Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2012, n. 4217
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Sentenza 28 novembre 2012

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In sede di patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti, la motivazione sulla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990 può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, mentre il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di patteggiamento in cui il giudice non aveva motivato circa la concessione dell'attenuante in ipotesi di detenzione, non a fini personali, di un quantitativo di hashish pari a 428 dosi singole).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2012, n. 4217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4217
    Data del deposito : 28 novembre 2012

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