CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile al rinvio per la prosecuzione del giudizio di impugnazione ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022, ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - la regola del "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento della deliberazione della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8128 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. ER IO nato a [...] il [...] 2. RO AT nato a [...] il [...] 3. DR NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione;
uditi il difensore delle parti civili, avv. IM Ugo Franceschini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili come da nota che ha depositato;
udito il difensore degli imputati, avv. Guido Beghini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8128 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalle parti civili, ha parzialmente riformato la pronuncia di assoluzione di primo grado, dichiarando ZZ NO, CH NA e GA IA responsabili, ai soli effetti civili, del reato di violenza privata loro ascritto al capo A) e ZZ anche del reato di lesioni colpose gravissime di cui al capo B) e, conseguentemente, condannando gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. L'editto accusatorio era così articolato: - capo A) «del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 610 co. 1 e 2 c.p., in relazione all'art. 339 co. 1 c.p., perché in concorso tra loro, rispettivamente quali socio amministratore della ditta "B.M. s.r.l. (ER), coordinatore della medesima ditta (DR) e autista incaricato di far osservare gli ordini impartiti agli altri dipendenti (RO), tramite la minaccia di procedere al suo immediato licenziamento costringevano l'autista IM IO ad effettuare turni di guida a bordo degli autoarticolati della predetta ditta della durata di almeno 15/16 ore ininterrotte e a sostituire nel corso della stessa giornata il disco cronotachigrafo del veicolo in modo da non far risultare il mancato rispetto delle pause obbligatorie ed eludere così eventuali controlli delle forze di Polizia, in violazione degli artt. 174 co.4 e 179 co.2 C.d.S., 6, 7, e 15 Reg. CEE 3820185». In GA OC (sede della "B.M. s.r.l.") fino al 22 ottobre 2004. - capo B) «del delitto p. e p. dagli artt. 113 e 590 co. I, 2 e 3 c.p., in relazione all'art. 583 commi 1 e 2 c.p. perché, nelle loro rispettive qualità indicate sub A), per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione degli artt. 174 co. 4 e 179 co. 2 C.d.S., 6, 7 e 15 Reg. CEE 3820/85, costringendo l'autista IM IO ad effettuare turni di guida a bordo degli autoarticolati della ditta "B.M. s.r.l." della durata di almeno 15/16 ore ininterrotte ed a sostituire nel corso della stessa giornata il disco cronotachigrafo del veicolo in modo da non far risultare il mancato rispetto delle pause obbligatorie ed eludere così eventuali controlli delle forze di Polizia, non impedivano che il predetto, mentre stava procedendo lungo la SP 486R con direzione Roteglia - Castellarano, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 27+150 perdesse il controllo dell'autoarticolato Mercedes Daimler tg. CH661TEIAC61403 da lui condotto a causa di un colpo di sonno determinato dalla stanchezza conseguente ai massacranti orari di lavoro impostigli, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi sul margine destro della carreggiata, e così per colpa cagionavano a IO, che nell'occasione riportava diverse fratture e un grave trauma spinale con conseguente paraplegia a livello motorio dalla vertebra 2 TI, lesioni personali insanabili con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione. In località Cavriana di Castellarano (RE) il 22-10-2004». 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata contestato al capo A). Si sostiene che non sarebbero stati affrontati in maniera adeguata né il tema della effettiva capacità intimidatrice della minaccia né quello della effettiva realizzazione della condotta ad opera degli imputati che non mergerebbe neppure dalla testimonianza resa dalla persona offesa. 2.2. Il secondo motivo attiene alla sola posizione di TU NO e deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui al capo B). La Corte di appello avrebbe omesso di fornire puntuale motivazione su: dinamica del sinistro;
causa dello stesso;
nesso di causalità tra condotta colposa ed evento. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. I ricorsi - che afferiscono esclusivamente agli interessi civili (unici ancora in discussione) - non sono inammissibili, sicché occorre preliminarmente confrontarsi con il disposto dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.. 2.1. A mente della nuova previsione contenuta nell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. e introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 (in vigore dal 30 dicembre 2022): «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». 2.2. In assenza di una normativa intertemporale, indiscussa la natura processuale della disposizione, occorre fare riferimento alla regola generale del tempus regit actum codificata dall'art. 11 delle preleggi, in forza della quale la 3 nuova normativa non può essere applicata agli atti pregressi legittimamente compiuti e produttivi di effetti giuridici completamente esauritisi nell'ambito della disciplina precedente. La corretta applicazione del principio tempus regit actum «impone la esatta individuazione dell'actus, che va focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. Per actus non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti -e di fasi- tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento definitivo dei fatti;
una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che il processo "continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione", il che contrasterebbe con l'immediata operatività del novum prescritta dall'art. 11 delle preleggi. Il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo. Non può, inoltre, avallarsi, ai fini che qui interessano, una nozione indifferenziata di "atto" processuale, poiché deve aversi riguardo anche alle "dimensioni temporali" del medesimo, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime. È necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei "che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento" e ha, per così dire, una funzione "autoreferenziale"; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l'assumere rilievo centrale;
quello che ha "carattere strumentale e preparatorio" rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch'esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista). Le Sezioni Unite Lista sono state chiamate a pronunciarsi sul regime intertemporale della norma che ebbe a sopprimere il potere della parte civile di proporre impugnazione agli effetti penali nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione;
pertanto si sono occupate della disciplina intertemporale applicabile alle impugnazioni nello specifico rapporto sentenza - mezzo di impugnazione. In tale situazione per la individuazione dell'actus - al quale fare in concreto riferimento per l'individuazione della disciplina intertemporale - sono prospettabili 4 solo due alternative: o la presentazione dell'impugnazione o la pronuncia della sentenza. Le Sezioni Unite propendono per la seconda opzione: «Il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i tempi per esercitarla». Alla base vi è «l'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo»; occorre «assicurare al processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di interventi legislativi improvvisi e non sempre coerenti con il sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizione processuali già acquisite». «Il potere di impugnazione trova la sua genesi nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa venga pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente a tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile rispetto a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono prodotti prima della entrata in vigore della legge medesima, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto». Sulla scorta di tali argomenti, le Sezioni Unite Lista hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato» (Rv. 236537). La scelta si concilia con quanto statuito dalle Sezioni Unite D'Amato (n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810 - 01) che hanno individuato nella delibazione della sentenza il momento di «passaggio al grado successivo o da appello a legittimità». 2.3. Questo collegio — nella consapevolezza dei differenti approcci interpretativi maturati nelle prime applicazioni della norma (i perduranti contrasti, nelle more del deposito di questa motivazione, hanno indotto alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, cfr. notizia di decisione quinta sezione n. 8 del 2023, udienza del 7 febbraio 2023, ric. Dell'Aguzzo) — ritiene che il fenomeno successorio connesso all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. vada regolato in termini analoghi a quelli stabiliti dalle citate Sezioni Unite Lista;
quindi accoglie il principio per cui: «Ai fini dell'individuazione del regime applicabile al rinvio per la 5 prosecuzione del giudizio impugnazione ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., la regola del tempus regit actum impone di far riferimento al momento di deliberazione della sentenza impugnata» (così Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, GI;
Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, SG;
diff. Sez. 4, n. 2854 del 11/01/2023, Colonna;
Sez. 3 notizia decisione n. 2 del 2023, nel proc. RG n. 28073/2022, Ambu;
Sez. 4 notizia decisione n. 2 del 2023, udienza 17/01/2023, nel proc. RG n. 21454/2022, Nordio). Le ragioni di tale opzione ermeneutica si trovano ampiamente esposte nelle citate sentenze GI e SG, alle quali si rimanda. In estrema sintesi va osservato che, pur nella diversità dell'oggetto delle modifiche normative, la fattispecie in rassegna condivide con quella decisa dalle Sezioni Unite Lista i medesimi principi ispiratori: tutela dell'affidamento, principio di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni. Anche l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. si pone sul terreno del rapporto sentenza-mezzo di impugnazione. Invero la norma «sebbene sembri non riguardare direttamente i modi di esercizio del diritto di impugnazione ma i meccanismi processuali di esame della stessa, in realtà, ad una lettura più approfondita, incide in termini concreti sul modo in cui la parte che impugna può essere interessata a redigere l'atto di impugnazione» (Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, GI). Pertanto — a differenza del caso deciso dalle Sezioni Unite n. 11586 del 30/09/2021, D, circa il regime intertemporale di applicabilità dell'art. 603, comma 3 bis, cod proc. pen. — il nuovo art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. non si limita a introdurre una nuova regola processuale sulle modalità del procedimento di impugnazione già istaurato, ma finisce, nella sostanza, per regolamentare in modo innovativo l'atto di impugnazione in quanto tale, ovvero il regime stesso dell'impugnazione. Al riguardo va considerato che: - per un verso la migrazione della domanda risarcitoria dal processo penale a quello civile porta con sé un'alterazione genetica di forme, regole, principi: il giudizio civile ha «ad oggetto un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto quale presupposto del diritto al risarcimento» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini); - per altro verso che il giudizio civile, pur se "in prosecuzione" di quello penale, risponde alle regole sue proprie, quali ad esempio: la libera valutazione delle prove (anche inutilizzabili) acquisite nella fase penale;
l'adozione del criterio probatorio della probabilità prevalente;
l'impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto sulla 6 C/J, testimonianza della parte civile, preclusa dall'art. 246 cod. proc. pen.; l'inapplicabilità della rinnovazione della prova dichiarativa ex art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. (sul punto si vedano le Sezioni Unite Crennonini, cit.). Ne consegue che l'impugnazione ai soli effetti civili, destinata ex art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. a "proseguire" dinanzi alle sezioni civili, deve essere congegnata e calibrata, fin dal suo stesso concepimento, nel rispetto anche dei criteri sostanziali, processuali, probatori del processo civile. Se, infatti, di prosecuzione si tratta, è arduo garantire quell'assestamento "successivo" della domanda risarcitoria che le Sezioni Unite Cremonini ammettono nel caso di rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen.. Di una tale esigenza si trova eco nella stessa relazione al d. Igs. n. 150 del 2022, lì dove, nella esposizione dei contenuti dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., si osserva: «Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano "la domanda agli effetti civili", secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d), c.p.p.». In definitiva: «[...] è solo correlando l'operatività dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. alla deliberazione della sentenza impugnata che risulta possibile assicurare l'affidamento dell'impugnante circa la "coerenza" della propria impugnazione con tutti gli aspetti significativi del giudizio di impugnazione cui è destinata a dar vita. Affidamento che, viceversa, verrebbe frustrato se un atto di impugnazione con i contenuti "mirati" sulla sede penale cui sarebbe stato destinato prima della novella venisse rinviato "in prosecuzione" - senza la "mediazione" assicurata dalla riassunzione, è bene sottolineare - alla sede civile caratterizzata da una diversa morfologia del giudizio» (Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, SG). 2.4. Ergo la decisione dei ricorsi in oggetto spetta a questo collegio, poiché l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. non si applica, ratione temporis, al caso di specie (sentenza di appello emessa il 24 maggio 2021). In ogni caso, anche a voler considerare l'unica altra alternativa possibile (cfr. sopra Sezioni Unite Lista, cit.) vale a dire la data di proposizione dell'impugnazione, la conclusione non muterebbe posto che i ricorsi sono stati presentati il 29 ottobre 2021, ben prima della data di entrata in vigore dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. 7 3. La sentenza impugnata deve essere annullata per il seguente decisivo vizio, che il collegio rileva di ufficio. 3.1. Va ricordato che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - sia pure ai soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 - 01). 3.2. Nella fattispecie in esame la Corte di appello ha riformato, sia pure ai soli effetti civili, la pronuncia assolutoria di primo grado senza disporre il rinnovamento dell'istruzione. La scelta di non rinnovare l'istruzione viene giustificata dalla Corte distrettuale sul rilievo che non si verte nel caso di un «diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva», poiché occorrere soltanto procedere a una «più approfondita e compiuta analisi di tutto il compendio probatorio raccolto» (pag. 8 sentenza impugnata). La decisione è errata sia nella impostazione teorica sia nella applicazione pratica. 3.2.1. Sotto il primo profilo, l'affermazione della Corte di appello si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato» (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987; conf. Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146). 3.2.2. Sotto il secondo profilo, è di immediata evidenza che la Corte di appello ha proceduto a una diversa valutazione delle prove orali (testimonianze e consulenze) rispetto a quella compiuta dal Tribunale: 8 - è sufficiente scorrere le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata per notare come, in merito al reato di violenza privata, l'apprezzamento delle prove dichiarative offerte dalla persona offesa e dagli altri testimoni sia completamente diversa da quella offerta dalla sentenza di primo grado;
- la lettura di pagina 11 lascia emergere in maniera molto chiara come, in relazione al delitto di lesioni colpose, i punti afferenti alle cause dell'incidente stradale e al nesso di causalità tra condotta ed evento siano affrontati sulla scorta di una totale rivisitazione (peraltro apodittica) degli esiti probatori. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
a detto giudice si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Va dato atto che è stata chiamata a partecipare al giudizio, in qualità di responsabile civile, anche la società B.M. s.r.l. di NE IO;
tuttavia la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione a carico del responsabile civile (che, senza partecipare alla odierna discussione orale, ha rassegnato conclusioni scritte adesive delle richieste del P.G. e dei ricorsi degli imputati).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 24/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione;
uditi il difensore delle parti civili, avv. IM Ugo Franceschini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili come da nota che ha depositato;
udito il difensore degli imputati, avv. Guido Beghini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8128 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalle parti civili, ha parzialmente riformato la pronuncia di assoluzione di primo grado, dichiarando ZZ NO, CH NA e GA IA responsabili, ai soli effetti civili, del reato di violenza privata loro ascritto al capo A) e ZZ anche del reato di lesioni colpose gravissime di cui al capo B) e, conseguentemente, condannando gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. L'editto accusatorio era così articolato: - capo A) «del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 610 co. 1 e 2 c.p., in relazione all'art. 339 co. 1 c.p., perché in concorso tra loro, rispettivamente quali socio amministratore della ditta "B.M. s.r.l. (ER), coordinatore della medesima ditta (DR) e autista incaricato di far osservare gli ordini impartiti agli altri dipendenti (RO), tramite la minaccia di procedere al suo immediato licenziamento costringevano l'autista IM IO ad effettuare turni di guida a bordo degli autoarticolati della predetta ditta della durata di almeno 15/16 ore ininterrotte e a sostituire nel corso della stessa giornata il disco cronotachigrafo del veicolo in modo da non far risultare il mancato rispetto delle pause obbligatorie ed eludere così eventuali controlli delle forze di Polizia, in violazione degli artt. 174 co.4 e 179 co.2 C.d.S., 6, 7, e 15 Reg. CEE 3820185». In GA OC (sede della "B.M. s.r.l.") fino al 22 ottobre 2004. - capo B) «del delitto p. e p. dagli artt. 113 e 590 co. I, 2 e 3 c.p., in relazione all'art. 583 commi 1 e 2 c.p. perché, nelle loro rispettive qualità indicate sub A), per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione degli artt. 174 co. 4 e 179 co. 2 C.d.S., 6, 7 e 15 Reg. CEE 3820/85, costringendo l'autista IM IO ad effettuare turni di guida a bordo degli autoarticolati della ditta "B.M. s.r.l." della durata di almeno 15/16 ore ininterrotte ed a sostituire nel corso della stessa giornata il disco cronotachigrafo del veicolo in modo da non far risultare il mancato rispetto delle pause obbligatorie ed eludere così eventuali controlli delle forze di Polizia, non impedivano che il predetto, mentre stava procedendo lungo la SP 486R con direzione Roteglia - Castellarano, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 27+150 perdesse il controllo dell'autoarticolato Mercedes Daimler tg. CH661TEIAC61403 da lui condotto a causa di un colpo di sonno determinato dalla stanchezza conseguente ai massacranti orari di lavoro impostigli, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi sul margine destro della carreggiata, e così per colpa cagionavano a IO, che nell'occasione riportava diverse fratture e un grave trauma spinale con conseguente paraplegia a livello motorio dalla vertebra 2 TI, lesioni personali insanabili con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione. In località Cavriana di Castellarano (RE) il 22-10-2004». 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata contestato al capo A). Si sostiene che non sarebbero stati affrontati in maniera adeguata né il tema della effettiva capacità intimidatrice della minaccia né quello della effettiva realizzazione della condotta ad opera degli imputati che non mergerebbe neppure dalla testimonianza resa dalla persona offesa. 2.2. Il secondo motivo attiene alla sola posizione di TU NO e deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui al capo B). La Corte di appello avrebbe omesso di fornire puntuale motivazione su: dinamica del sinistro;
causa dello stesso;
nesso di causalità tra condotta colposa ed evento. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. I ricorsi - che afferiscono esclusivamente agli interessi civili (unici ancora in discussione) - non sono inammissibili, sicché occorre preliminarmente confrontarsi con il disposto dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.. 2.1. A mente della nuova previsione contenuta nell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. e introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 (in vigore dal 30 dicembre 2022): «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». 2.2. In assenza di una normativa intertemporale, indiscussa la natura processuale della disposizione, occorre fare riferimento alla regola generale del tempus regit actum codificata dall'art. 11 delle preleggi, in forza della quale la 3 nuova normativa non può essere applicata agli atti pregressi legittimamente compiuti e produttivi di effetti giuridici completamente esauritisi nell'ambito della disciplina precedente. La corretta applicazione del principio tempus regit actum «impone la esatta individuazione dell'actus, che va focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. Per actus non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti -e di fasi- tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento definitivo dei fatti;
una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che il processo "continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione", il che contrasterebbe con l'immediata operatività del novum prescritta dall'art. 11 delle preleggi. Il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo. Non può, inoltre, avallarsi, ai fini che qui interessano, una nozione indifferenziata di "atto" processuale, poiché deve aversi riguardo anche alle "dimensioni temporali" del medesimo, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime. È necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei "che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento" e ha, per così dire, una funzione "autoreferenziale"; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l'assumere rilievo centrale;
quello che ha "carattere strumentale e preparatorio" rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch'esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista). Le Sezioni Unite Lista sono state chiamate a pronunciarsi sul regime intertemporale della norma che ebbe a sopprimere il potere della parte civile di proporre impugnazione agli effetti penali nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione;
pertanto si sono occupate della disciplina intertemporale applicabile alle impugnazioni nello specifico rapporto sentenza - mezzo di impugnazione. In tale situazione per la individuazione dell'actus - al quale fare in concreto riferimento per l'individuazione della disciplina intertemporale - sono prospettabili 4 solo due alternative: o la presentazione dell'impugnazione o la pronuncia della sentenza. Le Sezioni Unite propendono per la seconda opzione: «Il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i tempi per esercitarla». Alla base vi è «l'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo»; occorre «assicurare al processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di interventi legislativi improvvisi e non sempre coerenti con il sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizione processuali già acquisite». «Il potere di impugnazione trova la sua genesi nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa venga pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente a tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile rispetto a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono prodotti prima della entrata in vigore della legge medesima, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto». Sulla scorta di tali argomenti, le Sezioni Unite Lista hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato» (Rv. 236537). La scelta si concilia con quanto statuito dalle Sezioni Unite D'Amato (n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810 - 01) che hanno individuato nella delibazione della sentenza il momento di «passaggio al grado successivo o da appello a legittimità». 2.3. Questo collegio — nella consapevolezza dei differenti approcci interpretativi maturati nelle prime applicazioni della norma (i perduranti contrasti, nelle more del deposito di questa motivazione, hanno indotto alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, cfr. notizia di decisione quinta sezione n. 8 del 2023, udienza del 7 febbraio 2023, ric. Dell'Aguzzo) — ritiene che il fenomeno successorio connesso all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. vada regolato in termini analoghi a quelli stabiliti dalle citate Sezioni Unite Lista;
quindi accoglie il principio per cui: «Ai fini dell'individuazione del regime applicabile al rinvio per la 5 prosecuzione del giudizio impugnazione ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., la regola del tempus regit actum impone di far riferimento al momento di deliberazione della sentenza impugnata» (così Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, GI;
Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, SG;
diff. Sez. 4, n. 2854 del 11/01/2023, Colonna;
Sez. 3 notizia decisione n. 2 del 2023, nel proc. RG n. 28073/2022, Ambu;
Sez. 4 notizia decisione n. 2 del 2023, udienza 17/01/2023, nel proc. RG n. 21454/2022, Nordio). Le ragioni di tale opzione ermeneutica si trovano ampiamente esposte nelle citate sentenze GI e SG, alle quali si rimanda. In estrema sintesi va osservato che, pur nella diversità dell'oggetto delle modifiche normative, la fattispecie in rassegna condivide con quella decisa dalle Sezioni Unite Lista i medesimi principi ispiratori: tutela dell'affidamento, principio di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni. Anche l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. si pone sul terreno del rapporto sentenza-mezzo di impugnazione. Invero la norma «sebbene sembri non riguardare direttamente i modi di esercizio del diritto di impugnazione ma i meccanismi processuali di esame della stessa, in realtà, ad una lettura più approfondita, incide in termini concreti sul modo in cui la parte che impugna può essere interessata a redigere l'atto di impugnazione» (Sez. 5, n. 3990 del 20/01/2023, GI). Pertanto — a differenza del caso deciso dalle Sezioni Unite n. 11586 del 30/09/2021, D, circa il regime intertemporale di applicabilità dell'art. 603, comma 3 bis, cod proc. pen. — il nuovo art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. non si limita a introdurre una nuova regola processuale sulle modalità del procedimento di impugnazione già istaurato, ma finisce, nella sostanza, per regolamentare in modo innovativo l'atto di impugnazione in quanto tale, ovvero il regime stesso dell'impugnazione. Al riguardo va considerato che: - per un verso la migrazione della domanda risarcitoria dal processo penale a quello civile porta con sé un'alterazione genetica di forme, regole, principi: il giudizio civile ha «ad oggetto un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto quale presupposto del diritto al risarcimento» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini); - per altro verso che il giudizio civile, pur se "in prosecuzione" di quello penale, risponde alle regole sue proprie, quali ad esempio: la libera valutazione delle prove (anche inutilizzabili) acquisite nella fase penale;
l'adozione del criterio probatorio della probabilità prevalente;
l'impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto sulla 6 C/J, testimonianza della parte civile, preclusa dall'art. 246 cod. proc. pen.; l'inapplicabilità della rinnovazione della prova dichiarativa ex art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. (sul punto si vedano le Sezioni Unite Crennonini, cit.). Ne consegue che l'impugnazione ai soli effetti civili, destinata ex art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. a "proseguire" dinanzi alle sezioni civili, deve essere congegnata e calibrata, fin dal suo stesso concepimento, nel rispetto anche dei criteri sostanziali, processuali, probatori del processo civile. Se, infatti, di prosecuzione si tratta, è arduo garantire quell'assestamento "successivo" della domanda risarcitoria che le Sezioni Unite Cremonini ammettono nel caso di rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen.. Di una tale esigenza si trova eco nella stessa relazione al d. Igs. n. 150 del 2022, lì dove, nella esposizione dei contenuti dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., si osserva: «Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano "la domanda agli effetti civili", secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d), c.p.p.». In definitiva: «[...] è solo correlando l'operatività dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. alla deliberazione della sentenza impugnata che risulta possibile assicurare l'affidamento dell'impugnante circa la "coerenza" della propria impugnazione con tutti gli aspetti significativi del giudizio di impugnazione cui è destinata a dar vita. Affidamento che, viceversa, verrebbe frustrato se un atto di impugnazione con i contenuti "mirati" sulla sede penale cui sarebbe stato destinato prima della novella venisse rinviato "in prosecuzione" - senza la "mediazione" assicurata dalla riassunzione, è bene sottolineare - alla sede civile caratterizzata da una diversa morfologia del giudizio» (Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, SG). 2.4. Ergo la decisione dei ricorsi in oggetto spetta a questo collegio, poiché l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. non si applica, ratione temporis, al caso di specie (sentenza di appello emessa il 24 maggio 2021). In ogni caso, anche a voler considerare l'unica altra alternativa possibile (cfr. sopra Sezioni Unite Lista, cit.) vale a dire la data di proposizione dell'impugnazione, la conclusione non muterebbe posto che i ricorsi sono stati presentati il 29 ottobre 2021, ben prima della data di entrata in vigore dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. 7 3. La sentenza impugnata deve essere annullata per il seguente decisivo vizio, che il collegio rileva di ufficio. 3.1. Va ricordato che è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - sia pure ai soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 - 01). 3.2. Nella fattispecie in esame la Corte di appello ha riformato, sia pure ai soli effetti civili, la pronuncia assolutoria di primo grado senza disporre il rinnovamento dell'istruzione. La scelta di non rinnovare l'istruzione viene giustificata dalla Corte distrettuale sul rilievo che non si verte nel caso di un «diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva», poiché occorrere soltanto procedere a una «più approfondita e compiuta analisi di tutto il compendio probatorio raccolto» (pag. 8 sentenza impugnata). La decisione è errata sia nella impostazione teorica sia nella applicazione pratica. 3.2.1. Sotto il primo profilo, l'affermazione della Corte di appello si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato» (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987; conf. Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146). 3.2.2. Sotto il secondo profilo, è di immediata evidenza che la Corte di appello ha proceduto a una diversa valutazione delle prove orali (testimonianze e consulenze) rispetto a quella compiuta dal Tribunale: 8 - è sufficiente scorrere le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata per notare come, in merito al reato di violenza privata, l'apprezzamento delle prove dichiarative offerte dalla persona offesa e dagli altri testimoni sia completamente diversa da quella offerta dalla sentenza di primo grado;
- la lettura di pagina 11 lascia emergere in maniera molto chiara come, in relazione al delitto di lesioni colpose, i punti afferenti alle cause dell'incidente stradale e al nesso di causalità tra condotta ed evento siano affrontati sulla scorta di una totale rivisitazione (peraltro apodittica) degli esiti probatori. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
a detto giudice si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Va dato atto che è stata chiamata a partecipare al giudizio, in qualità di responsabile civile, anche la società B.M. s.r.l. di NE IO;
tuttavia la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione a carico del responsabile civile (che, senza partecipare alla odierna discussione orale, ha rassegnato conclusioni scritte adesive delle richieste del P.G. e dei ricorsi degli imputati).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 24/01/2023