Sentenza 19 maggio 2004
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa,l'esercizio, anche putativo, del diritto di cronaca richiede il rispetto del limite costituito dalla verità del fatto narrato, il quale deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, nel senso che si deve trattare di fatti e situazioni effettivamente accaduti nella realtà, e che il giornalista non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, con adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione, posto che egli si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica e che al diritto-dovere di informare corrisponde il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati.Ne consegue che, allorché la notizia pubblicata non sia vera, non sussiste l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2004, n. 40415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40415 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/05/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 884
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 045761/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE VA LI N. IL 15/10/1940;
avverso SENTENZA del 02/07/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco M. che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. RICCIARDI Michele;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 26/2/2001, il tribunale di perugina, dichiarava DE VA LI, responsabile del delitto di cui agli articoli 595.1.2.3 c.p., per avere, redigendo un articolo pubblicato sulla rivista trimestrale "Studi e documentazione", rivista Umbra Musicologia, n. 31, del dicembre 1996, offeso la reputazione di CH UI e della omonima ditta individuale "CH - Fabbrica artigiana di organi".
Il tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di lire 1.000.000 di multa. Spese. Pubblicazione. Risarcimento dei danni morali, liquidati in lire 30.000.000. Condanna a corrispondere alla parte civile, CH, una riparazione pecuniaria di lire 10.000.000. La Corte di Appello di Perugina, con la sentenza impugnata del 2 luglio 2003, confermava la decisione.
Ricorre per Cassazione il difensore di De GI, prospettando una serie di censure.
Con il primo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 530 cpp. e 51 c.p., nonché erronea applicazione dell'art. 192 cpp., avendo l'imputato agito nell'esercizio del diritto di informazione e di critica, in quanto si era limitato solamente a riportare i fatti da lui conosciuti, nonché il comportamento del HI "descrivendolo come quello che voglia coprire inadempimenti e ammanchi". Con secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza con riguardo alla ritenuta colpevolezza dell'imputato, in quanto era stato travisato il contenuto dell'articolo, era stata omessa la valutazione di alcune prove ed altre erano state valutate erroneamente. Infatti, l'articolo descriveva le difficoltà incontrate dal nuovo restauratore per la mancanza di qualsiasi documentazione relativa al precedente restauro eseguito dal HI.
La Corte di merito aveva interpretato quanto scritto nell'articolo, in maniera illogica, come se avesse accusato il HI di inadempienze ed ammanchi, di sottrazione di parti dell'organo e di non avere restituito materiale prelevato.
Invece, non era stato considerato l'inadempimento del HI e l'ammanco riscontrato, non si era considerato il contratto di appalto, ne' i documenti prodotti in udienza, ne' la deposizione della teste Valentini. In sostanza il ricorrente si era limitato a riferire la verità dei fatti.
Il DE VA, deduce ancora mancanza ed insufficienza del dolo e in subordine la ricorrenza dell'errore scusabile nella sua condotta. Inoltre, lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante del fatto determinato e conseguente ingiustificata mancata riduzione della pena ex art. 69 c.p.. Con l'ultimo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riguardo alla liquidazione del danno e al risarcimento in forma specifica. Infatti, nella liquidazione, la Corte non aveva tenuto conto del fatto che il HI, l'aveva offeso nel numero successivo della rivista. L'imputato non aveva presentato querela, tuttavia, nel valutare il danno morale, la Corte avrebbe dovuto tenerne conto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In punto di fatto, risulta accertato che l'imputato attraverso l'articolo incriminato, aveva rivolto alla ditta individuale HI UI e al suo titolare l'ingiustificata accusa di inadempienze ed ammanchi.
La verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una decisione, non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite. L'indagine di legittimità va limitata all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, mentre non sussiste la possibilità di sindacare le fonti di prove utilizzate dal giudice di merito. Quindi, non integra gli estremi di un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa "e logicamente più favorevole per il ricorrente" valutazione delle risultanze dibattimentali. Nella specie, il ricorrente non sottopone a sindacato la logicità della motivazione, ma attraverso una diversa ricostruzione degli accadimenti rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, peraltro già valutata, confermando, peraltro, le accuse, intende pervenire a diverse conclusioni, in punto di responsabilità. In sostanza, non viene sindacata l'illogicità della sentenza, ma le conclusioni corrette ed adeguate alle quali sono pervenuti i giudici. Nè le deduzioni difensive denunciano una motivazione incompatibile con la ricostruzione della condotta degli imputati. Inoltre, le eventuali minime incongruenze sono ininfluenti, una volta che le deduzioni difensive, anche se non compiutamente esaminate, siano tuttavia incompatibili con la decisione impugnata. I giudici di primo grado e dell'impugnazione, nella specie, hanno accertato, attraverso una ricostruzione accurata e puntuale, "malgrado i motivi dell'impugnazione in appello risultassero 'oltremodo genericì" che le accuse mosse dall'imputato al HI erano offensive della reputazione di quest'ultimo, in quanto valutazioni negative, non vere ed insinuanti, obiettivamente offensive, risolventesi nell'ingiustificata aggressione al decoro professionale del HI ed effettuate attraverso la propalazione di subdole allusioni, accusandolo di inadempienze ed ammanchi, pur essendo consapevole che tra la riconsegna delle casse dell'organo da parte del restauratore e il successivo intervento del DE VA fossero trascorsi ben quindici anni e che tutti i materiali avessero subito diversi spostamenti. Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che, in occasione del restauro dell'organo "Martinetti", tutte le parti erano state inventariate e fotografate e che, al momento della riconsegna dello stesso al committente, era stato redatto un elenco, non contestato, delle parti restituite, una distinta delle casse, delle canne e delle altre parti dello strumento.
Il diritto di cronaca, aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, secondo i principi dettati da questa Corte, in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, si atteggia a causa di giustificazione, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito (Cass. Sez. 5^ 27/2/1997, Liguori). Inoltre, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art.. 51 c.p., anche in termini di putatività, occorre che l'esercizio di tale diritto, sia stato corrispondente alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare riferimento alla fonte e all'attualità del riferimento storico e tale verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o modificazioni dei dati che ne costituiscono la sostanza, in maniera tale da rappresentarli come sostanzialmente diversi. Quindi, per non incorrere in deformazioni sostanziali della notizia e per evitare che assumano una valenza lesiva della reputazione della persona alla quale sono rivolti, l'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione (Cass. Sez. 5^ 23/10/1995, Mennella). Pertanto, ai fini dell'applicabilità della causa di giustificazione del diritto di cronaca, sussiste sempre la necessità che vi sia correlazione tra narrato e accaduto, nella sua obiettiva realtà e, quindi, un assoluto rispetto della verità di quanto riferito, mentre privi di rilievo risultano eventuali valori sostitutivi di essa e, cioè il richiamo alla veridicità o verisimiglianza dei fatti narrati. Inoltre, anche le notizie che si assume di avere acquisite da altre fonti informative, debbono essere sottoposte ad un puntuale controllo, non derivando la loro attendibilità da un supposto credito reciproco (Cass. Sez. 5^ 15/7/1997, Garbesi;
Sez. 5^ 23/1/1997, Montanelli). Ritiene la Corte che nell'ambito dell'esercizio specifico del diritto di cronaca, il limite costituito dalla verità del fatto narrato "fermo restando il rispetto dei canoni della verità e della continenza" debba avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva riferendo fatti e situazioni effettivamente accaduti nella realtà, riportare correttamente affermazioni e giudizi effettivamente dati.
Infatti, nei confronti di tali accadimenti, il giornalista si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica: da un lato il diritto - dovere del giornalista di informare e, dall'altro, il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, giacché la notizia pubblicata non era vera, andava escluso l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale.
Anche gli altri motivi di ricorso, relativi all'entità della pena e alla liquidazione del danno, a fronte di una corretta e adeguata motivazione, si risolvono in mere censure di fatto, peraltro generiche, come tali inammissibili in sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004