Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 18781
CASS
Sentenza 9 aprile 2014

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Massime1

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, la omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, non deducibile nel giudizio abbreviato quando l'imputato abbia chiesto la definizione del processo nelle forme di rito speciale consapevolmente astenendosi dal formulare eccezioni.

Commentario1

  • 1Citazione non tradotta: la richiesta di rito abbreviato sana la nullitàAccesso limitato
    Michele Salomone · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 18781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18781
Data del deposito : 9 aprile 2014

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