Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalle parti e recepita dal giudice, è materia sottratta alla disponibilità delle parti stesse, con la conseguenza che, sul punto, è ammissibile il ricorso per cassazione. (Nella specie, a fronte della contestazione, in materia di droga, nella quale il fatto era descritto in termini di normale gravità, il giudice aveva immotivatamente recepito l'accordo delle parti che invece definiva il fatto medesimo come di lieve entità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 39526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39526 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 17/10/2006
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 1171
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 021705/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di RAVENNA;
nei confronti di:
SANTORO EGIDIO, N. IL 13/11/1961;
avverso SENTENZA del 28/01/2004 del TRIBUNALE di RAVENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena su richiesta, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della repubblica presso la Corte di appello di Bologna deducendo violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ricorrenza dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; in particolare lamentando che il Gip ha ritenuto la sussistenza dell'attenuante senza alcun cenno alle ragioni di tale decisione e senza tenere conto che il quantitativo di sostanza stupefacente commerciata era consistente, trattandosi di 320 gr. lordi di cocaina con un contenuto di principio attivo pari a gr. 72,10, quantità senz'altro eccedente rispetto al concetto di minima offensività.
Il ricorso è fondato.
E indubbio che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti emessi in esito al rito speciale di cui agli artt. 444, 445 c.p.p. assume connotazione speciale, derivante appunto dalla specialità del rito che trova la sua base nella concorde volontà delle parti negozialmente espressa;
e pertanto il Collegio condivide pienamente quella giurisprudenza secondo la quale il giudice - tenuto a compiere, da un lato, l'accertamento positivo in ordine alla validità del consenso prestato, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione di eventuali circostanze, alla congruità della pena ed alla concedibilità dei benefici (ove a questi l'applicazione della pena sia subordinata) e successivamente, alla non ricorrenza delle cause di non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato di cui all'art. 129 c.p.p. - di tali accertamenti può limitarsi a dare atto, enunciando l'esito dell'indagine senza ulteriormente diffondersi sulla ricerca degli elementi di colpevolezza dell'imputato, sottesi al consenso prestato ed alla rinuncia a contestare, mediante la richiesta di applicazione della pena, le ragioni dell'accusa.
Tali costanti, pacifiche affermazioni trovano tuttavia un limite nella esatta definizione dei rapporti tra potere dispositivo delle parti, quale si esplica ed è fondamento del patteggiamento, e poteri del giudice quale espressione e fondamento della funzione giurisdizionale, nel cui ambito il patteggiamento, pur con tutte le sue peculiari caratteristiche., ineludibilmente opera. A tale riguardo le Sezioni Unite di questa Corte (19.1.2000 n. 5 PG in proc. Neri) hanno chiarito che l'erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalle parti e recepita dal giudice, è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa è deducibile con il ricorso per cassazione.
Analoghe considerazioni, pur nella differenza della ipotesi di base, valgono nel presente caso.
È nella specie avvenuto che a fronte di una contestazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, in cui erano contenuti precisi riferimenti qualitativi e quantitativi atti a delineare la fattispecie in termini di normale gravità, il Gip - senza alcuna motivazione - ha recepito l'accordo delle parti intervenuto sulla base della sussumibilità del fatto nei limiti del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In tal modo il giudice non ha tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte che impone di aver riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e che esclude la ricorrenza dell'attenuante qualora i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la qualità o la quantità delle sostanze non concorrono tutti a degradare l'ipotesi normale di reato a fatto di lieve entità (tra le altre Cass.
5.1.99 ud. Touria m.u. 213321);
in particolare ha trascurato l'esame dell'elemento fondamentale di valutazione di ipotesi del tipo in esame e cioè quello della qualità e quantità dello stupefacente trattato;
al riguardo è opportuno ricordare che tale elemento può assumere, da solo, valore decisivo, essendo al riguardo pacifico, sempre secondo la giurisprudenza della Corte che "il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi" (Sez. VI 5.1.99 ud. Zema, m.u. 213455). Tale omissione è, ad avviso del Collegio, tale da inficiare la valutazione effettuata, essendo obbligo del giudice quello di valutare - e di darne conto in termini di logica motivazione - la esatta qualificazione giuridica del fatto e la correttezza dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.
Peraltro questa Corte ha già avuto modo in altre occasioni di affermare che la verifica del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e/o sull'esistenza di ipotesi attenuate della figura di reato contestata non può essere pretermessa in presenza di una concordata qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nell'imputazione (sez. 128. 4.97, P. G. in proc. Dimitrescu, rv. 207683; sez. III, cc, 29.9.98, Bertini, rv. 211985; sez. IV cc. 7.12.94, Zanella rv. 200103). L'esigenza di omogenea valutazione delle concrete fattispecie, collegata al principio di obbligatorietà dell'azione penale, impongono la conferma di tale orientamento e l'annullamento della sentenza in esame.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006