Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4236
CASS
Sentenza 23 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nei debiti di valuta, una volta riconosciuti gli interessi può essere negato il maggior danno da svalutazione monetaria, che costituisce una mera eventualità, per converso nei debiti di valore è bensì possibile non riconoscere gli interessi cosiddetti compensativi se il giudice escluda un danno da ritardo, ma non può mai omettersi di esprimere il valore perduto in termini monetari attuali.

In tema di contratto di trasporto, la rapina in sè stessa non integra il caso fortuito di cui all'art. 1693 cod. civ. ai fini dell'esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l'evento era in definitiva inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell'art. 1176, comma secondo cod. civ..

Commentario1

  • 1Competenze di ingegneri ed architetti: una questione di legittimità costituzionaleAccesso limitato
    Giuseppe Farina · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4236
Data del deposito : 23 marzo 2001

Testo completo