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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42667/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42667/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. , C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
), (C.F. ), elettivamente C.F._13 Parte_14 C.F._14
domiciliati in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio degli Avv.ti prof. Beniamino
Caravita di Toritto e Giulia Boldi, che li rappresentano e difendono come per mandato in atti –
ATTORI
Contro
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, domiciliata in Roma alla Via Marcantonio Colonna
n. 27 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv.
Rosa Maria Privitera per procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Cotrone, rep. n. 69433, del 20 marzo 2013 –
CONVENUTI
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato via pec in data 6.8.2020, gli attori hanno convenuto in giudizio la e il formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 Controparte_2 alI'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa - se del caso - disapplicazione, in via incidentale, dell'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica, ovvero previa sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 965, 966 e 967, L. n. 145/2018, dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica in quanto richiamate dall'art. 1, comma 966 della L.
n. 145/2018, nonché della Legge della Regione Lazio 29 maggio 2019, n. 9 in quanto applicativa delle norme richiamate: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, il diritto dei Sig.ri. , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , a ricevere l'assegno Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 vitalizio pieno, privo di decurtazioni, pari all'importo erogato anteriormente al 1° dicembre 2019, ovvero all'entrata in vigore della Legge della Regione Lazio 29 maggio 2019, n. 9 applicativa dell'art. 1, commi 965, 966 e 967, L. n. 145/2018, dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep.
n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica;
- per l'effetto di quanto sopra e per tutte le ragioni indicate in narrativa, condannare il e la Controparte_2 CP_1
alla restituzione delle somme decurtate e illegittimamente trattenute dagli assegni vitalizi dei Sig.ri
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , a partire dal 1° dicembre 2019 e
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 nelle more del presente giudizio”. Differita ex art. 168 bis comma V c.p.c. la prima udienza alla data del 2.3.2021, si è costituita in giudizio la con comparsa depositata in data, CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto, e non provate”. Con provvedimento dell'11.2.2021 il giudice ha disposto la trattazione della causa in forma scritta ai sensi dell'art. 1,
d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, dell'art. 221, comma 2 e comma 4 legge 17 luglio 2020, n. 77 e, lette le memorie depositate dalla sola parte attrice, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato all'udienza del 23.11.2021, poi svoltasi in data 19.4.2022 in cui il giudice, lette le istanze istruttorie di parte attrice ha disposto CTU contabile. La causa è pervenuta innanzi all'ultimo giudice istruttore, dott. Pietro Persico, subentrato nel ruolo dal 5-9-2022 il quale ha
Pagina 2 conferito l'incarico al CTU. Depositata la CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.6.2024 per le definitive conclusioni ed in tale ultima udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori indicati in epigrafe, ex Consiglieri regionali percettori di vitalizio, hanno agito nei confronti del e , in sintesi, per l'accertamento del diritto Controparte_1 CP_1 alla percezione dell'assegno vitalizio nella misura antecedente alle riduzioni disposte con le leggi regionali n. 3 del 2018 e n. 9 del 2019, nonché del diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, spiegando altresì domanda di condanna delle parti convenute al relativo pagamento. In particolare, gli attori hanno chiesto la disapplicazione della Legge Regionale 9/2019
e la rideterminazione dell'assegno dovuto (scevro della decurtazione subita) eccependo: a)
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 965, 966 e 967 della L. 145/2018, dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano rep. N. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica in quanto richiamata dall'art. 1 comma 966 della L. n. 145/2018 nonché della Legge della Regione
Lazio 29 maggio 2019 n. 9 per violazione degli artt. 2,3,11,97,117 Cost e 1 Protocollo addizionale
CEDU trattandosi di legge ritenuta incidente retroattivamente su rapporti di durata già consolidati nel tempo non motivata secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza in quanto vengono richiamate non meglio motivate esigenze di bilancio con lesione del diritto all'affidamento nella ragionevolezza della norma;
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 965, 966 e 967, L. n.
145/2018, dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica in quanto richiamate dall'art. 1, comma 966 della L. n. 145/2018, nonché della Legge della Regione Lazio 29 maggio 2019, n. 9 in quanto applicativa delle norme richiamate, per violazione degli articoli 2, 3, 11, 35, 36, 38, 53 e 117, comma 1, Cost. in relazione al
1° Protocollo addizionale CEDU;
c) l'illegittimità costituzionale delle medesime norme per il contrato con l'art. 117, terzo comma, Cost. difettando in coordinamento con la finanza pubblica in quanto non vengono identificate le destinazioni del risparmio di spesa eventualmente derivanti dal taglio dei vitalizi;
d) in subordine l'illegittimità costituzionale delle medesime norme per violazione del principio della ragionevolezza posto che la Nota Metodologica adottata assume quale coefficiente di trasformazione del montante contributivo quello dell'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio e non quello dell'età anagrafica del consigliere al momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 ovvero all'attualità della
Pagina 3 determinazione del vitalizio medesimo. Essendo poi detti coefficienti utilizzati quali moltiplicatori del montante contributivo, è stato evidenziato dalla difesa attorea che il metodo di calcolo determina evidenti sproporzioni fra i vitalizi calcolati ante e post riforma del 2019 con ciò applicandosi in modo retroattivo la rideterminazione del vitalizio stesso. La difesa di parte convenuta ha evidenziato in via preliminare, che le modifiche apportate alla disciplina dei vitalizi non poteva essere ricondotta ad una volontà né legislativa né amministrativa della CP_1
che, al contrario, in materia si era dovuta uniformare a quanto previsto normativamente a livello centrale e quindi, e per specifici profili, alle delibere della Conferenza Stato – Regioni. In particolare, la Regione Lazio convenuta ha evidenziato che i criteri di determinazione dei vitalizi erano indicati nell'art. 1 commi 965, 966 e 967 della Legge 145/2018, testualmente richiamati nella
Legge Regionale del 2019 e poi precisati a seguito del documento prot. 19/61/SR01/C1 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Quindi, ha precisato ancora la Regione, in data 17 aprile 2019, sulla base del punto 2 dell'Intesa Stato – Regioni del 3 aprile 2019 i
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome approvavano uno specifico documento di indirizzo, volto ad armonizzare le normative regionali prevedendo l'applicazione in sede di rideterminazione degli assegni vitalizi, di specifiche clausole di salvaguardia: clausole riportate nella Legge della Regione Lazio n. 9 del 29 maggio 2019. In ragione di ciò la deliberava che i coefficienti di trasformazione utilizzati quale CP_1
moltiplicatore del c.d. montante contributivo andavano determinati facendo riferimento all'età posseduta dal consigliere alla data di decorrenza del vitalizio e non a quella posseduta al momento del ricalcolo dei vitalizi in senso contributivo. Parte convenuta ha precisato in merito anche che le disposizioni in materia di ricalcolo dei coefficienti di trasformazione andavano applicate ai vitalizi corrisposti successivamente alle disposizioni normative che li disciplinano trattandosi di normativa trasversale cui tutte le regioni si sono dovute uniformare. A tal riguardo nella comparsa di costituzione la ha richiamato un elenco di normative regionali disponenti quanto CP_1
parimenti adottato nella legge regionale contestata nel presente giudizio. In merito alla natura
CP_ giuridica degli assegni percepiti, poi, l' convenuto ha precisato che gli assegni percepiti in dipendenza della cessazione di una carica non potevano essere assimilati a trattamento pensionistico di dipendente pubblico o privato in quanto ritenuto mancante il requisito dell'effettivo rapporto di lavoro: le somme corrisposte in ragione del vitalizio invece, secondo la difesa di parte convenuta, dovevano ricollegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico svolto. La materia oggetto del presente giudizio è la medesima già vagliata in altro precedente e speculare giudizio (R.G. n. 42669/2020) da questo medesimo giudice, definito con la sentenza n. 6011/2024. Anche nel processo sopra indicato R.G. n. 42669/2020 era stata disposta
Pagina 4 CTU ed il CTU era pervenuto alle seguenti conclusioni: “- non è corretto, sotto il profilo della matematica attuariale, applicare retroattivamente il calcolo contributivo contenente formule probabilistiche;
- il metodo di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 commi 965 e seguenti, recepito dalla con l'Intesa n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e con la legge regionale n. 9 CP_1
del 29 maggio 2019 non è lo stesso metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge n. 335/1995 previsto per la generalità dei lavoratori pubblici e privati;
- la metodologia di calcolo prevista dalla legge regionale n. 9/2019 e dall'Intesa n. 56/CSR dell'aprile 2019, sotto il profilo attuariale, è diversa dalla metodologia di calcolo prevista per i consiglieri che sono o che andranno in pensione dopo il 2012 (legge regionale n. 4/2013); - l' , in caso di domanda di pensione supplementare, CP_4
procede ad un ricalcolo del montante contributivo attraverso la capitalizzazione in modalità composta fino all'età posseduta dal pensionato il primo giorno del mese successivo alla domanda ed utilizza il coefficiente di trasformazione in rendita corrispondente a tale età; - le principali differenze tra il calcolo contributivo applicato dall' alla generalità dei lavoratori pubblici, dalla CP_4
Regione Sicilia e dalla per i consiglieri che sono o che andranno in pensione dopo il CP_1
2012 ed il calcolo contributivo applicato con la legge regionale n. 9/2019 riguardano il calcolo del montante contributivo e l'utilizzo del coefficiente di trasformazione;
- i vitalizi contributivi che spetterebbero agli attori sulla base dell'applicazione del metodo contributivo previsto dalla legge n.
335/1995 e dalla legge regionale n. 4/2013 sono stati confrontati con:
1. i vitalizi rideterminati dalla
Regione sulla base della legge regionale n. 9/2019, come si evince dalla seguente tabella di CP_1 riepilogo … 2. i vitalizi rideterminati dalla Regione Sicilia sulla base Regolamento delle Pensioni dei Deputati approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012, come si evince dalla seguente tabella di riepilogo …”. Nella sentenza n. 6011/2024 questo medesimo giudicante ha avuto modo di osservare e motivare quanto segue: “A monte della decisione e dell'utilizzabilità o meno delle risultanze della CTU si pone il problema dell'applicabilità o meno della L. 335/1995, in quanto soltanto in caso di attribuzione all'assegno vitalizio in oggetto di causa della natura di emolumento previdenziale equiparabile al trattamento pensionistico si potrebbe ipotizzare una disparità tra consiglieri regionali e lavoratori dipendenti pubblici da contemperare. In proposito occorre rilevare che l'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali non è sovrapponibile al trattamento pensionistico di un lavoratore subordinato dipendente della Regione, innanzitutto in quanto il Consigliere regionale non percepisce una retribuzione o uno stipendio bensì un'indennità di carica che non costituisce il corrispettivo di una prestazione di lavoro da parte di un dipendente pubblico, ma un'indennità per l'esercizio di un “munus” pubblico, di tal che il vitalizio corrisposto a fine mandato ha natura di indennità differita più affine ad una rendita, peraltro non obbligatoria e rinunciabile, collegata all'esigenza di preservare la libertà di svolgere il
Pagina 5 mandato elettorale senza condizionamenti di sorta, non attratta, quindi, nell'ambito applicativo della legge 335/1995. D'altro canto, la legge 145/2018 non richiama espressamente la L. 335/1995 per operare il ricalcolo degli assegni vitalizi, essendo finalizzata, nel suo indirizzo politico, a ridurre la spesa dei vitalizi secondo principi di ragionevolezza e legittimo affidamento. Stante, quindi la natura non previdenziale dell'assegno vitalizio post-mandato dei consiglieri regionali, non equiparabile al trattamento pensionistico del pubblico impiego, non è ipotizzabile contrasto con gli articoli (3-36-38-51-53) della Costituzione italiana. Non si può ritenere irragionevole il sistema di ricalcolo contestato dagli attori in quanto caratterizzato da accorgimenti e misure contenitive della spesa pubblica e da correttivi che garantiscono proporzionalità e non consentono di scendere al di sotto di una soglia minima assicurata. In definitiva una percentuale di decurtazione non superiore in media a circa un terzo di quanto in precedenza percepito non può ritenersi irragionevole né sproporzionata né inadeguata rispetto al “munus” pubblico esercitato, essendo frutto di scelta di indirizzo politico bilanciata rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica tradottisi nell'impianto normativo statale/regionale sopra indicato. Per quanto sopra esposto le domande degli attori non possono essere accolte, non ravvisandosi la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa attorea”. Trattandosi nel presente giudizio di questioni del tutto sovrapponibili a quelle decise con la motivazione sopra riportata nella sentenza n. 6011/2024, non risultando allo stato delle produzioni delle parti sino alle comparse di repliche ex art. 190 c.p.c., novità giurisprudenziali di merito o di legittimità che abbiano significativamente posto in crisi o ribaltato le argomentazioni di cui alla sentenza n. 6011/2024, l'attuale giudicante ritiene di mantenere anche nella presente sentenza l'impianto motivazionale e decisorio sopra riportato di cui alla sentenza n. 6011/2024, in quanto del tutto aderente, anche rispetto alle ivi affrontate questioni di legittimazione attiva e passiva e di costituzionalità, alla materia del contendere di cui al presente giudizio, con conseguente rigetto delle domande attoree. Stante la novità delle questioni poste al tempo della proposizione della domanda giudiziale e la complessità delle stesse, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio rimanendo le parti in causa coobbligate in solido al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta le domande degli attori indicati in epigrafe. Spese di CTU come sopra in motivazione Spese del giudizio compensate.
Roma, 12-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6 Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42667/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. , C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
), (C.F. ), elettivamente C.F._13 Parte_14 C.F._14
domiciliati in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio degli Avv.ti prof. Beniamino
Caravita di Toritto e Giulia Boldi, che li rappresentano e difendono come per mandato in atti –
ATTORI
Contro
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, domiciliata in Roma alla Via Marcantonio Colonna
n. 27 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, che la rappresenta e difende in persona dell'Avv.
Rosa Maria Privitera per procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Cotrone, rep. n. 69433, del 20 marzo 2013 –
CONVENUTI
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato via pec in data 6.8.2020, gli attori hanno convenuto in giudizio la e il formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 Controparte_2 alI'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa - se del caso - disapplicazione, in via incidentale, dell'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica, ovvero previa sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 965, 966 e 967, L. n. 145/2018, dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica in quanto richiamate dall'art. 1, comma 966 della L.
n. 145/2018, nonché della Legge della Regione Lazio 29 maggio 2019, n. 9 in quanto applicativa delle norme richiamate: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, il diritto dei Sig.ri. , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , a ricevere l'assegno Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 vitalizio pieno, privo di decurtazioni, pari all'importo erogato anteriormente al 1° dicembre 2019, ovvero all'entrata in vigore della Legge della Regione Lazio 29 maggio 2019, n. 9 applicativa dell'art. 1, commi 965, 966 e 967, L. n. 145/2018, dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep.
n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica;
- per l'effetto di quanto sopra e per tutte le ragioni indicate in narrativa, condannare il e la Controparte_2 CP_1
alla restituzione delle somme decurtate e illegittimamente trattenute dagli assegni vitalizi dei Sig.ri
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , a partire dal 1° dicembre 2019 e
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 nelle more del presente giudizio”. Differita ex art. 168 bis comma V c.p.c. la prima udienza alla data del 2.3.2021, si è costituita in giudizio la con comparsa depositata in data, CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto, e non provate”. Con provvedimento dell'11.2.2021 il giudice ha disposto la trattazione della causa in forma scritta ai sensi dell'art. 1,
d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, dell'art. 221, comma 2 e comma 4 legge 17 luglio 2020, n. 77 e, lette le memorie depositate dalla sola parte attrice, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato all'udienza del 23.11.2021, poi svoltasi in data 19.4.2022 in cui il giudice, lette le istanze istruttorie di parte attrice ha disposto CTU contabile. La causa è pervenuta innanzi all'ultimo giudice istruttore, dott. Pietro Persico, subentrato nel ruolo dal 5-9-2022 il quale ha
Pagina 2 conferito l'incarico al CTU. Depositata la CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.6.2024 per le definitive conclusioni ed in tale ultima udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori indicati in epigrafe, ex Consiglieri regionali percettori di vitalizio, hanno agito nei confronti del e , in sintesi, per l'accertamento del diritto Controparte_1 CP_1 alla percezione dell'assegno vitalizio nella misura antecedente alle riduzioni disposte con le leggi regionali n. 3 del 2018 e n. 9 del 2019, nonché del diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, spiegando altresì domanda di condanna delle parti convenute al relativo pagamento. In particolare, gli attori hanno chiesto la disapplicazione della Legge Regionale 9/2019
e la rideterminazione dell'assegno dovuto (scevro della decurtazione subita) eccependo: a)
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 965, 966 e 967 della L. 145/2018, dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano rep. N. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica in quanto richiamata dall'art. 1 comma 966 della L. n. 145/2018 nonché della Legge della Regione
Lazio 29 maggio 2019 n. 9 per violazione degli artt. 2,3,11,97,117 Cost e 1 Protocollo addizionale
CEDU trattandosi di legge ritenuta incidente retroattivamente su rapporti di durata già consolidati nel tempo non motivata secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza in quanto vengono richiamate non meglio motivate esigenze di bilancio con lesione del diritto all'affidamento nella ragionevolezza della norma;
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 965, 966 e 967, L. n.
145/2018, dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e dell'allegata Nota metodologica in quanto richiamate dall'art. 1, comma 966 della L. n. 145/2018, nonché della Legge della Regione Lazio 29 maggio 2019, n. 9 in quanto applicativa delle norme richiamate, per violazione degli articoli 2, 3, 11, 35, 36, 38, 53 e 117, comma 1, Cost. in relazione al
1° Protocollo addizionale CEDU;
c) l'illegittimità costituzionale delle medesime norme per il contrato con l'art. 117, terzo comma, Cost. difettando in coordinamento con la finanza pubblica in quanto non vengono identificate le destinazioni del risparmio di spesa eventualmente derivanti dal taglio dei vitalizi;
d) in subordine l'illegittimità costituzionale delle medesime norme per violazione del principio della ragionevolezza posto che la Nota Metodologica adottata assume quale coefficiente di trasformazione del montante contributivo quello dell'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio e non quello dell'età anagrafica del consigliere al momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 ovvero all'attualità della
Pagina 3 determinazione del vitalizio medesimo. Essendo poi detti coefficienti utilizzati quali moltiplicatori del montante contributivo, è stato evidenziato dalla difesa attorea che il metodo di calcolo determina evidenti sproporzioni fra i vitalizi calcolati ante e post riforma del 2019 con ciò applicandosi in modo retroattivo la rideterminazione del vitalizio stesso. La difesa di parte convenuta ha evidenziato in via preliminare, che le modifiche apportate alla disciplina dei vitalizi non poteva essere ricondotta ad una volontà né legislativa né amministrativa della CP_1
che, al contrario, in materia si era dovuta uniformare a quanto previsto normativamente a livello centrale e quindi, e per specifici profili, alle delibere della Conferenza Stato – Regioni. In particolare, la Regione Lazio convenuta ha evidenziato che i criteri di determinazione dei vitalizi erano indicati nell'art. 1 commi 965, 966 e 967 della Legge 145/2018, testualmente richiamati nella
Legge Regionale del 2019 e poi precisati a seguito del documento prot. 19/61/SR01/C1 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Quindi, ha precisato ancora la Regione, in data 17 aprile 2019, sulla base del punto 2 dell'Intesa Stato – Regioni del 3 aprile 2019 i
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome approvavano uno specifico documento di indirizzo, volto ad armonizzare le normative regionali prevedendo l'applicazione in sede di rideterminazione degli assegni vitalizi, di specifiche clausole di salvaguardia: clausole riportate nella Legge della Regione Lazio n. 9 del 29 maggio 2019. In ragione di ciò la deliberava che i coefficienti di trasformazione utilizzati quale CP_1
moltiplicatore del c.d. montante contributivo andavano determinati facendo riferimento all'età posseduta dal consigliere alla data di decorrenza del vitalizio e non a quella posseduta al momento del ricalcolo dei vitalizi in senso contributivo. Parte convenuta ha precisato in merito anche che le disposizioni in materia di ricalcolo dei coefficienti di trasformazione andavano applicate ai vitalizi corrisposti successivamente alle disposizioni normative che li disciplinano trattandosi di normativa trasversale cui tutte le regioni si sono dovute uniformare. A tal riguardo nella comparsa di costituzione la ha richiamato un elenco di normative regionali disponenti quanto CP_1
parimenti adottato nella legge regionale contestata nel presente giudizio. In merito alla natura
CP_ giuridica degli assegni percepiti, poi, l' convenuto ha precisato che gli assegni percepiti in dipendenza della cessazione di una carica non potevano essere assimilati a trattamento pensionistico di dipendente pubblico o privato in quanto ritenuto mancante il requisito dell'effettivo rapporto di lavoro: le somme corrisposte in ragione del vitalizio invece, secondo la difesa di parte convenuta, dovevano ricollegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico svolto. La materia oggetto del presente giudizio è la medesima già vagliata in altro precedente e speculare giudizio (R.G. n. 42669/2020) da questo medesimo giudice, definito con la sentenza n. 6011/2024. Anche nel processo sopra indicato R.G. n. 42669/2020 era stata disposta
Pagina 4 CTU ed il CTU era pervenuto alle seguenti conclusioni: “- non è corretto, sotto il profilo della matematica attuariale, applicare retroattivamente il calcolo contributivo contenente formule probabilistiche;
- il metodo di calcolo contributivo previsto dall'art. 1 commi 965 e seguenti, recepito dalla con l'Intesa n. 56/CSR del 3 aprile 2019 e con la legge regionale n. 9 CP_1
del 29 maggio 2019 non è lo stesso metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge n. 335/1995 previsto per la generalità dei lavoratori pubblici e privati;
- la metodologia di calcolo prevista dalla legge regionale n. 9/2019 e dall'Intesa n. 56/CSR dell'aprile 2019, sotto il profilo attuariale, è diversa dalla metodologia di calcolo prevista per i consiglieri che sono o che andranno in pensione dopo il 2012 (legge regionale n. 4/2013); - l' , in caso di domanda di pensione supplementare, CP_4
procede ad un ricalcolo del montante contributivo attraverso la capitalizzazione in modalità composta fino all'età posseduta dal pensionato il primo giorno del mese successivo alla domanda ed utilizza il coefficiente di trasformazione in rendita corrispondente a tale età; - le principali differenze tra il calcolo contributivo applicato dall' alla generalità dei lavoratori pubblici, dalla CP_4
Regione Sicilia e dalla per i consiglieri che sono o che andranno in pensione dopo il CP_1
2012 ed il calcolo contributivo applicato con la legge regionale n. 9/2019 riguardano il calcolo del montante contributivo e l'utilizzo del coefficiente di trasformazione;
- i vitalizi contributivi che spetterebbero agli attori sulla base dell'applicazione del metodo contributivo previsto dalla legge n.
335/1995 e dalla legge regionale n. 4/2013 sono stati confrontati con:
1. i vitalizi rideterminati dalla
Regione sulla base della legge regionale n. 9/2019, come si evince dalla seguente tabella di CP_1 riepilogo … 2. i vitalizi rideterminati dalla Regione Sicilia sulla base Regolamento delle Pensioni dei Deputati approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012, come si evince dalla seguente tabella di riepilogo …”. Nella sentenza n. 6011/2024 questo medesimo giudicante ha avuto modo di osservare e motivare quanto segue: “A monte della decisione e dell'utilizzabilità o meno delle risultanze della CTU si pone il problema dell'applicabilità o meno della L. 335/1995, in quanto soltanto in caso di attribuzione all'assegno vitalizio in oggetto di causa della natura di emolumento previdenziale equiparabile al trattamento pensionistico si potrebbe ipotizzare una disparità tra consiglieri regionali e lavoratori dipendenti pubblici da contemperare. In proposito occorre rilevare che l'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali non è sovrapponibile al trattamento pensionistico di un lavoratore subordinato dipendente della Regione, innanzitutto in quanto il Consigliere regionale non percepisce una retribuzione o uno stipendio bensì un'indennità di carica che non costituisce il corrispettivo di una prestazione di lavoro da parte di un dipendente pubblico, ma un'indennità per l'esercizio di un “munus” pubblico, di tal che il vitalizio corrisposto a fine mandato ha natura di indennità differita più affine ad una rendita, peraltro non obbligatoria e rinunciabile, collegata all'esigenza di preservare la libertà di svolgere il
Pagina 5 mandato elettorale senza condizionamenti di sorta, non attratta, quindi, nell'ambito applicativo della legge 335/1995. D'altro canto, la legge 145/2018 non richiama espressamente la L. 335/1995 per operare il ricalcolo degli assegni vitalizi, essendo finalizzata, nel suo indirizzo politico, a ridurre la spesa dei vitalizi secondo principi di ragionevolezza e legittimo affidamento. Stante, quindi la natura non previdenziale dell'assegno vitalizio post-mandato dei consiglieri regionali, non equiparabile al trattamento pensionistico del pubblico impiego, non è ipotizzabile contrasto con gli articoli (3-36-38-51-53) della Costituzione italiana. Non si può ritenere irragionevole il sistema di ricalcolo contestato dagli attori in quanto caratterizzato da accorgimenti e misure contenitive della spesa pubblica e da correttivi che garantiscono proporzionalità e non consentono di scendere al di sotto di una soglia minima assicurata. In definitiva una percentuale di decurtazione non superiore in media a circa un terzo di quanto in precedenza percepito non può ritenersi irragionevole né sproporzionata né inadeguata rispetto al “munus” pubblico esercitato, essendo frutto di scelta di indirizzo politico bilanciata rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica tradottisi nell'impianto normativo statale/regionale sopra indicato. Per quanto sopra esposto le domande degli attori non possono essere accolte, non ravvisandosi la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa attorea”. Trattandosi nel presente giudizio di questioni del tutto sovrapponibili a quelle decise con la motivazione sopra riportata nella sentenza n. 6011/2024, non risultando allo stato delle produzioni delle parti sino alle comparse di repliche ex art. 190 c.p.c., novità giurisprudenziali di merito o di legittimità che abbiano significativamente posto in crisi o ribaltato le argomentazioni di cui alla sentenza n. 6011/2024, l'attuale giudicante ritiene di mantenere anche nella presente sentenza l'impianto motivazionale e decisorio sopra riportato di cui alla sentenza n. 6011/2024, in quanto del tutto aderente, anche rispetto alle ivi affrontate questioni di legittimazione attiva e passiva e di costituzionalità, alla materia del contendere di cui al presente giudizio, con conseguente rigetto delle domande attoree. Stante la novità delle questioni poste al tempo della proposizione della domanda giudiziale e la complessità delle stesse, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio rimanendo le parti in causa coobbligate in solido al pagamento delle spese di CTU come liquidate nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta le domande degli attori indicati in epigrafe. Spese di CTU come sopra in motivazione Spese del giudizio compensate.
Roma, 12-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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