Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11426
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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Massime1

La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ. un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; conseguentemente, se la ricognizione di debito si collega ad un rapporto di lavoro, il creditore è dispensato dall'onere di provare l'esistenza di tale rapporto, ma non dal proporre la domanda al giudice del lavoro, competente per materia.

Commentario1

  • 1USURA BANCARIA: è illegittima la CTU se la parte non ha fornito la prova di quanto assume violato
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 gennaio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11426
Data del deposito : 1 agosto 2002

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