciali e generiche ...", priva di effettivo e consapevole riferimento al fatto oggetto di giudizio.
Consegue all'esposto l'annullamento della sentenza gravata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013