Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 34902
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Sentenza 24 giugno 2015

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In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 34902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34902
    Data del deposito : 24 giugno 2015

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