Sentenza 13 marzo 2013
Massime • 1
In sede di patteggiamento, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può non essere motivata solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista di minima offensività, mentre il giudice deve adeguatamente motivare il suo convincimento qualora - in assenza di altri dati significativi - la lieve entità del fatto non possa essere desunta "ictu oculi" dalla quantità e qualità dello stupefacente, né dagli altri parametri normativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2013, n. 16596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16596 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 517
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 47968/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
TI EL N. IL 01/01/1986;
avverso la sentenza n. 2685/2012 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del 26/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26.9.2012 il G.I.P. del Tribunale di Livorno applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a TI NU, imputato del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 riconosciutagli l'attenuante di cui all'art. 73,
comma 5, cit. D.P.R., la pena di anni due di reclusione oltre la multa.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Firenze denunciando difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta attenuante in ragione di un evidente travisamento del fatto avendo il Giudice indicato il dato quantitativo relativo al principio attivo in mg 92 anziché quello in mg 92618 e pari a 3866 dosi singole ricavabili, che esula dalla ipotesi attenuata in questione.
3. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Livorno.
4. Il ricorso è fondato.
5. Il cd. patteggiamento, regolato dall'art. 444 c.p.p. e segg., è un istituto processuale in base al quale il pubblico ministero e l'imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza delle circostanze e sulla comparazione di esse, sull'entità della pena. Su questo accordo il sindacato del giudice di merito non ha la stessa ampiezza prevista qualora si proceda al giudizio ma si limita (oltre che alla valutazione di congruità della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 1990 n. 313) alla valutazione in ordine all'esistenza, che deve apparire evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.. 6. Il sindacato della Corte di Cassazione ha margini ancor più ristretti: il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo di reato (a meno che sia palesemente erroneo) ne' può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità dell'imputato.
7. Per quanto concerne in particolare la concessione delle attenuanti i poteri del giudice di legittimità sono analogamente ridotti: la Corte non può infatti sindacare la concessione di un'attenuante che possa implicitamente ravvisarsi nell'imputazione o sulla quale la motivazione del giudice di merito sia adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.
8. Nella specie, il tribunale ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti, motivando la concessione dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (fatto di "lieve entità") sulla base - in primo luogo - del dato qualitativo della sostanza erroneamente indicato in mg. 92 anziché, come indicato nella stessa imputazione elevata, in mg. 92.618.
9. In sede di patteggiamento la motivazione sulla concessione di questa attenuante può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (Sez. 4, Sentenza n. 4104 del 12/11/2008 Rv. 242829 P.G. in proc. Corazzini) e solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Rv. 247911 Imputato: P.G. in proc. Rico).
10. Qualora invece, come nel caso di specie, la quantità rinvenuta (oltre 4 kilogrammi di cannabis indica) ed il contenuto di principio attivo ( THC pari a 92.61 8 mg corrispondenti a 3.8 66 dosi singole) non siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento. 11. La qual cosa nella specie non è avvenuto, giustificandosi il riconoscimento dell'attenuante in parola anche e primariamente sulla base di un evidente travisamento del dato qualitativo. 12. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013