Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 2
Nei debiti di valuta, una volta riconosciuti gli interessi può essere negato il maggior danno da svalutazione monetaria, che costituisce una mera eventualità, per converso nei debiti di valore è bensì possibile non riconoscere gli interessi cosiddetti compensativi se il giudice escluda un danno da ritardo, ma non può mai omettersi di esprimere il valore perduto in termini monetari attuali.
In tema di contratto di trasporto, la rapina in sè stessa non integra il caso fortuito di cui all'art. 1693 cod. civ. ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l'evento era in definitiva inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell'art. 1176, comma secondo cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Competenze di ingegneri ed architetti: una questione di legittimità costituzionaleAccesso limitatoGiuseppe Farina · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4236 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LTD IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, con sede in Milano, in persona del suo liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato BRUNO TAGLIACOZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAVALIERI TRASPORTI SPA, AN LUIGI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 12700/98 proposto da:
AN LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, difeso dagli avvocati GIULIO PALMIGIANO, CLAUDIO PALMIGIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LTD IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, con sede in Milano, in persona del suo liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 3, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato BRUNO TAGLIACOZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n^. 12701/98 proposto da:
CAVALIERI TRASPORTI SPA, corrente in Parma, in persona dell'Amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, difesa dagli avvocati GIULIO PALMIGIANO, CLAUDIO PALMIGIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LTD IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, con sede in Milano, in persona del suo liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 3, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato BRUNO TAGLIACOZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 996/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 23/04/97 e depositata il 17/09/97 (R.G. 898/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Claudio D'ANGELANTONIO;
udito l'Avvocato Giulio PALMIGIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la riunione dei giudizi;
in via principale per l'accoglimento del lo motivo dei due ricorsi incidentali ed il rigetto degli altri motivi dei due ricorsi incidentali, l'assorbimento del ricorso principale ed in subordine il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Alle ore 20 circa del 3/2/1993 andò perduta in territorio di Bari, per una rapina denunciata da GI LI che conduceva l'autocarro, la merce (camicie da uomo) affidata dalla IC s.p.a. alla ER TI s.p.a. per il trasporto e la consegna ai destinatari acquirenti.
La AG ST Insurance Co. Ltd, avendo indennizzato la assicurata committente IC del danno subito per la perdita della merce, agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti della società ER e del LI (cui assunse che il trasporto era stato subaffidato dal vettore) in surrogazione dei diritti della committente e quale cessionaria dei diritti degli acquirenti destinatari.
I convenuti resistettero assumendo che la perdita della merce era avvenuta per caso fortuito e in subordine invocando, in punto di quantum, i limiti di responsabilità posti dalla legge n. 450 del 1985. Con sentenza del 10/5/1995 l'adito tribunale di Parma, in accoglimento della domanda, condannò solidalmente i convenuti al pagamento della somma di L. 30.562.290, oltre rivalutazione ed interessi.
2. La corte d'appello di Bologna, decidendo con sentenza n. 996/97 sugli appelli dei convenuti in primo grado, cui aveva resistito l'assicuratrice AG, li ha parzialmente accolti riducendo a L. 10.176.000, oltre agli interessi, la somma dovuta dal vettore e dalla "ditta GI LI".
Ha osservato la corte d'appello, per quanto in questa sede ancora interessa:
- che il vettore doveva rispondere della perdita del carico in quanto, in relazione alla zona ed all'ora del fatto, non sussistevano gli estremi del caso fortuito, dovendosi escludere l'imprevedibilità dell'evento;
- che il conducente dell'autocarro GI LI - il quale solo in appello aveva affermato di essere un dipendente del vettore, mentre in primo grado aveva riconosciuto che correttamente era stato qualificato come subvettore - doveva comunque rispondere civilmente del suo operato anche nei confronti del mittente e dunque della assicuratrice AG ST;
- che l'assicuratrice del mittente si era resa cessionaria dei diritti di tutte le parti coinvolte nella vicenda (mittente e destinatari della merce), sicché non poteva dubitarsi che essa fosse titolare del diritto al risarcimento fatto valere in giudizio;
- che, essendo il fatto avvenuto il 3/2/1993, prima dell'entrata in vigore della legge 27/5/1993, n. 163, che aveva eliminato il limite di responsabilità del vettore per le perdite od avarie dipese da dolo o colpa grave, e non potendo tale legge applicarsi ai rapporti antecedentemente sorti "in quanto incidente sull'efficacia del fatto che li ha generati", doveva farsi applicazione della legge n. 450/85, il cui art. 1, comma 1, prevede il limite di responsabilità di L. 12.000 per ogni chilogrammo di peso lordo perduto, sicché il risarcimento andava contenuto in L. 10.176.000;
- che, su tale importo andavano riconosciuti solo gli interessi legali, giacché il tasso legale del 10%, a tale misura elevato dalla legge n. 353/90, assorbiva anche il maggior danno da svalutazione monetaria.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la società AG ST Insurance Company Limited in liquidazione sulla base di cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi la ER TI s.p.a. e GI LI, che propongono anche ricorsi incidentali, affidato ognuno a due motivi, a ciascuno dei quali resiste con controricorso la AG.
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, siccome proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. È logicamente preliminare l'esame dei ricorsi incidentali, atteso il carattere assorbente delle censure che vi si svolgono. I RICORSI INCIDENTALI.
2.1. Col primo motivo del ricorso incidentale della ER TI s.p.a. è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1693 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per non avere la corte d'appello ritenuto che, "trattandosi di rapina, doveva riconoscersi l'esimente del caso fortuito", omettendo di pronunciarsi sul punto.
Dopo aver criticato la sentenza di primo grado per avere inammissibilmente conferito rilievo alle circostanze che il LI aveva intrapreso il viaggio da solo e senza scorta in una zona dove rapine del tipo in questione avvenivano frequentemente ed erano dunque prevedibili e dopo aver osservato che non è certo esigibile che, per questo, il vettore assuma dei "vigilantes armati" ovvero rinunci ad effettuare il viaggio in ore serali, la società ricorrente espone che in atto d'appello essa aveva rappresentato come sia (a) "assurdo parlare di prevedibilità della rapina per tutte le centinaia di migliaia di veicoli circolanti nelle Puglie e, in base a tale assurdo presupposto, desumere la colpa grave dell'impresa trasporti" (pag. 4 del ricorso) e che (b) entrambi i convenuti in primo grado "eccepirono la forza maggiore, trattandosi di rapina, che era stata denunciata regolarmente ed a seguito della quale il g.i.p., ritenendola fondata ed essendo rimasti ignoti gli autori, dispose l'archiviazione del processo, senza procedere per calunnia o per simulazione di reato nei confronti del denunciante".
2.2. La censura è infondata.
La ER afferma di essersi doluta in appello che la rapina fosse stata considerata prevedibile benché nelle Puglie circolino centinaia di migliaia di veicoli e che non si sia ritenuto che siffatto evento integra, in se stesso, il caso fortuito escludente la responsabilità ex recepto.
Ora, l'enunciazione del solo (ipotizzato) dato relativo al numero dei veicoli circolanti è in sè del tutto insignificante, occorrendo evidentemente avere riguardo anche al numero delle rapine ed al rapporto tra le stesse ed i veicoli che trasportano merci per poter fondatamente inferire che l'apprezzamento di fatto dei giudici del merito sulla prevedibilità dell'evento sia privo di supporto logico. Da questa corte è stato reiteratamente affermato che occorre distinguere fra gli affatto diversi concetti di prevedibilità e probabilità dell'evento (volta che ben può essere prevedibile ciò che, tuttavia, non appare probabile) ai fini del giudizio di adeguatezza della valutazione ex ante del rischio da parte del vettore e che non occorre che la rapina si presenti addirittura come probabile perché il vettore risponda della perdita del carico per non aver adottato tutte le cautele volte ad evitarla. Dalle numerose pronunce sul punto (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 3537/82, 7532/86, 12120/90, 10262/92, 8750/96, 7293/96) si evince che l'esimente del fortuito di cui all'art. 1693 in tema di trasporto è in sostanza qualificata dalla inevitabilità dell'evento rapina in relazione alle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico, che il vettore ha il dovere di adottare in base ad una prudente valutazione della prevedibilità dell'evento da effettuarsi, in caso di attività esercitata professionalmente, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma. c.c.. Più recentemente si è poi affermato che, allorché l'evento rapina non sia imprevedibile, il vettore va esente da responsabilità soltanto ove dimostri di aver adottato le misure atte a prevenirlo, tenuto conto sia della natura professionale della prestazione da lui esigibile (ex art. 1176, comma 2, c.c.) sia di tutte le altre circostanze del caso concreto, quali il valore della merce, le modalità del trasporto, le modalità della rapina, ecc. (Cass., m. 14397/99). È dunque erroneo l'assunto che la rapina comunque integri, in se stessa, il caso fortuito di cui all'art. 1693 c.c. ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l'evento era in definitiva inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Il che non significa affatto che il vettore debba sempre adottare cautele di carattere straordinario e che è comunque responsabile ove non l'abbia fatto, secondo la suggestiva argomentazione critica della ricorrente, che omette peraltro di considerare come i giudici di primo grado avessero fatto specifico riferimento all'ora alla quale era stato effettuato il trasporto, in tal modo conferendo rilievo all'omessa adozione di una cautela che avrebbe potuto consistere, in ipotesi, anche nel solo viaggiare in ore diurne. Significa invece, più semplicemente, che il vettore deve fare tutto ciò che è esigibile che faccia in relazione alle caratteristiche del caso concreto, anche per evitare il rischio di una rapina se l'evento non appaia imprevedibile, e che in tale evenienza (non imprevedibilità dell'evento) va esente da responsabilità solo se abbia adottato cautele rivelatesi insufficienti per la insuperabile cogenza delle modalità del fatto, ovvero se possa escludersi che l'omessa adozione delle cautele adeguate al caso abbia comunque agevolato l'evento. Il giudizio di adeguatezza va correlato al tipo di merce trasportata ed alle caratteristiche del trasporto. Poiché, inoltre, gli elementi per operare siffatta valutazione vanno offerti dal chi invoca il fortuito a proprio vantaggio, e dunque dal vettore, le conseguenze del difetto o dell'insuccesso della prova ricadono sul medesimo. Le parti, nella specie, controvertevano addirittura sul fatto stesso che una rapina fosse stata effettivamente consumata. E sul punto la corte d'appello ha correttamente osservato (con statuizione non impugnata sul punto) che infondatamente era stato sostenuto (dal LI) che "siccome il g.i.p. aveva archiviato il delitto di rapina commesso da ignoti senza imputare al LI il delitto di simulazione di reato, ogni indagine del giudice civile sarebbe preclusa", essendo vero invece che "il decreto di archiviazione non preclude al giudice civile di valutare i fatti indipendentemente dal mancato esercizio dell'azione penale" (pagine 12 e 13 della sentenza gravata).
A fronte, poi, della valutazione della corte d'appello che la rapina era avvenuta "in una zona dove, per ammissione dello stesso appellante, vengono frequentemente commessi episodi delittuosi del genere" e che pertanto non era possibile "configurare una imprevedibilità dell'evento, condizione perché possano dirsi sussistenti gli estremi del caso fortuito, la cui prova è a carico del vettore", la ricorrente non afferma di aver adottato cautele di sorta ne' ha prospettato che, per le concrete modalità delle rapina stessa (neppure esposte in ricorso), esse sarebbero state comunque inutili. Sicché, essendo difettata la prova dell'inevitabilità dell'evento, pur prevedibile secondo il non irragionevole apprezzamento di fatto dei giudici di merito, non è stato in conclusione provato il fortuito.
È dunque irrilevante che la corte di merito abbia erroneamente affermato che l'imprevedibilità dell'evento costituisce condizione della configurabilità del fortuito, che può invece ricorrere anche nel caso in cui le ordinarie cautele diligentemente adottate dal vettore in riferimento ad un evento prevedibile si siano tuttavia rivelate insufficienti o inutili in relazione alle modalità della rapina. La sentenza è infatti corretta nella parte in cui ha ritenuto che la prova del fortuito è a carico del vettore, il quale non ha addotto di aver offerto elementi idonei ad indurre un giudizio a lui favorevole in ordine alla inevitabilità della rapina stessa. La motivazione va dunque corretta, ma il motivo di ricorso - fondato sull'erroneo assunto che la rapina integri comunque il fortuito per gli effetti di cui all'art. 1693, comma 1, c.c. - deve essere respinta.
3.1. Col secondo motivo la ER denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1904, 1376, 1378, 1510, 1260 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. dolendosi che la corte bolognese abbia ritenuto che la assicuratrice AG fosse legittimata all'azione in quanto cessionaria dei diritti delle acquirenti, che però non avevano mai aderito al contratto di trasporto e non avevano reclamato la merce, sicché "non potevano cedere un diritto da esse mai esercitato verso il vettore". Inoltre, essendo stata la venditrice IC già indennizzata sin dal 15/12/1993 dalla AG, le acquirenti non avevano più alcun diritto di credito da cedere.
3.2. Violazione e falsa applicazione delle medesime norme di diritto è denunciata anche col primo motivo del ricorso incidentale di GI LI, il quale si duole che la corte di merito abbia ritenuto la AG legittimata all'azione di responsabilità vettoriale (pur avendo essa pagato - male - alla contraente venditrice IC) perché cessionaria dei diritti di credito delle acquirenti destinatarie delle merci oggetto di rapina, omettendo di considerare che tale cessione aveva acquistato data certa in epoca successiva al pagamento dell'indennizzo alla IC, sicché l'ipotetico diritto delle cedenti era ormai inesistente e privo di contenuto. La corte d'appello aveva anche omesso di considerare che la cessione era stata "concessa nei confronti della ER" e che la locuzione aggiuntiva "nei confronti di chicchessia" era inutilizzabile per la sua assoluta indeterminatezza e per la non discernibilità del soggetto cui si riferiva.
3.3. Le censure, che per la sostanziale identità che le doglianze prospettano, possono essere congiuntamente esaminate, sono infondate.
Il ragionamento che esse sottendono è che, essendosi la proprietà delle merci (determinate solo nel genere) trasmessa con l'individuazione mediante la consegna al vettore (art. 1378 c.c.), il danno era stato subito dagli acquirenti e non dal mittente venditore IC, nei cui diritti nei confronti del vettore inadempiente la AG non poteva essersi dunque surrogata, posto che la IC non aveva diritto al pagamento dell'indennizzo, erroneamente ad essa corrisposto dalla AG. Tale diritto spettava invece agli acquirenti, che tuttavia non avrebbero potuto cederlo in quanto, per un verso, non lo avevano mai esercitato e, per altro verso, non lo avevano più per essere stato quel credito soddisfatto mediante pagamento ad un soggetto non legittimato a riceverlo. Orbene, premesso che un diritto di credito ben può essere efficacemente ceduto prima che sia esercitato ed è anzi del tutto normale che così accada sicché la censura è per tale aspetto infondata la corte d'appello ha superato l'obiezione relativa all'addotta insussistenza del credito stesso (ceduto dagli acquirenti alla assicuratrice AG) per essere stato quel credito estinto mediante pagamento alla mittente venditrice IC, osservando che "se anche l'assicuratore avesse pagato a persona non legittimata, i terzi legittimati ben potrebbero ottenere un nuovo pagamento da parte dell'assicuratore a loro favore".
Ha, così, evidentemente ritenuto che un credito da cedere effettivamente esistesse (nell'implicito assunto che, al di fuori dei casi previsti dalla legge che qui non vengono in considerazione, il pagamento a persona diversa dal creditore non libera il debitore). Tale affermazione non è stata oggetto di contestazione da parte di nessuno dei due ricorrenti incidentali, i quali hanno ribadito le tesi precedentemente sostenute del tutto prescindendo dalla ratio decidendi adottata dalla corte d'appello, sulla quale si è formato il giudicato e che è idonea a sorreggere la decisione in punto di titolarità in capo alla AG del diritto dalla medesima fatto valere giudizialmente.
Infondato è anche il profilo di censura (del LI) relativo alla non discernibilità del soggetto debitore, posto che l'esatta identificazione del debitore ceduto (nella specie, il responsabile del danno) rileva ai soli fini dell'efficacia della cessione nei suoi confronti (che si realizza con le modalità di cui all'art. 1264, comma 1, c.c.) e non incide invece sulla validità della cessione effettuata dal cedente al cessionario.
4.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale il LI - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2721 c.c., 115 e 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - censura la sentenza per non avere indicato le ragioni per le quali aveva ignorato la documentazione (estratto dal libro matricola e busta paga) dalla quale risultava che egli era un autista dipendente del vettore società ER e non si era pronunciata sulla prova testimoniale che pure era stata dedotta sul punto.
4.2. La censura è inammissibile in quanto la corte d'appello, dopo aver rilevato che lo stesso LI aveva riconosciuto in prime cure di essere stato qualificato "giustamente come subvettore" e di non aver fatto cenno alla sua qualità di dipendente della ER in sede di denuncia della rapina ai carabinieri, ha ritenuto che, "a prescindere dalla qualifica del LI, fu lui stesso che conduceva l'autocarro al momento della rapina e, quindi, del suo operato egli deve rispondere civilmente sia nei confronti del proprio preteso datore di lavoro, sia nei confronti della AG ST".
Tale autonoma ratio decidendi, che configura una responsabilità extracontrattuale diretta del LI indipendentemente dalla sua qualifica, non è stata oggetto di impugnazione in questa sede - posto che solo con la memoria illustrativa depositata ex art. 378 c.p.c. il LI tardivamente contesta che della perdita della merce egli potesse essere chiamato a rispondere direttamente ex art. 2043 c.c. - ed è in grado da sola di sorreggere la decisione,
sicché difetta l'interesse del ricorrente all'accoglimento del motivo di ricorso che, quand'anche in ipotesi fondato, non consentirebbe comunque la cassazione della sentenza sul punto. IL RICORSO PRINCIPALE
5.1. Col primo dei cinque gradati motivi del ricorso principale la AG deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 162 del 1993 (ma, recte, dell'art. 7 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla 1 n.
162 del 1993), in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte d'appello abbia ritenuto che la norma si applicasse solo ai trasporti effettuati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Sarebbe stato così violato il consolidato principio, reiteratamente enunciato dalla corte di legittimità, secondo il quale le modifiche legislative in materia di limiti della responsabilità del vettore si applicano a tutti i casi non ancora decisi, quand'anche anteriori all'entrata in vigore della legge. Vengono citate varie sentenze, fra le quali segnatamente Cass., n. 5165/94, laddove ha statuito che la legge n. 450/85 "non ha inciso sul fatto generatore della pretesa risarcitoria ne' sulla individuazione delle condizioni di fatto e di diritto necessarie per il suo riconoscimento, ma solo sulla concreta determinazione della somma che il danneggiato è tenuto a corrispondere".
5.2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 450/85 per non avere la corte d'appello considerato che esiste un principio generale secondo il quale le limitazioni di responsabilità non hanno effetto a fronte di comportamenti dolosi o gravemente colposi, tranne espressa previsione di legge, nella specie insussistente.
5.3. Col terzo viene subordinatamente prospettata l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del limite di responsabilità vettoriale per i trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, per gli stessi motivi che la Corte costituzionale aveva posto a fondamento della declaratoria di illegittimità dell'art. 1, comma 1, della legge n. 450/85, pronunciata con sentenza n. 420/91, la quale aveva fatto appunto riferimento al principio generale di cui sopra s'è detto. Sostiene il ricorrente che con l'ordinanza n. 64/93 tale specifico aspetto non era stato considerato, giacché con tale pronuncia si era avuto riguardo alla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento del limite della responsabilità.
5.4. Col quarto motivo la sentenza è censurata per "violazione e falsa applicazione dell'art. 113, comma 1, c.p.c., in relazione al d.l. n. 19/93 e dell'art. 1, comma 2, 1 n. 162/93 che ne fa salvi gli effetti", nonché per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Premesso che la legge 27 maggio 1993, n. 162 fece seguito ai decreti legge 29 novembre 1992, n. 463, 26 gennaio 1993, n. 19 e 26 marzo 1993, n. 82 (convertito con modificazioni in legge), la ricorrente rileva che l'art. 7, n. 3, del decreto legge n. 19/93, applicabile all'epoca del trasporto in questione (3/2/1993) ed i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 162/93, dispone che nel caso di dolo o colpa grave i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 siano raddoppiati. Il che, per un verso, sta a significare che la legge n. 162/93 non ha rappresentato una totale innovazione in punto di inapplicabilità del limite di responsabilità in caso di dolo o colpa grave - come invece ritenuto dalla corte di merito nella parte in cui aveva per questo escluso l'applicabilità al caso di specie della legge n. 162 del 1993 - e, per altro verso, che si sarebbe dovuto aver riguardo al limite posto dal decreto legge (L. 24.000 e non L. 12.000 al chilogrammo).
5.5. Col quinto motivo del ricorso principale è, da ultimo, dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. per non avere la corte territoriale proceduto alla rivalutazione monetaria dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, invece riconoscendo solo gli interessi.
6.1. I primi tre motivi sono infondati. Fondati sono invece il quarto ed il quinto.
6.2. Sul primo motivo va rilevato che la richiamata Cass. n. 5165/94 concerneva il diverso caso in cui, assente un limite legislativo della responsabilità patrimoniale al momento della conclusione e della esecuzione del contratto, esso era stato successivamente introdotto dalla legge n. 450/85. In tal caso, al contrario che in quello inverso, non si pone un problema di incidenza della legge sopravvenuta sul fatto costitutivo del diritto, che resta il medesimo, risultando solo modificate in senso riduttivo le conseguenze patrimoniali del fatto. Nel presente, invece, solo a seguito della modifica legislativa il fatto doloso o gravemente colposo fa nascere il diritto all'integrale risarcimento, sicché lo jus superveniens incide, mutando la disciplina giuridica del fatto generatore della responsabilità, sul fatto costitutivo del diritto al risarcimento integrale (ed ulteriore rispetto a quello in via generale riconosciuto dalla legge precedente).
Va dunque esclusa - come correttamente ritenuto dalla corte di merito - l'applicabilità dell'art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, convertito in legge dalla l. n. 162 del 1993 (nella parte in cui stabilisce che non si applicano i limiti di risarcibilità previsti dai commi precedenti per la perdita del carico derivante da dolo o colpa grave del vettore) ai fatti già verificatisi nella vigenza della legge precedente ed ancora sub iudice.
Legge precedente che (v. ultra, sub 6.4) va individuata nell'art. 7 del decreto legge 26 gennaio 1993, n. 19, non convertito in legge ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 162/93, il quale stabilisce, così modificando l'art. 1 della legge n. 450/85 per i trasporti su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, che "qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria delle cose trasportate deriva da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati".
6.3. Il secondo motivo è infondato e la questione di costituzionalità prospettata col terzo motivo è manifestamente infondata in quanto - come già rilevato dalla corte costituzionale con la sentenza n. 420 del 1991 - il "principio generale, conforme alla tradizione giuridica europea, che non ammette il debitore ad avvalersi di limitazioni convenzionali o legali di responsabilità quando l'inadempimento dipende da dolo o colpa grave", "mentre vincola inderogabilmente l'autonomia privata, non vincola il legislatore, non essendo coperto da garanzia costituzionale". In quell'occasione il giudice delle leggi dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. n. 450/85, che per i trasporti interni soggetti alle tariffe obbligatorie a forcella non precedeva alcuna maggiorazione del limite di risarcimento in caso di dolo o colpa grave, in quanto "il limite di responsabilità del vettore, specialmente quando è configurato come invalicabile anche in caso di dolo o colpa grave, deve essere compensato da idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno". Ed aggiunse che a "questa esigenza di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco si dimostra sensibile, in una certa misura che qui non occorre valutare, l'art. 52 d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, relativo al trasporto di cose sulle ferrovie dello
Stato, che nel caso di dolo o colpa grave, pur senza rimuovere il limite di responsabilità del vettore, dispone però il raddoppio del massimale".
Ora, come si è sopra osservato (sub 6.2), proprio tale innovazione è stata arrecata dalla legge successiva, sicché la norma applicabile si sottrae alle censure di incostituzionalità in quanto realizza il ragionevole bilanciamento di interessi di cui si è detto.
6.4. La fondatezza del quarto motivo direttamente discende dalle considerazioni già compiutamente svolte, giacché alla vigenza del decreto legge 26 gennaio 1993, n. 19 all'epoca del fatto ed alla salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di quel decreto legge (e del precedente n. 462/92) di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 162 del 1993, consegue che la corte di merito avrebbe dovuto considerare il limite di responsabilità di L. 24.000, e non di L. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto nell'ipotesi che fosse stata data la prova che la perdita delle cose trasportate era derivata da un atto o da una omissione (del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari) commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno, giusta il disposto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 22 agosto 1985, n. 450, nel testo modificato dall'art. 7 del decreto legge 26 gennaio 1993, n. 19, non convertito in legge ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 3, della legge 27 maggio 1993, n. 162 La sentenza va dunque cassata sul punto affinché il giudice del rinvio accerti se nella specie ricorressero i presupposti di cui sopra per il raddoppio del limite di responsabilità, rideterminando in tal caso il quantum.
6.5. Sul quinto motivo, anch'esso fondato, deve rilevarsi che la corte è incorsa in equivoco di fondo là dove, in accoglimento dell'appello del LI e della ER TI s.p.a., ha fatto riferimento al "maggior danno" da svalutazione monetaria e lo ha ritenuto assorbito dagli interessi legali, all'epoca del 10%, così applicando i principi propri dei debiti di valuta ad un debito di valore, quale certamente è quello di specie, volta che la società assicuratrice ha fatto valere, entro il limite costituito dall'indennizzo pagato, il diritto del creditore al risarcimento del danno.
Tipica obbligazione di valore è, appunto, quella risarcitoria, che mira alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. In tale obbligazione la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria, rispetto a quello già coperto dagli interessi legali, come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c, nelle quali il denaro (inteso come quantità di pezzi monetari) costituisce oggetto dell'obbligazione di dare. Nelle obbligazioni di valore la rivalutazione rappresenta, invece, il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore, che va appunto reintegrato dal debitore e che deve sempre essere espresso in valori monetari attuali.
Il riconoscimento di interessi (cosiddetti compensativi) costituisce in tale ipotesi - come chiarito dalle sezioni unite con sentenza n. 1712 del 1995 - una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di non riconoscerli affatto se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso. Mentre, dunque, nei debiti di valuta, una volta riconosciuti gli interessi può essere negato il maggior danno da svalutazione monetaria, che costituisce una mera eventualità, per converso nei debiti di valore è bensì possibile non riconoscere gli interessi cosiddetti compensativi se il giudice escluda un danno da ritardo, ma non può mai omettersi di esprimere il valore perduto in termini monetari attuali.
Di tali principi non ha fatto corretta applicazione la corte d'appello, che in un debito di valore ha adottato un criterio opposto, riconoscendo gli interessi e negando la rivalutazione monetaria dell'importo che esprimeva il valore originariamente perduto dal creditore.
7. In conclusione, in accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi del ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali, la sentenza va cassata in relazione, con rinvio a diversa sezione della stessa corte d'appello perché sia rideterminato il quantum debeatur in esito alle valutazioni da compiersi nel rispetto degli enunciati principi. Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi ed i ricorsi incidentali, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001