Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2013, n. 16596
CASS
Sentenza 13 marzo 2013

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In sede di patteggiamento, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può non essere motivata solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista di minima offensività, mentre il giudice deve adeguatamente motivare il suo convincimento qualora - in assenza di altri dati significativi - la lieve entità del fatto non possa essere desunta "ictu oculi" dalla quantità e qualità dello stupefacente, né dagli altri parametri normativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2013, n. 16596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16596
    Data del deposito : 13 marzo 2013

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