Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronunzia non poteva comunque essere diversa da quella adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 15422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15422 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 410
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 36789/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI RI, N. IL 15/04/1966;
avverso la sentenza n. 40003/2008 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 12/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, Banca Antoniana Popolare Veneta l'Avv. Ciotti S.P. in sost. dell'avv. Gilli;
udito il difensore avv. Criscuoli.
OSSERVA
con sentenza n. 16337 riguardante anche un altro imputato, DI ET, emessa nella pubblica udienza del 12/3/09 e depositata il 17/4/09 la 5^ Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da IL RI contro la sentenza 4/3/08 della Corte di appello di Genova.
Quest'ultima sentenza aveva confermato quella emessa il 15/11/05, in esito a giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Genova che, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione, aveva condannato il IL a 3 anni e 4 mesi di reclusione e al risarcimento in favore delle parti civili per concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, truffa aggravata e altro.
Il IL e il DI sono stati ritenuti responsabili di vari reati, tra cui la falsificazione di atti pubblici, connessi a truffe perpetrate in danno della filiale di Genova della Banca Popolare Antoniana Veneta e della sede di Genova della s.p.a. ANAS. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito le truffe vennero attuate tramite la s.r.l. SOGECO, società costituita il 10/1/01 di cui il DI era amministratore unico - solo formalmente, trattandosi di parrucchiere che faceva da prestanome al coimputato FU ND, giudicato separatamente, imprenditore nel campo dei lavori stradali che era il reale gestore della società - che non svolse alcuna effettiva attività imprenditoriale ma riuscì a farsi assegnare rilevanti somme di denaro dal menzionato istituto bancario, a titolo di anticipazione in vista dei pagamenti che l'ANAS avrebbe dovuto effettuare a suo favore per lavori asseritamente ad essa appaltati ed in parte apparentemente già eseguiti (come attestato da mendaci stati di avanzamento dei lavori e da false missive della stessa ANAS) ed altre somme portate da lettere falsamente sottoscritte da un assessore del Comune di Milano indicative di crediti per acconti relativi a lavori stradali e ad opere ivi eseguite;
somme tutte che, una volta incettate con queste modalità fraudolente, venivano prontamente distratte dal patrimonio della s.r.l. SOGECO della quale il 16/5/02 è stato dichiarato dal Tribunale di Genova il fallimento.
La Sezione 5^ di questa Corte ha ritenuto che, operando una sintesi tra le sentenze dei giudici dei due gradi di merito, l'affermazione di responsabilità del IL, dipendente esecutivo di una delle società del gruppo FU, risultasse adeguatamente e correttamente motivata.
Contro la pronuncia del giudice di legittimità il difensore del IL ha tempestivamente proposto, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., ricorso straordinario per Cassazione con il quale deduce errore di fatto per non essere stati presi in esame i motivi del ricorso ordinario con cui si era lamentato che il giudice di secondo grado non avesse tenuto in considerazione alcune delle ragioni per cui, con i motivi di appello, era stata contestata l'affermazione di responsabilità del suo assistito e per non essere stato inoltre preso in esame il motivo del ricorso ordinario riguardante l'entità della pena base per il più grave reato di bancarotta fraudolenta. Nessuna di queste doglianze può trovare accoglimento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. L'articolatissimo motivo riguardante l'affermazione di penale responsabilità del IL muove, nella sostanza, da un inaccettabile e fuorviante presupposto, e cioè che l'istituto del ricorso straordinario per Cassazione possa essere utilizzato non solo per porre riparo all'omesso esame di un motivo del ricorso ordinario, che deve intendersi come totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, ma anche per censurare ogni assenza di risposta a ciascuna delle argomentazioni formulate a sostegno delle tesi difensive che hanno formato oggetto dei motivi di gravame che sono stati esaminati;
il che non è invece dalla costante giurisprudenza di questa Corte consentito (cfr., tra le molte, la sentenza di questa Sezione 15/4/09, Di Matteo, rv.244.067) in quanto, in ultima analisi, si risolverebbe in un rifacimento dei gradi sia di merito che di legittimità del concluso giudizio.
Ed è proprio ciò che, all'evidenza, vorrebbe il difensore ricorrente laddove lamenta che il giudice di legittimità non abbia censurato la sentenza di secondo grado per non avere questa, secondo quanto il ricorrente stesso asserisce, dato risposta alle argomentazioni che erano state sviluppate nei motivi di appello al fine di dimostrare: l'assenza di ogni ruolo del suo assistito nella genesi e nello sviluppo della attività truffaldina;
la sua estraneità, per la posizione occupata nel gruppo del FU, alle tematiche della gestione amministrativa e contabile della SOGECO;
l'assenza di forza probante dei fatti ritenuti indizianti, alcuni avvenuti nel 2000 quando l'attività truffaldina non era stata ancora ideata e altri suscettibili di interpretazione alternativa;
l'assenza del IL nello studio del notaio quando erano stati rogati gli atti con i quali la SOGECO aveva acquistato il ramo di azienda di proprietà della SIA s.r.l. di cui il predetto era amministratore;
ed ancora l'inosservanza da parte del giudice di primo grado della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p. nel valutare le chiamate in correità nei confronti del suo assistito, che si vogliono interessate ai fini della attenuazione delle proprie e altrui responsabilità (quella del FU e di AS GI, fratello della convivente del FU) ovvero frutto di mere congetture (quella del DI, che ha tra l'altro dichiarato di avere visto il IL uscire dalla stanza del FU con delle mazzette di banconote in tasca). Si tratta chiaramente della mera riproposizione di critiche, molte delle quali in linea di fatto, al discorso giustificativo della affermazione di responsabilità del IL che la 5^ Sezione di questa Corte ha esplicitamente o implicitamente disatteso ritenendo che i giudici del merito avessero evidenziato, a ineccepibile dimostrazione del pieno e consapevole coinvolgimento del predetto IL nella complessa manovra truffaldina e distrattiva, non solo le dichiarazioni dei coimputati (i già menzionati FU, DI e AS) ma anche altri elementi ritenuti particolarmente significativi e con tali dichiarazioni pienamente concordanti, così da dare luogo a un coeso quadro probatorio senz'altro idoneo a giustificare la pronuncia di condanna. Tali elementi sono stati individuati: nella circostanza che era stato proprio il IL a presentare al FU il DI, persona del tutto priva della competenza ed esperienza necessarie per assumere ruoli societari come quello che gli è stato conferito;
nella costante presenza dello stesso IL agli atti notarili riguardanti la SOGECO e nella costante attenzione e interesse che aveva manifestato durante l'esecuzione del progetto di frode;
nel passaggio di una somma ragguardevole (L. 24 milioni) dalla SOGECO al IL senza che questi ne abbia provata la causale;
nella cessione all'inizio del 2001 a tale Canepa Paola, una tossicodipendente usata come prestanome, delle quote di proprietà del IL della menzionata SIA s.r.l..
Una vera omissione da parte del giudice di legittimità di presa in esame di un motivo del ricorso ordinario si è in realtà nel caso di specie verificata solo per quanto concerne la doglianza riguardante l'entità della pena base per il reato di bancarotta fraudolenta (che risulta essere stata stabilita dal primo giudice in 3 anni e 6 mesi di reclusione, tenuto conto della diminuzione per la scelta del rito, essendo l'aumento per i sette reati in continuazione stato determinato in 1 anno 6 mesi).
Ma a tale proposito va richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - a partire dalla sentenza delle Sezioni unite 27/3/02, Basile - secondo cui l'omesso esame di un motivo di ricorso per Cassazione non può dare luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva comunque essere diversa da quella adottata. È di tutta evidenza invero l'inconsistenza della doglianza pretermessa, stante la prossimità della pena irrogata al minimo edittale malgrado la sostanziale gravità dei fatti rimarcata anche nella sentenza di secondo grado.
Segue di diritto alla reiezione del gravame l'obbligo per il ricorrente di rifondere le spese sostenute in questa sede dalla parte civile Banca Antoniana Popolare Veneta, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Banca Antoniana Popolare Veneta che liquida nella somma complessiva di Euro duemila oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010