Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
L'indulto deve essere applicato anche se è terminata l'esecuzione della pena, a richiesta del condannato, sempre che sussista un suo concreto interesse. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che nessun rilievo può avere in senso contrario la circostanza che il reato in relazione alla cui pena è prospettata la fungibilità sia escluso dall'indulto, perché alla condanna per esso non è il beneficio del condono che viene ad essere applicato, neppure "indirettamente", quanto piuttosto il sistema di cui all'art. 657 cod. proc. pen. che rappresenta una specie di riparazione in forma specifica per la detenzione risultata "ex post" ingiusta, in quanto patita in relazione a pena condonabile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 41582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41582 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/10/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2519
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 17885/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AN CA, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 12.2.2009 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Torino, giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da NO CA, detenuto in espiazione pena in forza di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 29.12.2006, avverso il rigetto dell'istanza avanzata al fine di ottenere l'applicazione del condono ex L. n. 241 del 2006, nella misura (residua) di dieci mesi, su pene già interamente espiate.
A ragione la Corte d'appello osservava che le pene cui si riferiva la richiesta erano già comprese nel cumulo 2.9.1999 e risultavano espiate dal 27.6.2004; che in realtà il nuovo cumulo aveva dunque ad oggetto pene la cui esecuzione s'era già esaurita, e che non si verteva perciò in tema di pena unitaria (nel nuovo cumulo, insomma, non si sarebbe dovuto includere il predente); che doveva in teoria riconoscersi che quando il condannato ne fa richiesta l'indulto va applicato, ex art. 672 c.p.p., comma 4, anche su pena già espiata e che l'art. 657 c.p.p., impone, in tal caso, di imputare la pena espiata condonata ad altra infinta per reato diverso, ove sussistano i presupposti per la fungibilità; che tuttavia nel caso in esame ostava all'applicazione di tali regole e all'accoglimento della richiesta il rilievo che quella in esecuzione era pena che afferiva a reato escluso dalla L. n. 241 del 2006 e dunque non poteva accedersi ad una interpretazione delle norme richiamate che si risolvesse in una sostanziale elusione del divieto istituito da tale legge.
2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato Cosimo Palumbo, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge.
Osserva che era, innanzitutto, errata l'affermazione secondo cui il Pubblico ministero non avrebbe dovuto comprendere, nell'ambito del cumulo del 2006, le pene già oggetto del cumulo del 1999. L'ultima delle pene in esecuzione in forza del cumulo del 2006 era stata difatti inflitta per reato commesso nel 2002, in data, perciò, antecedente alla espiazione delle pene oggetto del cumulo precedente, teoricamente cessata il 27.6.2004, a dire della Corte d'appello. Inoltre l'imputato dal 7.5.2002 al 17.4.2006 era stato detenuto in virtù di due titoli: in espiazione pena in forza del cumulo del 1999 e in custodia cautelare in carcere in forza misura cautelare per un reato per il quale aveva riportato condanna nel 2003, e che era dunque oggetto del successivo cumulo. In siffatta situazione era di conseguenza doverosa la nuova formazione di un cumulo unitario. Denunzia quindi che, nonostante l'evidente interesse del condannato ad ottenere il condono sulla pene già espiata successivamente al maggio 2002 e sino al giugno 2004 al fine di imputare tale pena a quella per il reato commesso il 5 maggio 2002, la Corte d'appello aveva arbitrariamente disapplicato l'art. 657 c.p.p.. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come esattamente osserva il Procuratore generale, è "principio pacifico che l'indulto deve essere applicato, anche se è terminata l'esecuzione della pena, a richiesta del condannato, sempre che sussista un concreto interesse in tal senso". E tale interesse è evidentemente ravvisabile "proprio nella possibilità che la pena condonata possa essere imputata ad espiazione di altra pena in esecuzione" (Sez. 1^, n. 4301 del 24/06/1996, Nardecchia), oltre che, eventualmente, in qualsivoglia altro effetto favorevole (Sez. 1^, n. 43055 del 23/10/2008, Zeni;
Sez. 1^, n. 6649 del 05/02/2008, Reale;
Sez. 1^, n. 39542 del 11/10/2007, Bertini). Nessun rilievo può avere, ai fini dell'applicazione dell'indulto su pena espiata, la circostanza che il reato in relazione alla cui pena si prospetta la fungibilità sia escluso dall'indulto, perché alla condanna per tale reato non è il beneficio del condono che viene ad essere applicato (neppure "indirettamente"), quanto piuttosto il sistema di cui all'art. 657 c.p.p., che costituisce una sorta di riparazione (assistita da garanzia costituzionale ex art. 24 Cost., u.c.) in forma specifica per la detenzione risultata ex post ingiusta in quanto patita in relazione a pena condonabile.
Tanto basta a rendere evidente l'erroneità dell'assunto della Corte d'appello.
Quanto alla critica dell'operato del Pubblico ministero contenuta nel provvedimento impugnato, essa è del tutto impertinente giacché correttamente il precedente cumulo è stato scisso avuto riguardo alla data di commissione dei reati ancora da espiare. L'ordinanza impugnata va di conseguenza annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Torino perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi sopra ricordati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009