Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, la omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, non deducibile nel giudizio abbreviato quando l'imputato abbia chiesto la definizione del processo nelle forme di rito speciale consapevolmente astenendosi dal formulare eccezioni.
Commentario • 1
- 1. Citazione non tradotta: la richiesta di rito abbreviato sana la nullitàAccesso limitatoMichele Salomone · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 18781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18781 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/04/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 842
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 45379/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO OL nato il [...];
avverso la sentenza n. 11941 pronunciata in data 25/02/2013 dalla sesta sezione della Corte di Cassazione;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Iosa Luigi che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
1. Con sentenza n. 11941 del 25/02/2013 (depositata il 14/03/2013), la sesta sezione penale di questa Corte annullava la sentenza pronunciata in data 26/01/2012 dalla Corte di Appello di Bolzano nei confronti di LO PI PA - imputato del reato di cui all'art. 319 quater c.p. - limitatamente alla pena e rinviava, sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.
2. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., depositato il 25/10/2013, LO PI PA, in proprio, chiedeva la correzione dell'errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, per le ragioni di seguito indicate.
Nel ricorso proposto per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Bolzano, al primo motivo, aveva dedotto la violazione degli artt. 24 - 111 Cost., "stante la mancata traduzione, tempestivamente richiesta, del verbale di sommarie informazioni testimoniali di tal ER EL, la cui corretta e legittima conoscenza previa debita traduzione, avrebbe potuto e dovuto consentire al ricorrente un'efficace linea difensiva, a cominciare dalla corretta valutazione della scelta del rito abbreviato" con il quale, in effetti, su sua richiesta, si era svolto il processo in primo grado (cfr pag. 2 sentenza impugnata in cui, nei suddetti testuali termini, fu riassunta la censura).
La Corte di Cassazione, nella sentenza impugnata (pag. 3), respinse la suddetta doglianza con la seguente motivazione: "il motivo sub 1) è manifestamente infondato, atteso che, come risulta inequivocabilmente in atti e dalla stessa motivata e puntuale risposta offerta in sentenza (cfr fol. 9), l'eccezione difensiva attinente l'asserita omessa traduzione delle dichiarazioni di tal IC EL in data 29/12/2008 è del tutto gratuita, posto che le cennate dichiarazioni risultano puntualmente raccolte a verbale tradotte in lingua italiana (cfr foll., 0070 ss) di guisa che altrettanto gratuita è la doglianza di asserita violazione del diritto di difesa, anche in relazione alla consapevole volontarietà del rito prescelto".
Sennonché, il ricorrente obietta che la Corte sarebbe incorsa in un evidente errore materiale o di fatto perché, nel richiamare il verbale delle dichiarazioni rese da IC EL e tradotte a foglio 0070, non si rese conto che quelle erano le dichiarazioni rilasciate in data 17/09/2008, laddove esso ricorrente, nel ricorso, si era lamentato che non erano state tradotte le dichiarazioni rese, sempre dalla suddetta IC in data 29/12/2008.
Esso ricorrente, in realtà, dopo essersi accorto che il suddetto verbale non era stato tradotto, si era premurato di farlo tradurre tramite una perizia giurata depositata in data 06/12/2010 - dopo che il giudizio di primo grado si era concluso con la sentenza pronunciata in data 30/09/2010, con il rito abbreviato condizionato - dalla quale risultava che la IC aveva dichiarato che autore della condotta di indebita induzione a dare o promettere utilità, per la quale era stato condannato, era stato "il carabiniere che, però, non è il LL, come ho già detto, disse inoltre che se TH non avesse pagato il danno, gli avrebbe ritirato la patente per due anni (...)".
Il suddetto verbale debitamente tradotto, fu prodotto davanti alla Corte di Appello, la quale, però, rilevò la tardività dell'eccezione; a sua volta, la Corte di Cassazione, davanti alla quale, sul punto, fu dedotto uno specifico motivo di doglianza, lo dichiarò manifestamente infondato adducendo la motivazione di cui si è detto, frutto, però, di un mero errore in quanto ritenne che il verbale di cui al foglio 70 fosse quello delle dichiarazioni rilasciate dalla IC in data 29/12/2008, laddove, invece, si trattava di quelle rilasciate il 17/09/2008 che, in effetti, erano state regolarmente tradotte.
Il ricorrente, alla stregua dei suddetti fatti, ha concluso, quindi, sostenendo che "se la Corte di Cassazione avesse esaminato il motivo di violazione di difesa tecnica dedotto con il ricorso, avrebbe certamente accolto la doglianza, poiché il verbale del 29/12/2008, che erroneamente è stato indicato come tradotto, ha tutt'altro contenuto rispetto a quello del 17/09/2008, segnalato al foglio n 0070, inserito nel sottofascicolo di traduzione degli atti". Infatti, "data la rilevanza delle asserzioni della IC, il giudice di primo grado, non ha potuto motivare correttamente tale elemento, a cui non può non essere riconosciuto il requisito della decisività , ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché dell'art. 530 c.p.p., commi 1 e 2".
DIRITTO
1. In punto di diritto, secondo la costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte, i requisiti richiesti dall'art. 625 bis c.p.p. sono due:
a) l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso;
b) il suddetto errore, pur se sussistente, dev'essere connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso: in altri termini, deve trattarsi "di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità. Pertanto, dalla decisività dell'errore di fatto deve trarsi il corollario che l'errore stesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all'art. 625 bis, qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al tema di indagine o non dedotti con l'appello": in terminis SS.UU. 16103/2002 Rv. 221283; Cass. 15422 del 10/02/2010 Cc. (dep. 22/04/2010 ) Rv. 247236. Da tale principio è stato, poi, tratto, il corollario secondo il quale è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione: Cass. 20520/2007 riv 236731.
2. In punto di fatto, quanto esposto dal ricorrente, ha trovato, a seguito di un controllo degli atti processuali effettuato da questa Corte, un puntuale riscontro: di conseguenza, non vi è alcun dubbio che si verta in una classica ipotesi di errore di fatto ricadente nella previsione normativa di all'art. 625 bis c.p.p., consistito in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione incorse nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà.
3. Resta, però, da verificare se ed in che termini questa Corte aveva dato risposta alla deduzione del ricorrente.
Dagli atti processuali acquisiti direttamente da questa Corte, risulta quanto segue:
il giudizio, in primo grado, si svolse con il rito abbreviato:
dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare, nonostante il fascicolo processuale del Pubblico Ministero - che conteneva le dichiarazioni rese dalla PI IE in data 29/12/2008 nella sola lingua tedesca e, quindi, non tradotte, contrariamente a quelle rese in data 17/09/2008 - fosse stato depositato, il ricorrente nulla eccepì: sul punto, va osservato che il ricorrente era ben conscio dell'esistenza delle dichiarazioni rese dalla PI in lingua tedesca in data 29/12/2008, tant'è che, in data 27/04/2009 aveva fatto richiesta alla Procura delle Repubblica di tradurle;
con l'atto di appello, il LL, con il terzo motivo, dedusse la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 109 c.p.p. e cioè per mancata traduzione in lingua italiana del verbale delle dichiarazioni rese dalla PI in data 29/12/2008 2nonostante la richiesta della difesa d.d. 27 aprile 2009 alla Procura della Repubblica di traduzione in lingua italiana (...)": cfr pag. 3 sentenza appello pronunciata in data 26/01/2012;
la Corte territoriale, respinse, fra l'altro, la suddetta eccezione, rilevando che "la difesa dell'imputato all'udienza del 8 aprile 2010 dinanzi al giudice dell'udienza preliminare non ha eccepito alcunché e ha chiesto il rito abbreviato, e dunque sulla base degli atti, condizionato alla sola audizione dei testi CH AN, AF LO, PI AF non anche di PI IE (...)": pag. 9 sentenza;
il LL, con il proporre ricorso per cassazione, con il primo motivo, lamentò proprio "la mancata traduzione, tempestivamente richiesta, del verbale di sommarie informazioni testimoniali di tal PI LA, la cui corretta e legittima conoscenza previa debita traduzione, avrebbe potuto e dovuto consentire al ricorrente un'efficace linea difensiva, a cominciare dalla corretta valutazione della scelta del rito abbreviato": pag. 2 sentenza Cassazione;
la Corte di Cassazione, come si è detto, non è entrata nel merito della doglianza, in quanto, incorrendo nell'errore di fatto di cui si è detto, ritenne che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in realtà, il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla ER in data 29/12/2008, fosse stato tradotto.
4. Alla stregua della ricostruzione in punto di fatto della vicenda processuale, appurato che, in effetti, la Corte di Cassazione è incorsa in un errore materiale, non resta che verificare, in punto di diritto, se quella eccezione fosse o no fondata.
In punto di diritto, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'omessa traduzione di un atto nella lingua nota all'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p.: SS.UU 39298/2006 Rv. 234835 (con riguardo alla mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio); Cass. 44844/2007 Rv. 238030; Cass. 19948/2010 Rv. 247566; Cass. 19483/2013 Rv. 256040. Il suddetto principio conserva la sua validità anche a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 32 del 2014 che, in ordine alle conseguenze della mancata traduzione degli atti processuali, non ha apportato alcuna novità.
Al caso di specie deve, pertanto, applicarsi il suddetto principio di diritto: il ricorrente, infatti, pur sapendo benissimo dell'esistenza di quel verbale non tradotto, tant'è che, fin dal 27/04/2009 aveva fatto richiesta alla Procura della Repubblica di tradurre il verbale del 29/12/2008, all'udienza preliminare, non ritenne di eccepire alcunché: dal che deve desumersi che quella scelta fu ben ponderata e, di certo, non dipese dal fatto che non sapeva che il verbale del 29/12/2008 non fosse stato tradotto.
È del tutto evidente, quindi, che, avendo chiesto il rito abbreviato neppure condizionato all'audizione della teste ER, il ricorrente non poteva sollevare, nei gradi successivi del giudizio, una pretesa nullità peraltro non al fine di difendersi nel merito delle dichiarazioni rese dalla ER in quel verbale (sul punto, la Corte di Appello, ha comunque,
ampiamente disatteso ogni tentativo di difesa: cfr pag. 6 sentenza), ma, al solo fine di valutare la possibilità se scegliere o meno il rito abbreviato.
Il ricorso, pertanto, va respinto alla stregua del seguente principio: "L'omessa traduzione delle sommarie informazioni testimoniali rese da una persona informata sui fatti, in una lingua nota all'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p., anche a seguito della novella introdotta con il D.Lgs. n. 32 del 2014".
5. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014