Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIAI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 11943/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 17061 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere · ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ET VI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GIANNUBILO, rappresentato e difeso dall'avvocato VI MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI PICCIOTTO, ¦ 459 VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in -1- calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 729/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 01/07/99 - R.G.N. 1204/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio specificata in epigrafe, il Tribunale di Trani ha dichiarato la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per avere la parte privata omesso di specificare, non solo nel relativo ricorso, ma anche nel successivo atto di appello, i fatti sui quali fondava la domanda di condanna dell'INPS alla rivalutazione degli importi dell'indennità di disoccupazione ordinaria, corrispostale, durante gli anni dal 1982 al 1986, nella misura di lire ottocento giornaliere. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la nullità derivi dal difetto di qualsiasi indicazione dell'assicurato circa la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, il numero di giornate per le quali è rimasto disoccupato, l'indennità percepita>>; che nessuna sanatoria può derivare dalla costituzione del Esph convenuto;
che nessun rilievo ha l'avvenuta proposizione di una domanda di sola condanna generica;
che, infine, non può farsi carico all'istituto assicuratore di sopperire, con effetti sananti non coerenti con regime degli artt. 163 e 414 cod. proc. civ., alla lacunosa editio actionis della controparte attingendo ai dati informativi in proprio possesso per l'esercizio delle funzioni istituzionali. La parte privata ricorre per la cassazione di questa sentenza, svolgendo un articolato motivo di censura. L'IN.P.S. ha depositato la procura speciale rilasciata al proprio difensore. Motivi della decisione Il ricorso denuncia l'erroneità della declaratoria nullità del ricorso, sul rilievo della sua causale riferibilità alla contraddittorietà della motivazione su punti decisivi, derivante, a sua volta, dall'incompatibilità della medesima declaratoria con elementi e circostanze inconfutabilmente dimostrati dalle risultanze istruttorie, dalle quali emerge 3 che: a) l'INPS non ha mai contestato l'iscrizione della parte privata negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
b) lo stesso Istitituto ha negato il diritto alla riliquidazione in questione solo limitatamente all'anno 1985, riconoscendolo, invece, per l'anno 1984, relativamente al quale ha, in efffetti, ammesso l'avvenuta erogazione dell'indennità di disoccupazione nella misura di lire ottocento giornaliere;
c) nell'atto suddetto è presente la specificazione delle giornate e degli anni di riferimento della domanda. Il ricorso è fondato. E' certamente corretta l'affermazione che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. è insanabile, oltre che rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. S.U. 2 giugno 1993 n. 6140 e le successive sentenze della Sezione Lavoro 29 dicembre 1997 n. 13066, 27 febbraio 1998 Exempl n. 2205, 27 aprile 1998 n. 4296, 2 ottobre 1998 n. 8910), restando esclusa l'operatività, nel detto rito speciale, di un principio analogo a quello affermato (cfr. Cass. 27 novembre 1973 n. 3270, 11 novembre 1974 n. 3542, 5 agosto 1982 n. 4395) con riguardo ad ipotesi di contraddittorietà o indeterminatezza della domanda proposta con citazione nel rito ordinario (art. 163 n. 3 cod. proc. civ.). E' però ugualmente corretto il rilievo che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (v., da ultima, Cass. 7 marzo 2000, n. 2572, che ribadisce un orientamento costante, dopo Cass., Sez. un., 2 giugno 1993, n. 6140) Aggiungasi che la verifica della sussistenza o no di tali condizioni determinanti la nullità deve essere compiuta da questa Corte - trattandosi della denuncia di error in procedendo alla stregua di un esame diretto del ricorso (introduttivo del giudizio),- come ritenuto già da Cass. 7 luglio 1999, n. 7089. Orbene, l'esito di questo esame, alla stregua dell'esposto criterio, rende palese l'insussistenza della nullità essendo, da un lato, evidente ed incontestabile l'avvenuta indicazione dell'oggetto della domanda (rivalutazione dell'indennità di disoccupazione, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 21 aprile 1988) e dovendosi, dall'altro lato, ritenere implicita in questa stessa indicazione l'allegazione del fatto costitutivo del diritto vantato, ossia dello stato di disoccupazione, tanto più che del medesimo venivano forniti, come non manca riferire anche il giudice d'appello, non solo alcune coordinate temporali, attraverso il richiamo agli anni dal 1982 al 1986, quale arco di riferimento della pretesa, ma anche dati quantitativi in ordine alla misura dell'indennità giornaliera (pari a lire ottocento) effettivamente fruita. Non è, del resto, priva di significato, ai fini di codesto esame, la circostanza che l'Istituto convenuto non abbia, all'atto della costituzione davanti al pretore, lamentato alcun pregiudizio alle propria possibilità di difesa, peraltro di fatto esplicatasi con successo nel giudizio di primo grado. Chiaro essendo che il ricorrente, con l'assumere ed il riferire di avere effettivamente percepito l'indennità di disoccupazione nel periodo suddetto, col lamentarne la misura insufficiente e col pretenderne l'adeguamento, ha assolto l'onere che gli incombeva, per evitare la sanzione di nullità del ricorso, le lacune palesate da quest'ultimo, sempre che non emendabili secondo il sistema di preclusioni e decadenze, proprio del rito speciale del lavoro e salvi, comunque, i rilevanti poteri istruttori conferiti 5 al giudice dall'art. 421 cod. proc. civ., incidono soltanto sul piano dell'onere della prova e, quindi, ai fini del giudizio di merito, senza precludere in limine la possibilità di formulazione del medesimo. In considerazione di tutto ciò, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Bari, che provvederà all'esame di merito erroneamente escluso dal giudice a quo, nonché al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Bari, Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002 IL PRESIDENTE Лина. ПонаднатRavagnani IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Super ET I 3 0 A D 1 3 S , гамuco IL CANCELLIERE 5 S . T O A Depositato in Cancelleria L R T , L N A ' O A og20 APR. 2002 L S B 3 L E I 7 E P - D S D 4 A I - M I A 1 E N S T R IL CANCELLIERE 1 P G S N U S O E O (zancd E S P A I G M D I A E , A O O D T T R E I T T R S L I I N L G E D E E S R E D O 6