Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 34902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34902 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 24/06/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1485
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 48529/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA BE N. IL 05/09/1982;
RU SE N. IL 09/02/1984;
avverso la sentenza n. 6600/2013 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del 27/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;
lette le conclusioni del PG Dott. FRESA Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Udito il difensore Avv. DEIDDA Gilberto di Cagliari (nuova nomina). RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Cagliari, pronunciando, a seguito di decreto di giudizio immediato, nei confronti degli odierni ricorrenti TA BE e RU SE, nonché dei coimputati ED AR e MA EN, con sentenza del 27.6.2014, applicava ex artt. 444 c.p.p. e segg., unificati i reati dal vincolo della continuazione per ER US, con le attenuanti generiche per tutti e per ER US anche di quella del concorso di minima importanza, equivalenti per ED AR, IT OB e MA EN e prevalenti per ER US rispetto alle aggravanti e alle recidive contestate, per ED la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione e 6.000,00 Euro di multa, per IT la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e 10.000,00 Euro di multa, per MA EN la pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione e 4.000,00 Euro di multa e per ER US la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e 3.000,00 Euro di multa, con condanna, per ciascuno, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, con confisca di quanto in sequestro e, fatta eccezione per il denaro e per l'autovettura BMW targata 0734DPF, distruzione.
Gli imputati erano giudicati per i seguenti reati:
DU, TA E AB RI;
A) del delitto di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 10 e art. 1 bis, e art. 80, comma 2, perché, in concorso tra loro:
- DU quale acquirente, organizzatore dell'importazione, del trasporto e della custodia della droga;
- TA quale collaboratore del ED e soggetto incaricato di recuperare lo stupefacente occultato all'interno dell'autovettura BMW X5, appositamente predisposta, utilizzata per l'importazione dalla Spagna;
- SS quale collaboratore del ED e soggetto incaricato di custodire lo stupefacente recuperato dall'interno dell'autovettura BMW X5 utilizzata per il trasporto;
- NE (intestatario ed utilizzatore dell'autovettura sopraindicata) quale corriere incaricato del trasporto della droga dalla Spagna in Sardegna;
acquistavano, importavano in Italia dalla Spagna, trasportavano e comunque illecitamente detenevano per destinarli alla cessione a terzi, complessivi 110 chilogrammi (lordi) di hashish (64,800 kg in panetti e 45,350 kg in ovuli), sostanza stupefacente di ingente quantità di cui alla tab. I prevista dall'ari:. 14 della legge medesima.
Commesso in agro di Quartu Sant'Elena ed altri luoghi il 30 luglio 2013.
RU;
B) art. 110 c.p. e T.U. n. 309 del 1990, art. 73, comma 10 e comma 1 bis e art. 80, comma 2, perché, in concorso con ED AR, IT OB e MA IZ, essendo egli la persona incaricata di recuperare, mediante smontaggio, lo stupefacente occultato all'interno dell'autovettura BMW X5, appositamente predisposta, utilizzata per l'importazione dalla Spagna, senza autorizzazione e illecitamente, acquistava, importava, trasportava e deteneva per destinarli alla cessione a terzi, Kg 45,350 di hashish in ovuli, sostanza stupefacente di ingente quantità di cui alla tabella 1 prevista dall'art. 14 del T.U. citato. In agro di Quartu S. Elena (CA) e inoltre località il 30/07/2013.
C) del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 337 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usava violenza - consistita nel darsi alla fuga e nel divincolarsi con forza - nei confronti dei Marescialli dei Carabinieri OR GI e D'AU ES, pubblici ufficiali nell'atto del compimento del proprio ufficio, per opporsi agli stessi che cercavano di evitarne l'allontanamento per poi poter procedere all'arresto. In Quartu Sant'Elena il 30 luglio 2013.
D) del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 582 cpv. c.p., art. 585 in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1) e art. 61 c.p., n. 2), perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e con le modalità nello stesso indicate, volontariamente cagionava a OR GI e D'AU ES lesioni personali dalle quali derivava agli stessi una malattia nel corpo (trauma discorsivo polso destro e ipocondrio destro e trauma contusivo del gomito sinistro ed alcune abrasioni) giudicata guaribile rispettivamente in giorni dieci e giorni sette.
Nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente.
(con la recidiva semplice per ED e reiterata per IT).
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, personalmente, ciascuno con proprio atto, IT OB e ER US, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
QH OB:
- Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Inosservanza e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione all'art. 80 c.p.p., comma 2 e art. 444 c.p.p.,
(art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente deduce che la sentenza sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.
La sostanza stupefacente sequestrata non sarebbe stata sottoposta ad alcun accertamento tecnico per verificare il principio attivo in essa contenuto.
Inoltre, ricostruendo le risultanze investigative, evidenzia che il quantitativo di droga il cui trasporto e detenzione gli sarebbe addebitabile, consisterebbe in soli 43 kg di ovuli contenenti hashish invece dei 110 Kg di hashish in ovuli e panetti, di cui gli sarebbero stati addebitati trasporto e detenzione nella sentenza impugnata. Pertanto, in considerazione del reale quantitativo di droga importato dal ricorrente, sarebbe evidente l'insussistenza dell'aggravante contestata.
L'erronea applicazione dell'aggravante avrebbe determinato una rilevante ricaduta sulla quantificazione della pena applicata. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con ogni conseguenza di legge.
ER US;
- Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente deduce anch'egli l'erronea applicazione dell'aggravante della detenzione di quantità ingente.
Rileva che gli sarebbe stata attribuita la detenzione di soli Kg 43,350 di hashish in ovuli e che nella perizia svolta dal consulente nominato dal P.M: sarebbe indicato che il principio attivo contenuto negli ovuli era di poco superiore a Kg. 9.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni, rilevando che il consenso prestato non sia più revocabile.
In ogni caso evidenzia che l'aggravante del fatto di ingente quantità è stata correttamente applicata per il IT, in riferimento a complessivi Kg. 110 lordi di hashish e per il ER, ritenute le attenuanti prevalenti sull'aggravante contestata e partendo dalla pena base relativa al reato più grave, è stata calcolata la pena irrogata senza incorrere nella lamentata violazione di legge.
Chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
Successivamente pervenivano richieste di rinvio per concomitanti impegni professionali da parte degli avv. Rovelli per IT e Deidda per ER che non potevano essere valutate in quanto trattasi di procedura camerale non partecipata ai sensi dell'art. 611 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra proposti sono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità' che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (così, ex multis, sez. 6^, n. 45688 del 20.11.2008, Bastea, rv. 241666; sez. 4^, n. 10692 dell'11.3.2010, Hernandez, rv. 246394; sez. 6^, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Bisi-gnani, rv. 254865). E margini di opinabilità, a fronte di quantitativi effettivamente ingenti, richiede la valutazione circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Non sussiste la denunciata violazione di legge in quanto, evidentemente, chiamato a valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 -che le parti hanno considerato sussistente nella loro richiesta - il giudice del patteggiamento, a differenza di quello del giudizio ordinario, può ritenerla insussistente solo ove tale circostanza risulti ictu oculi. E così evidentemente non è, non solo a fronte dei 110 kg. lordi di hashish di cui alla contestazione relativa a IT, ma anche dei kg. 45,350 di hashish di cui alla contestazione del ER.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2015