Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, il controllo che l'art. 13 L. 22 aprile 2005 n. 69 demanda al presidente della Corte di appello in caso di arresto della persona ricercata il cui nominativo sia stato inserito nel sistema di informazione Shengen è diverso da quello previsto dall'art. 391 cod. proc. pen. sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi tale controllo in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di consegna e sulla possibilità che nell'ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso e, in ogni caso, idonea ad assicurare la consegna della persona allo Stato di emissione.
L'omessa trasmissione del mandato di arresto europeo entro il termine di dieci giorni non determina l'inefficacia del provvedimento di convalida dell'arresto emesso dal presidente della Corte d'appello ai sensi dell'art. 13, comma secondo, l. 22 aprile 2005 n. 69, in quanto è sufficiente che, entro il medesimo termine, pervenga la segnalazione della persona nel sistema informativo Schengen (S.I.S.) contenente le indicazioni previste dall'art. 6, comma primo, della legge su citata.
Commentario • 1
- 1. Convalida arresto MAE senza partecipazione dell'arrestato (Cass.24593/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2020
L'udienza di convalida a seguito di arresto in flagranza prevede la partecipazione necessaria del difensore e dell'arrestato ma contempla anche l'ipotesi che l'arrestato non abbia potuto o voluto comparire, senza che la mancata partecipazione possa essere di impedimento all'esercizio dei poteri del Giudice riguardo la convalida dell'arresto. Non è estraneo al sistema processuale il provvedimento di convalida reso in assenza dell'interessato, possibilità che, del resto, si manifesta coerente con i poteri di verifica del Giudice esercitabili in quella sede, che riguardano la verifica dell'osservanza dei termini previsti, il controllo della sussistenza dei presupposti legittimanti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2016, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
5 54 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Presidente - SENTENZA N.91 Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO RICCIARELLI N. 52815/2015- Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Rel. Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA YA N. IL 14/04/1979 avverso l'ordinanza n. 110/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Luigi ORSI che he chiesto l'am ille munto use our odille об манке, сом і лиши вака об орын olille semente. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9.12.2016 la Corte di appello di Roma ha disposto la convalida dell'arresto operato dalla p.g. ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NA VA, ricercata a fini processuali dalla A.G. di Feldkirch in quanto ritenuta responsabile di aver sottratto nel quadro di una associazione - a delinquere denaro contante per un ammontare complessivo stimato fra i 3.000 e i 50.000 euro;
di aver, altresì, sottratto in diversi episodi carte prepagate, ritirandone successivamente la provvista;
di aver soppresso i documenti e di aver occultato documenti di riconoscimento contenuti in portafogli e borse, al fine di impedirne la riconducibilità al legittimo proprietario.
2. Avverso la ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione NA VA deducendo:
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge 69/2005 con particolare riguardo all'art. 9 I. n. 69/2005 in relazione all'omessa trasmissione del mandato di arresto europeo alla Corte di appello, tenuto conto che la stessa Corte rileva la non attuale precisa qualificazione giuridica dei fatti. La quale impedisce di verificare la proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare, tenuto conto - altresì che la ricorrente era già sottoposta a misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno, per cui non si comprende come si sia potuto aggravare la misura.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispetto alla rilevata mancanza di precisione della qualificazione dei fatti contestati alla ricorrente, con riferimento al rispetto del criterio della doppia incriminabilità ed alla prognosi di non insussistenza delle condizioni per la pronuncia di una decisione favorevole alla consegna. Inoltre, alla stessa stregua, neanche si potrebbe giustificare il pericolo di fuga sulla base della entità della sanzione irrogabile. Infine, non risulterebbe motivata - al di là di clausole di stile debba essere applicata la misura cautelare della - custodia in carcere. Я 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In tema di mandato di arresto europeo, il controllo che l' art. 13 L. 22 aprile 2005 n. 69 demanda al Presidente della Corte di Appello è diverso da quello previsto dall' art. 391 cod. proc. pen. sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del Presidente della Corte di Appello in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di consegna e sulla possibilità, che nell'ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso e, in ogni caso, idonea per assicurare la consegna della persona allo Stato di emissione (Sez. 6, n. 7708 del 19/02/2007, Sanfilippo, Rv. 235561); inoltre, l'omessa trasmissione del mandato di arresto europeo non determina la perdita di efficacia del provvedimento emesso dal presidente della Corte di appello all'esito del procedimento per la convalida dell'arresto, allorché pervenga, entro termine di cui all'art. 13, comma terzo, L. 22 aprile 2005, n. 69, la segnalazione della persona nel Sistema Informativo di Schengen (SIS), contenente le indicazioni previste dall'art. 6 della legge citata (Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco, Rv. 239427).
3. Pertanto è infondata la deduzione difensiva che fa leva sull'omessa trasmissione del mandato di arresto europeo, che non costituisce un presupposto nell'ambito della procedura di convalida ed emissione di misura cautelare.
4. Del pari infondata è la deduzione che fa leva sull'osservazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la successiva più precisa qualificazione giuridica dei fatti, posto che come si desume dal provvedimento impugnato essi sono sufficientemente indicati, così da consentire il giudizio sulla doppia incriminabilità espresso dallo stesso provvedimento.
5. Quanto alla misura cautelare applicata alla stregua delle medesime indicazioni - è incensurabile il giudizio prognostico nonché sull'adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria, non Я trattandosi all'evidenza di alcun ingiustificato aggravamento dell'altra misura cautelare che era in corso rispetto alla quale il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato la sua inincidenza 2 per la sorte autonoma di essa;
risultando- inoltre- correttamente giustificata la inapplicabilità della minore misura degli arresti domiciliari in ragione della dichiarata precarietà e provvisorietà della presenza della ricorrente in Italia.
6. Pertanto, il motivo a riguardo quando non manifestamente -infondato è generico.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
8. Devono disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 19.1.2016. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Anna Petruz zellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 10 FEB 2016 L A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P S Piere Esposito N E O M