CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2023, n. 31590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31590 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC LU CA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Giuseppe Barba, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 20 marzo 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LU CA IC, sottoposto ad indagini in relazione ai reati Penale Sent. Sez. 6 Num. 31590 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 03/07/2023 di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, diretta da IO NI, affiancato da CO Lo NT, operante, da epoca imprecisata e tuttora permanente, nelle zone di Mussomeli, Campofranco, Sutera, Acquaviva Platani, Villalba, Casteltermini e NT (capo 1); e per avere concorso nello stesso periodo nella detenzione e nella cessione di singole partite di droga, prevalentemente cocaina, che si era impegnato a rifornire continuativamente a quel sodalizio (capi 2, 9, 12, 22, 29, 33, 52, 54, 67, 70, 73, 80, 107, 156 e 176). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il IC, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 292, 273, e 193 cod. proc. pen., e alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare senza fornire una propria autonoma motivazione e senza operare alcun riferimento al soggetto impugnante, ma limitandosi ad un "copia ed in incolla" del testo della primigenia ordinanza cautelare, effettuando anche richiami ad altri coindagati, e ad impiegare mere formule di stile. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 292, 192 cod. proc. pen., con riferimento ai fatti di reato contestati nei capi d'imputazione provvisoria oggetto di addebito, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Caltanissetta ingiustificatamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, benché le carte del procedimento (costituite principalmente dal contenuto di intercettazioni di conversazioni dal contenuto criptico) riguardassero essenzialmente le posizioni di altri indagati e non anche quella del IC. Il Tribunale aveva così omesso di rispondere alle doglianze difensive formulate con la richiesta di riesame, con le quali era stata lamentata l'assenza di prova indiziaria circa il ruolo assunto dal prevenuto nell'associazione dedita al narcotraffico (non avendo mai il IC accettato gli scopi di una siffatta organizzazione o agito nell'interesse della stessa) ovvero circa il concorso nei singoli episodi di cessione di stupefacente, asseritamente dimostrato sulla base di semplici presunzioni e di dati del tutto generici oppure riferibili ad operazioni lecite (come l'acquisto di una vettura), in assenza di perquisizioni e ritrovamenti o sequestri di partite di droga. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 292 e 192 cod. proc. pen., e alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame valorizzato le presunzioni di legge e ritenuto, così, sussistenti le esigenze cautelari, nonostante fosse stata 2 dimostrata la estraneità del IC alle attività del considerato sodalizio criminale;
senza motivare la inidoneità di altre misure cautelari meno gravose di quella della custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di LU CA IC vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive si scontrano con il tenore del provvedimento impugnato, dal cui esame emerge all'evidenza come il Tribunale di Caltanissetta non si sia affatto limitato ad una acritica riproposizione del contenuto del provvedimento genetico della misura, ma ha esposto in maniera completa le ragioni per le quali ha reputato prive di pregio le censure mosse con l'istanza di riesame (v., in particolare, pagg. 2-3, 32-34 ord. innpugn.). In tal modo la decisione appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale è ben possibile il richiamo al contenuto della ordinanza applicativa della misura, trattandosi di tecnica argomentativa il cui impiego è legittimo laddove - come nella fattispecie è accaduto - siano rispettati tre requisiti: che il provvedimento in esame faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
che fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
che l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (così a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera Rv. 216664). 3. Il secondo motivo del ricorso - con riferimento ai reati diversi da quello associativo - non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondato e, in parte, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a 3 verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente si fosse occupato, per un congruo periodo, di rifornire con sistematicità lo stupefacente al gruppo diretto dal NI, il quale, utilizzando più soggetti con distribuzione di compiti e ruoli, e beneficiando una organizzazione comune (con una cassa comune;
luoghi destinati alla custodia e al "taglio" delle droghe;
mezzi per effettuare le "staffette per evitare, durante le trasferte, i controlli delle forze di polizia;
impiego di un linguaggio criptico e allusivo nelle comunicazioni tra gli affiliati), aveva diretto un sodalizio criminale dedito alla compravendita di droghe del tipo cocaina, marjuana e hashish, in talune conversazioni espressamente indicate dai protagonisti delle iniziative delittuose (ad esempio, il Lo NT aveva informato un acquirente, che gli aveva chiesto della marijuana, che in quel momento "coca c'è" ); in altri colloqui erano stati impiegati termini o formule convenzionali, tese a dissimulare la reale natura del bene compra-venduto, come quando al soggetto che aveva risposto "due" alla domanda "quanti siete?" rivoltagli per telefono dal Lo NT, dopo l'incontro con quest'ultimo, durato pochi secondi, erano state trovate indosso due dosi di cocaina (v. pagg. 2-14, ord. impugn.). Inoltre, il NI aveva in sostanza confessato le proprie responsabilità, ammettendo, nel corso di conversazioni captate dagli inquirenti nel 2020, di essere l'unica persona che nella zona di Mussomeli, utilizzando la "copertura" di una concessionaria di auto usate, poteva garantire, da almeno cinque anni, la 4 rivendita della cocaina di buona qualità - ad almeno venti persone, alle quali venivano cedute almeno 40 grammi ogni settimana - e ad un prezzo adeguato, tanto da rendere non conveniente recarsi a Catania per l'acquisto di quella droga (v., in specie, pag. 4 ord. innpugn.). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato;
a livello indiziario, concorrente nella commissione dei reati-fine a lui contestati: delitti commessi dal IC con la consapevolezza di essere uno dei fornitori "più fidati" del NI e del Lo NT di droga ceduta ogni volta, anche "a credito" (dunque, con rapporti di "dare-avere" in continuo aggiornamento), in quantitativi considerevoli (in una conversazione intercettata il IC confidò ai suoi amici di avere ceduto "in poco tempo" ben 600 grammi di cocaina "pulita" - v. pag. ord. impugn.) e consegnata anche a soggetti diversi dal NI, che a nome di quest'ultimo si presentavano al fornitore (v. pag. 23 ord. impugn.). In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 4. Lo stesso secondo motivo è, invece, fondato con riferimento al reato associativo. La motivazione della ordinanza impugnata si presenta gravemente deficitaria in quanto, dopo aver chiarito quali sono i presupposti per ritenere un soggetto partecipe di un'associazione dedita al traffico di sostanza stupefacenti, non ha 5 illustrato in maniera logicamente consequenziale gli elementi valorizzabili ai fini di accusa: limitandosi sostanzialmente a sostenere che la prova della consapevolezza del IC di fare parte di un sodalizio criminale fosse desumibile dal fatto che aveva avuto rapporti con le figure apicali di quell'associazione (v. pag. 32). 5. Nel riconoscimento parziale della fondatezza del secondo motivo resta assorbito l'esame del terzo motivo, fortemente condizionato dalla operatività delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Giuseppe Barba, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 20 marzo 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LU CA IC, sottoposto ad indagini in relazione ai reati Penale Sent. Sez. 6 Num. 31590 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 03/07/2023 di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, diretta da IO NI, affiancato da CO Lo NT, operante, da epoca imprecisata e tuttora permanente, nelle zone di Mussomeli, Campofranco, Sutera, Acquaviva Platani, Villalba, Casteltermini e NT (capo 1); e per avere concorso nello stesso periodo nella detenzione e nella cessione di singole partite di droga, prevalentemente cocaina, che si era impegnato a rifornire continuativamente a quel sodalizio (capi 2, 9, 12, 22, 29, 33, 52, 54, 67, 70, 73, 80, 107, 156 e 176). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il IC, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 292, 273, e 193 cod. proc. pen., e alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare senza fornire una propria autonoma motivazione e senza operare alcun riferimento al soggetto impugnante, ma limitandosi ad un "copia ed in incolla" del testo della primigenia ordinanza cautelare, effettuando anche richiami ad altri coindagati, e ad impiegare mere formule di stile. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 292, 192 cod. proc. pen., con riferimento ai fatti di reato contestati nei capi d'imputazione provvisoria oggetto di addebito, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Caltanissetta ingiustificatamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, benché le carte del procedimento (costituite principalmente dal contenuto di intercettazioni di conversazioni dal contenuto criptico) riguardassero essenzialmente le posizioni di altri indagati e non anche quella del IC. Il Tribunale aveva così omesso di rispondere alle doglianze difensive formulate con la richiesta di riesame, con le quali era stata lamentata l'assenza di prova indiziaria circa il ruolo assunto dal prevenuto nell'associazione dedita al narcotraffico (non avendo mai il IC accettato gli scopi di una siffatta organizzazione o agito nell'interesse della stessa) ovvero circa il concorso nei singoli episodi di cessione di stupefacente, asseritamente dimostrato sulla base di semplici presunzioni e di dati del tutto generici oppure riferibili ad operazioni lecite (come l'acquisto di una vettura), in assenza di perquisizioni e ritrovamenti o sequestri di partite di droga. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 292 e 192 cod. proc. pen., e alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame valorizzato le presunzioni di legge e ritenuto, così, sussistenti le esigenze cautelari, nonostante fosse stata 2 dimostrata la estraneità del IC alle attività del considerato sodalizio criminale;
senza motivare la inidoneità di altre misure cautelari meno gravose di quella della custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di LU CA IC vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive si scontrano con il tenore del provvedimento impugnato, dal cui esame emerge all'evidenza come il Tribunale di Caltanissetta non si sia affatto limitato ad una acritica riproposizione del contenuto del provvedimento genetico della misura, ma ha esposto in maniera completa le ragioni per le quali ha reputato prive di pregio le censure mosse con l'istanza di riesame (v., in particolare, pagg. 2-3, 32-34 ord. innpugn.). In tal modo la decisione appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale è ben possibile il richiamo al contenuto della ordinanza applicativa della misura, trattandosi di tecnica argomentativa il cui impiego è legittimo laddove - come nella fattispecie è accaduto - siano rispettati tre requisiti: che il provvedimento in esame faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
che fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
che l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (così a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera Rv. 216664). 3. Il secondo motivo del ricorso - con riferimento ai reati diversi da quello associativo - non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte manifestamente infondato e, in parte, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a 3 verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente si fosse occupato, per un congruo periodo, di rifornire con sistematicità lo stupefacente al gruppo diretto dal NI, il quale, utilizzando più soggetti con distribuzione di compiti e ruoli, e beneficiando una organizzazione comune (con una cassa comune;
luoghi destinati alla custodia e al "taglio" delle droghe;
mezzi per effettuare le "staffette per evitare, durante le trasferte, i controlli delle forze di polizia;
impiego di un linguaggio criptico e allusivo nelle comunicazioni tra gli affiliati), aveva diretto un sodalizio criminale dedito alla compravendita di droghe del tipo cocaina, marjuana e hashish, in talune conversazioni espressamente indicate dai protagonisti delle iniziative delittuose (ad esempio, il Lo NT aveva informato un acquirente, che gli aveva chiesto della marijuana, che in quel momento "coca c'è" ); in altri colloqui erano stati impiegati termini o formule convenzionali, tese a dissimulare la reale natura del bene compra-venduto, come quando al soggetto che aveva risposto "due" alla domanda "quanti siete?" rivoltagli per telefono dal Lo NT, dopo l'incontro con quest'ultimo, durato pochi secondi, erano state trovate indosso due dosi di cocaina (v. pagg. 2-14, ord. impugn.). Inoltre, il NI aveva in sostanza confessato le proprie responsabilità, ammettendo, nel corso di conversazioni captate dagli inquirenti nel 2020, di essere l'unica persona che nella zona di Mussomeli, utilizzando la "copertura" di una concessionaria di auto usate, poteva garantire, da almeno cinque anni, la 4 rivendita della cocaina di buona qualità - ad almeno venti persone, alle quali venivano cedute almeno 40 grammi ogni settimana - e ad un prezzo adeguato, tanto da rendere non conveniente recarsi a Catania per l'acquisto di quella droga (v., in specie, pag. 4 ord. innpugn.). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato;
a livello indiziario, concorrente nella commissione dei reati-fine a lui contestati: delitti commessi dal IC con la consapevolezza di essere uno dei fornitori "più fidati" del NI e del Lo NT di droga ceduta ogni volta, anche "a credito" (dunque, con rapporti di "dare-avere" in continuo aggiornamento), in quantitativi considerevoli (in una conversazione intercettata il IC confidò ai suoi amici di avere ceduto "in poco tempo" ben 600 grammi di cocaina "pulita" - v. pag. ord. impugn.) e consegnata anche a soggetti diversi dal NI, che a nome di quest'ultimo si presentavano al fornitore (v. pag. 23 ord. impugn.). In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 4. Lo stesso secondo motivo è, invece, fondato con riferimento al reato associativo. La motivazione della ordinanza impugnata si presenta gravemente deficitaria in quanto, dopo aver chiarito quali sono i presupposti per ritenere un soggetto partecipe di un'associazione dedita al traffico di sostanza stupefacenti, non ha 5 illustrato in maniera logicamente consequenziale gli elementi valorizzabili ai fini di accusa: limitandosi sostanzialmente a sostenere che la prova della consapevolezza del IC di fare parte di un sodalizio criminale fosse desumibile dal fatto che aveva avuto rapporti con le figure apicali di quell'associazione (v. pag. 32). 5. Nel riconoscimento parziale della fondatezza del secondo motivo resta assorbito l'esame del terzo motivo, fortemente condizionato dalla operatività delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/07/2023