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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente e Relatore
COLLINI ANTONIO, Giudice
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 80/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso info@cert.abacospa.it
Comunita' Collinare Del Friuli - 80010250308
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 154/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 1 e pubblicata il 22/09/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale.
Resistente/Appellato: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.9.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Udine rigettava il ricorso proposto da
Autostrade per l' Italia s.p.a. avverso l'avviso di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità con il quale era stato chiesto il pagamento dell' ICP per l'anno d' imposta 2020 per ocmplessivi eruo 742,18 comprensivi dfi interessi, sanzioni e spese di notifica.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente lamentando che in altri due casi analoghi, questa Corte di Giustizia ( sentenze n. 12/3/2024 e 13/3/2024 depositate il 5.1.2024) aveva dato ragione ad essa contribuente atteso che i car,telli installati presso l'area di servizio dislocata lungo la rete autostradale di interesse pubblico non contenevano informazioni di carattere commerciale.L'appellante ribadiva che nel caso di specie i cartelloni pubblicitari installati servivano solo a diffondere informazioni di natura istituzionale connessi a specifiche esigenze di servizio che ocnsentivano agli utenti del servizio autostradale di essere informati della presenza di un punto blu presso un'area di servizio.
Insisteva per la riforma della sentenza appellata.
Si costituiva la Comunità Collinare del Friuli chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dlela sentenza di primo grado previa contestazione in fatto e in diritto delle argomentazioni avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello proposto va rigettato con conferma della sentenza di primo grado .
Le sentenze emesse da questa Corte nel 2024, richiamate dall'appellante , nn sono confacenti al caso di specie atteso che in quel caso già oggetto di decisione la cartellonistica promuoveva il patrimonio artistico, naturale e paesaggistico della Regione FVG, laddov enel caso oggetto di decisione odierna , la cartellonistica segnala " Punto Blu-Vendita e Assistenza-Telepass-ViaCard" che pur se necessari agli utenti della rete autostradale costituiscono messaggio volto a indicare i punti dedicati alll'attivazione delle offerte e all'assistenza in caso di utilizzo di casse automatiche, telepass e pagamenti di pedaggi .
Si é in presenza , in sostanza , di messaggi pubblicitari volti a promuovere principalmente la domanda di beni e servizi nell'esercizio di un attività economica.
Che la contribuente fosse consapevole di tale finalità deriva anche dal pagamento per gli ani 2017 e 2018 della stessa imposta, come rilevato dall'appellato. La soccombenza giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in dispositivo .
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 500 oltre accessori di legge in favore di Comunità
Collinare del Friuli. Il presidente dott. M. Salvà
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente e Relatore
COLLINI ANTONIO, Giudice
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 80/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso info@cert.abacospa.it
Comunita' Collinare Del Friuli - 80010250308
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 154/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 1 e pubblicata il 22/09/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale.
Resistente/Appellato: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.9.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Udine rigettava il ricorso proposto da
Autostrade per l' Italia s.p.a. avverso l'avviso di accertamento e riscossione dell' imposta comunale sulla pubblicità con il quale era stato chiesto il pagamento dell' ICP per l'anno d' imposta 2020 per ocmplessivi eruo 742,18 comprensivi dfi interessi, sanzioni e spese di notifica.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente lamentando che in altri due casi analoghi, questa Corte di Giustizia ( sentenze n. 12/3/2024 e 13/3/2024 depositate il 5.1.2024) aveva dato ragione ad essa contribuente atteso che i car,telli installati presso l'area di servizio dislocata lungo la rete autostradale di interesse pubblico non contenevano informazioni di carattere commerciale.L'appellante ribadiva che nel caso di specie i cartelloni pubblicitari installati servivano solo a diffondere informazioni di natura istituzionale connessi a specifiche esigenze di servizio che ocnsentivano agli utenti del servizio autostradale di essere informati della presenza di un punto blu presso un'area di servizio.
Insisteva per la riforma della sentenza appellata.
Si costituiva la Comunità Collinare del Friuli chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dlela sentenza di primo grado previa contestazione in fatto e in diritto delle argomentazioni avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello proposto va rigettato con conferma della sentenza di primo grado .
Le sentenze emesse da questa Corte nel 2024, richiamate dall'appellante , nn sono confacenti al caso di specie atteso che in quel caso già oggetto di decisione la cartellonistica promuoveva il patrimonio artistico, naturale e paesaggistico della Regione FVG, laddov enel caso oggetto di decisione odierna , la cartellonistica segnala " Punto Blu-Vendita e Assistenza-Telepass-ViaCard" che pur se necessari agli utenti della rete autostradale costituiscono messaggio volto a indicare i punti dedicati alll'attivazione delle offerte e all'assistenza in caso di utilizzo di casse automatiche, telepass e pagamenti di pedaggi .
Si é in presenza , in sostanza , di messaggi pubblicitari volti a promuovere principalmente la domanda di beni e servizi nell'esercizio di un attività economica.
Che la contribuente fosse consapevole di tale finalità deriva anche dal pagamento per gli ani 2017 e 2018 della stessa imposta, come rilevato dall'appellato. La soccombenza giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in dispositivo .
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 500 oltre accessori di legge in favore di Comunità
Collinare del Friuli. Il presidente dott. M. Salvà