Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ. un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; conseguentemente, se la ricognizione di debito si collega ad un rapporto di lavoro, il creditore è dispensato dall'onere di provare l'esistenza di tale rapporto, ma non dal proporre la domanda al giudice del lavoro, competente per materia.
Commentario • 1
- 1. USURA BANCARIA: è illegittima la CTU se la parte non ha fornito la prova di quanto assume violatoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 gennaio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11426 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 122, presso lo studio dell'avvocato SABATELLI GIOVANNI, difeso dall'avvocato TURCHIARULO MICHELE con studio in 72015 FASANO (BR) VIA FOGAZZARO 108, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RT MI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 56/98 del Giudice di pace di CEGLIE MESSAPICA, emessa il 24/03/98 e depositata il 25/03/98 (R.G. 116/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi ed in subordine l'accoglimento del 3^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL MI conveniva innanzi al giudice di pace di Ceglie Messapica DI MO e sulla premessa che il medesimo, riconosciutosi con dichiarazione scritta debitore di lire 1.610.000, aveva pagato soltanto lire 300.000, rimanendo debitore di lire 1.310.000, ne chiedeva la condanna al pagamento di tale ultima somma. Il DI eccepiva l'incompetenza del giudice adito, sostenendo che il credito fatto valere era pertinente ad attività lavorativa, e contestava inoltre la domanda, chiedendone il rigetto. Con sentenza resa il 24.3.1998 il giudice adito rigettava l'eccezione di incompetenza, considerando che, qualora, come nella specie, quale fatto costitutivo della domanda sia dedotta la ricognizione di debito, ai fini della competenza non rileva se il debito nasca da rapporto di lavoro, ed accoglieva la domanda, osservando che il DI non si era presentato a rendere l'interrogatorio e da siffatto comportamento erano desumibili elementi più che idonei a colmare la lacuna della ricognizione nella parte afferente alla somma dovuta.
Il DI ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi;
l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precede per ragioni di ordine logico l'esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 134 c.c., sostiene che l'ordinanza, con la quale il giudice di pace all'udienza del 6.6.1997 ha rigettato l'eccezione di incompetenza, è nulla in quanto priva di motivazione ed aggiunge che il vizio sarebbe ancora più rilevante se si considerasse l'ordinanza come sentenza in ragione del suo contenuto, essendo in questo caso l'obbligo della motivazione ancora più stringente.
Il motivo nasce, dall'equivoco di ritenere che l'ordinanza contenga pronuncia sulla competenza, laddove essa - come risulta dall'interpretazione del verbale dell'udienza, nella quale è stata emessa, (il cui esame è reso possibile dalla natura del vizio denunciato) - si riferisce alla richiesta di fissazione di udienza per la trattazione e la formulazione di richieste istruttorie. Si passa, quindi, all'esame del primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell'art. 413 c.p.c., sostenendo che il credito fatto valere ha origine da rapporto di lavoro subordinato, sicché sussiste la competenza del giudice del lavoro, a nulla rilevando che il credito stesso sia consacrato in una ricognizione scritta, tanto più che il relativo ammontare non risulta dall'atto ricognitivo e ha formato oggetto di attività istruttoria. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha in sostanza ritenuto che, se l'attore fonda la domanda sulla ricognizione di debito, il rapporto fondamentale non viene in considerazione ai fini della competenza, di tal che questa va stabilita con riferimento alla ricognizione a prescindere dalla natura del menzionato rapporto.
Occorre rilevare che la sentenza 9.2.1994 n. 1328, di questa Corte, ponendosi nel solco di una corrente dottrinale, ha affermato che l'atto di ricognizione costituisce fonte indipendente di obbligazione;
ciò significa che esso si affianca al titolo costituito dal rapporto fondamentale, con la conseguenza che si verifica la coesistenza di due titoli di obbligazione, ciascuno idoneo a dare vita ad un credito distinto, anche se concorrente con l'altro, in quanto l'adempimento di uno determina l'estinzione di entrambi;
l'affermazione, volta ad escludere che si sia in presenza di una medesima domanda, ove l'attore agisca sulla base del rapporto fondamentale e della ricognizione di debito, comporta che non sussiste la competenza del giudice del lavoro a conoscere della domanda fondata sulla ricognizione di debito, neppure quando la ricognizione si collega ad un rapporto di lavoro.
Senonché la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente prevalente nel senso che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 c.c. un'astrazione meramente processuale della "causa debendi" comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (Cass. 19.11.1999 n. 12833; Cass.
8.7.1998 n. 6675; Cass. 11.12.2000 n. 15575; Cass.
8.7.1983 n. 4618). Non si hanno, quindi, due diritti di credito, distinti seppure concorrenti, originati rispettivamente dal rapporto fondamentale e dal negozio ricognitivo, bensì una sola obbligazione (quella nascente dal rapporto fondamentale), il cui titolo è considerato esistente in forza della dichiarazione del debitore fino a prova contraria, della quale è onerato il dichiarante.
Muovendo da questo inquadramento della ricognizione di debito, questa Corte ha ritenuto che, se la ricognizione si collega ad un rapporto di lavoro, il creditore è dispensato dall'onere di provare la esistenza di tale rapporto, ma non dal proporre la domanda al giudice del lavoro (Cass. 12.5.1961 n. 1125). Ne consegue che, essendo nella specie pacifico che la ricognizione di debito inerisce a rapporto di lavoro, la competenza a conoscere della domanda di pagamento spettava al giudice del lavoro e, avendone, invece, conosciuto il giudice di pace, la sentenza impugnata va cassata con declaratoria della competenza del tribunale di Brindisi, giudice e del lavoro, territorialmente competente. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
Rimane assorbito il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 232 c.p.c. per avere il giudice di pace valutato la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio come sostanziale riconoscimento dell'obbligazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
rigetta il secondo;
dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Brindisi, giudice del lavoro;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 25 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002