Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
Il giudice ha l'obbligo di valutare con speciale cautela la testimonianza indiretta, pur dovendosi escludere che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori.
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La massima Integra il delitto di cui all' art. 612 c.p. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, comunque non finisce qui, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa - Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 9392). Fonte: Ced …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2016, n. 46332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46332 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
46 33 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 11/10/2016 Sentenza n. 2492 Reg. gen. n. 044725/2015 Composta dai Magistrati: EN Gallo Presidente Margherita Taddei Consigliere Consigliere relatore Adriano Iasillo Giovanna Verga Consigliere Luigi Agostinacchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Celestino Gentile, quale difensore di IA TR (n. il 04/02/1953), avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, I Sezione penale, in data 20/10/2014. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore dell'imputato - Avvocato Maria Cristina Calamani, in sostituzione dell'Avvocato di fiducia del AN Celestino Gentile che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA: In data 21/10/2009 la VI Sezione Penale di questa Corte Suprema annullò la sentenza della Corte di appello di Salerno del 13/11/2008 nei confronti di G AN ET con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio (AN era stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione per tentato omicidio aggravato ai danni di AL EN e per porto illegale di armi, reati aggravati anche dall'art. 7 L. 203/91). In particolare questa Corte sottolineò che le dichiarazioni accusatorie di OR SQ "non possono essere ricondotte al patrimonio cognitivo comune dell'associazione" e che lo stesso deve essere considerato chiamante de relato. La Corte d'appello di Napoli - I Sezione Penale - decidendo in sede di rinvio con sentenza del 20/10/2014, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 01/10/2004, dichiarò il non doversi procedere nei confronti di AN ET per il reato di porto illegale di arma per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e rideterminò la pena in anni 9 e mesi 9 di reclusione. Confermò nel resto la sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione il difensore di AN ET deducendo la violazione dell'art. 606 lettera D del c.p.p. per la mancata assunzione di prove decisive ai fini della decisione e vizi motivazionali in ordine alla conferma della penale responsabilità dell'imputato. Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. 1,2. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). 1,3. Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Q 2 2. Infatti, per quanto riguarda la doglianza relativa al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si deve in primo luogo ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di giudizio di rinvio, le parti, nel caso di annullamento di una sentenza d'appello, non hanno un diritto incondizionato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, perché il giudice dispone in merito degli stessi poteri di quello la cui sentenza è stata annullata, e quindi è tenuto alla rinnovazione sempre che la prova sia indispensabile per la decisione, con l'ulteriore condizione che sia anche rilevante (Sez. 2, Sentenza n. 35616 del 13/07/2007 Ud. - dep. 27/09/2007 - Rv. 237165). Inoltre, il giudice di rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne fanno richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 28225 del 09/05/2014 Ud. dep. 01/07/2014 Rv. 260939; conforme: Sez. 5, - Sentenza n. 52208 del 30/09/2014 Ud. - dep. 16/12/2014 - Rv. 262116). Tanto premesso si deve rilevare che la Corte di merito ha con 2,1. motivazione incensurabile spiegato per quali ragioni l'acquisizione dei verbali di udienze relative ad altri processi nel corso dei quali il collaboratore di giustizia - RA NA aveva rilasciato altre dichiarazioni sui reati de quibus - non erano rilevanti e necessari alla fine della decisione. In particolare, la divergenza che si voleva sottoporre all'attenzione della Corte territoriale con l'acquisizione dei predetti verbali riguardava il movente del tentato omicidio. La difesa dell'imputato rileva che nel corso del presente procedimento il movente del tentato omicidio viene individuato nell'interesse economico che il RA intendeva affermare nel campo delle agenzie pubblicitarie (il RA è stato il principale artefice dell'agguato nel corso del quale si tentava di uccidere il AL si veda pagine 3 dell'impugnata sentenza;
si veda pagina 5 dell'impugnata sentenza per quanto riguarda il movente di cui sopra). Nelle dichiarazioni delle quali si chiedeva l'acquisizione il movente sarebbe stato indicato, invece, con l'intento di scoraggiare le collaborazioni attraverso gli attentati ai familiari dei cosiddetti pentiti (il AL EN era parente di AL SQ uno dei capi storici del gruppo camorristico della Nuova Famiglia, divenuto in quel periodo collaboratore di giustizia;
si veda pagina 3 dell'impugnata sentenza). Orbene si deve sottolineare in primo luogo che la Corte di appello è a conoscenza di questa presunta divergenza tanto che, come detto, respinge la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per acquisire i predetti 3 verbali e, poi, fornisce un'incensurabile motivazione sul perché non sia rilevante la ritenuta discrasia tra le due diverse indicazioni del movente. Invero, a pagina 5 dell'impugnata sentenza nel riportare le dichiarazioni rese nel presente procedimento da RA e OR si sottolinea che entrambi hanno riferito che il movente non era tanto quello "di portare un morto al pentito AL" e cioè di scoraggiare le collaborazioni attraverso gli attentati ai familiari dei cosiddetti pentiti, ma l'interesse economico del RA di cui si è sopra detto. Quindi da queste stesse dichiarazioni emerge che sia RA sia OR hanno preso in considerazione entrambi i moventi. Nella successiva pagina 6 la Corte di appello richiama, poi, la condivisa motivazione del Giudice di primo grado nella quale si evidenzia che "l'argomento dell'omicidio del AL era fortemente dibattuto in seno all'associazione ... e che la diversa valenza che ciascuno dei propalanti ha attribuito al movente appare essere frutto più di una diversa visuale interpretativa dell'episodio che conseguenza di una reale divergenza tra le due dichiarazioni". Tale motivazione è esaustiva, logica e non contraddittoria. E', infatti, evidente che i due moventi non sono tra loro in conflitto;
anzi possono benissimo concorrere tra loro e addirittura anche con altri moventi, quali, ad esempio, il controllo del territorio oppure con un'eventuale vendetta per il coinvolgimento del AL nell'omicidio di due uomini di clan avverso;
omicidio commesso pochi giorni prima dell'attentato alla sua vita (si vedano in proposito le varie ipotesi avanzate dagli inquirenti all'indomani del tentato omicidio del AL e riportate a pagina 3 dell'impugnata sentenza). Si deve, inoltre, sottolineare che alla pagina 8 della sentenza di primo grado vi è la sintesi di quanto dichiarato da SQ OR che conferma quanto sopra. In particolare il OR afferma che la ragione per cui RA voleva uccidere il AL era l'interesse economico, ma che aveva approfittato del fatto che il suo concorrente fosse un parente del pentito AL per prospettare ai vertici dell'organizzazione "l'opportunità di portare un morto al pentito AL". Come rilevato dai giudici di merito di tutto ciò si è discusso molto nell'ambito associativo;
e probabilmente ognuno di quelli che direttamente o indirettamente ha partecipato a tali discussioni ha caldeggiato l'uno o l'altro movente e, conseguentemente, allorchè il tentato omicidio è stato posto in essere ha ritenuto che il movente fosse stato quello da lui ritenuto più importante. E' dunque chiara l'irrilevanza di quanto sopra sulla accertata credibilità delle dichiarazioni del RA e del OR. E ciò anche in considerazione di quanto correttamente evidenziato dalla Corte di appello e dal Tribunale e cioè: 1) che solo dopo molti anni dal tentato omicidio e grazie alla confessione del RA si sono individuati gli autori del reato;
2) che il RA non ha accusato solo il AN (e l'AU Giuseppe, deceduto il 21/03/1999 ed altri), ma ha accusato in primo luogo sé stesso affermando di essere stato il principale artefice dell'agguato ai danni del AL;
3) che egli non aveva alcun interesse a confessare il delitto di cui sopra e ad accusare il AN;
4) che egualmente il teste de relato OR non aveva alcun interesse a confermare le dichiarazioni di RA e ad accusare il AN. Si deve, infine, sottolineare come tutto ciò rivela la manifesta infondatezza di quanto si legge, tra le righe, a pagina 4 del ricorso. Il difensore del AN nel criticare la decisione della Corte di appello di ritenere le dichiarazioni del OR idonee a riscontrare le dichiarazioni del RA fa intendere che vi possa essere stato un accordo tra i due su quanto dichiarato. Ma il difensore del ricorrente non tiene assolutamente conto di quanto sopra rilevato dalla Corte di appello, né fornisce una qualche ragione perché RA e OR avrebbero dovuto mentire. Inoltre non può sfuggire la contraddizione insita nel ragionamento del ricorrente. Se, infatti, RA e OR che come si afferma a pagina 4 del ricorso - "conducevano assieme la propria latitanza" si fossero accordati preventivamente, chiaramente avrebbero evitato le discrasie denunciate nel ricorso. Sul punto non può che richiamarsi quanto sinteticamente esposto alle pagine da 5 a 7 dell'impugnata sentenza e quanto scritto nella motivazione del Tribunale alle pagine 8 e 9, ove si riportano le dichiarazioni del OR che narra come è venuto a conoscenza di tutti i particolari del tentato omicidio e da chi e perché fosse stato informato di quanto accaduto. Si deve, in proposito, sottolineare che nel caso di specie si è in presenza di una cosiddetta doppia conforme. Pertanto appare opportuno ricordare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutt'uno organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Dunque dalla lettura di quanto sopra ci si rende conto della manifesta infondatezza dei dubbi sul punto espressi dal difensore del ricorrente a pagina 4; difensore del ricorrente che non tiene assolutamente conto di quanto esposto dai giudici di merito. In particolare non vi è alcuna illogicità nell'aver ritenuto, sulla base delle dichiarazioni del OR, che questi fosse a conoscenza di tutti i particolari (ci furono più incontri nel corso dei quali il OR manifestò il proprio dissenso;
ma dopo il tentato omicidio OR "fu reso edotto dalla viva voce di RA e da quella di IN AU del piano criminoso, delle modalità seguite dai correi e dell'identità dei partecipi ..." si veda pagina 9 della sentenza di primo grado). Né, per le stesse ragioni di cui sopra, emerge alcuna illogicità nell'aver ritenuto che anche l'AU abbia raccontato al OR come si erano svolti i fatti (sul punto si vedano sempre le pagini 8 e 9 della sentenza di primo grado). Né dagli atti emerge che si fosse interrotto il rapporto fiduciario tra il RA, l'AU e il OR, come affermato apoditticamente dal 5 difensore del ricorrente a pagina 4. A tal proposito si deve osservare cha a pagina 3 del ricorso il difensore dell'imputato si chiede per quale motivo l'AU avrebbe dovuto riferire al OR del tentato omicidio ai danni del AL se "la sua affidabilità (del OR;
nds) era posta in dubbio, se non partecipava più alle riunioni"". Orbene dagli atti non emerge affatto che in quel periodo l'affidabilità del OR fosse posta in dubbio. L'apodittica affermazione sul punto contenuta a pagina 3 del ricorso è tra l'altro in contraddizione con quanto scritto dallo stesso difensore dell'imputato nel paragrafo precedente a quello in cui si parla dell'affidabilità del OR. Infatti, il difensore del AN rileva che "d'altro canto dai medesimi verbali si apprende come il OR, nonostante gli inviti ricevuti dalla gran parte del gruppo criminale, temendo per la propria incolumità, non partecipava più alle riunioni con i sodali facendosi rappresentare da tale RR. Quindi il OR non era affatto considerato poco affidabile visto che la maggior parte delle persone del gruppo criminale lo invitava a partecipare agli incontri, incontri che il OR disertava solo per paura di attentati. Ma come si legge alle pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado e come ribadisce lo stesso ricorrente a pagina 4 del suo ricorso in quel periodo OR "conduceva" la latitanza insieme al RA e con lui il OR si incontrava. E, ovviamente, incontrava e frequentava anche gli uomini di cui RA si fidava, tra i quali anche l'AU che aveva commesso insieme a lui il tentato omicidio ai danni di AL. 2,2. Per quanto riguarda, infine, le generiche doglianze sulla mancata acquisizione dei verbali redatti nel corso del procedimento per l'omicidio di DA RE e AT IO e contenenti dichiarazioni di OR, si deve rilevare che non risulta dagli atti che sia stata avanzata una tale richiesta e quindi la Corte di appello non poteva parlarne. Infatti, nel verbale di udienza del 20/10/2014 avanti alla Corte di appello si legge che il difensore dell'imputato chiede l'acquisizione dei verbali delle udienze del 23/05/1998, 30/05/1998 e 01/06/1998 del procedimento relativo all'omicidio PE (come si rileva anche nella pagina 1 del ricorso). Solo nello scritto del ricorrente indirizzato alla Corte di appello nel quale si indicano le ragioni per le quali non parteciperà all'udienza si chiede anche di accogliere la richiesta di acquisizione, che - proporrà il suo difensore, dei verbali relativi all'omicidio di DA RE e AT IO. AN in tale scritto giustifica la necessità di acquisire i predetti verbali in modo assolutamente generico limitandosi a dire che i RA e OR lo accusavano ingiustamente. Per l'assoluta genericità di quanto esposto dal AN e per il fatto che il difensore si è limitato a chiedere solo i verbali relativi all'omicidio PE è chiaro che la Corte di appello non aveva nessun obbligo di risponder a tale genericissima richiesta. Inoltre, a prescindere dal 6 rilevare che il difensore del AN per il principio dell'autosufficienza del ricorso avrebbe dovuto fornire un qualche elemento per dimostrare quanto sostiene, si deve comunque evidenziare la contraddizione di quanto si afferma sul punto a pagina 2 del ricorso. Infatti, il difensore dell'imputato riassume genericamente le dichiarazioni del OR, rese nel procedimento per l'omicidio di DA RE e AT IO. Secondo il difensore di AN il OR avrebbe riferito di "non sapere alcunchè in ordine al tentativo di omicidio consumato in danno del AL EN"; ma poi lo stesso OR prosegue riferendo "che alla consumazione dello stesso (tentato omicidio del AL;
nds) fosse interessato il solo RA". Dunque anche nel procedimento di cui sopra il OR conferma di sapere che il RA era interessato alla consumazione di tale delitto, come riferito dallo stesso RA allorchè ha confessato di essere stato il principale artefice dell'agguato ai danni del AL. 2,3. Si deve infine rilevare che la motivazione sulla credibilità intrinseca ed estrinseca del RA è esaustiva, logica e non contraddittoria (si vedano le pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza). Nello stesso modo si deve valutare la motivazione sulla veridicità della motivazione del teste "de relato" OR (si vedano le pagine da 5 a 7 dell'impugnata sentenza). D'altronde su quanto sopra non vi sono specifiche doglianze dell'imputato, se non quelle di cui si è già trattato sopra (contraddizioni sul movente;
perché l'AU avrebbe dovuto raccontare al OR i fatti relativi al tentato omicidio;
eccetera). 2,4. Come si è già detto è incensurabile anche la motivazione con la quale si esclude "il rischio che le conoscenze del OR possano aver tratto origine dalla stessa fonte di informazione (RA)" (si vedano pagine 6 e 7 dell'impugnata sentenza). 2,5. Infine, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la Corte di appello si è attenuta perfettamente al "dictum" di questa Corte. Ha infatti ritenuto il OR dichiarante "de relato" e il contenuto delle sue dichiarazioni è stato valutato con la speciale cautela richiesta. Ha altresì evidenziato come questa Suprema Corte abbia ritenuto utilizzabili le dichiarazioni "de relato" per l'impossibilità di procedere all'audizione diretta del soggetto che costituiva la fonte primaria delle notizie a seguito della sua morte per omicidio, come d'altronde stabilito dall'art. 195, comma 3, del c.p.p. (Sez. 1, Sentenza n. 4582 del 30/06/1999 Cc. dep. 17/07/1999 - Rv. 214018); e che testimonianza indiretta non necessita di elementi di riscontro a fini probatori (Sez. 3, Sentenza n. 2001 del 13/11/2007 Ud. - dep. 15/01/2008 - Rv. 238849). Infine, la Corte di merito ha ritenuto correttamente la dichiarazione de relato di OR valido riscontro alla confessione e chiamata in correità del RA. A proposito delle dichiarazioni di quest'ultimo sulla partecipazione, al tentato omicidio di AL, 7 dell'AU (partecipazione confermata anche dal OR), la Corte territoriale evidenzia anche il riscontro proveniente dalle investigazioni della Polizia (si veda pagina 7 sul rinvenimento nel corso di una perquisizione a casa di Lombardo - Salvatore che aveva favorito la latitanza di AU delle chiavi della villa in cui - era appostato il commando che doveva uccidere il AL e del quale faceva parte anche lo stesso AU).
3. Dunque a fronte di tutto ciò il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni in fatto, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. 3,1. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634).
4. Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione. 4,1. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, l'11/10/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore EN Gallo Adriano Iasillo Yello lo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 1 3 NOV. 2016 11 Cancelliere Punzionare nudiziarie Angelo Mars CANOEMI 8 E T R O C