Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
La decorrenza della pena dell'ergastolo, a cui occorre avere riguardo ai fini dell'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, si computa, nel caso di cumulo con pene detentive temporanee, dalla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2011, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/09/2011
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2908
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 10405/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE AN, N. IL 18/02/1961;
avverso l'ordinanza n. 21/2110 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE, del 06/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
IE GI, in espiazione della pena dell'ergastolo in forza del provvedimento di cumulo pene della Procura della Repubblica di Brindisi del 12.1.2006, sollevava incidente di esecuzione davanti alla Corte di assise di appello di Lecce, sostenendo che la data di decorrenza della suddetta pena doveva essere individuata nel 14.3.1984, data del primo titolo privativo della libertà compreso nel suddetto provvedimento di cumulo pene. La suddetta Corte, con ordinanza in data 6.10.2010, rigettava la richiesta del IE e fissava la decorrenza della pena dell'ergastolo (inflitto con sentenza della Corte di assise di Brindisi del 22.7.1998 per il delitto di omicidio commesso in data 3.11.1989) al 18.2.1994, data nella quale il predetto era stato arrestato per il delitto di omicidio, rilevando che le pene temporanee rimangono assorbite nella pena perpetua e che, nel cumulo di pene temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale essa è stata inflitta.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente IE GI, deducendo come motivi dell'impugnazione la violazione di legge e l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di assise di appello non aveva considerato che, alla data del 18.2.1994, il ricorrente si trovava già in carcere da parecchi anni e che nel provvedimento di cumulo pene le pene temporanee concorrenti con la pena dell'ergastolo erano state trasformate nella sanzione penale dell'isolamento diurno per la durata di tre mesi.
Il fatto che le pene temporanee avessero perso rilevanza al sopraggiungere della pena dell'ergastolo doveva comportare che il periodo di carcerazione successivo alla data di commissione dell'omicidio (3.11.1989) doveva essere imputato all'unico rapporto esecutivo, altrimenti la carcerazione relativa alle pene temporanee (espiata con l'isolamento diurno) sarebbe rimasta espiata senza titolo.
Quindi, una volta espiato l'isolamento diurno, che depura la posizione giuridica del condannato da tutte le pene temporanee, dovrebbe, secondo il ricorrente, aversi riguardo solo ed esclusivamente alla pena dell'ergastolo e la carcerazione precedentemente espiata sarebbe dovuta essere imputata alla pena perpetua. Il ricorrente, infine, ha lamentato la disparità di trattamento con un suo coimputato nello stesso processo, AG US, al quale l'intero periodo di carcerazione successiva alla commissione dell'omicidio gli era stato computato nell'esecuzione dell'ergastolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta pacifico dagli atti e dagli stessi motivi del ricorso che IE GI è stato detenuto dal 14.3.1984 per diversi reati per i quali aveva riportato condanna con sentenze divenute definitive;
che in data 3.11.1989 ha commesso il delitto di omicidio, per il quale è stato arrestato in data 18.2.1994 e successivamente condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza della Corte di assise di Brindisi in data 22.7.1998; che, a seguito di provvedimento di cumulo pene emesso in data 12.1.2006 dalla Procura della Repubblica di Brindisi, la pena complessiva che il IE doveva espiare è stata determinata in quella dell'ergastolo (inflitta per il delitto di omicidio) oltre l'isolamento diurno per la durata di tre mesi (per gli altri delitti in espiazione che importavano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni).
Sostiene il ricorrente che, espiate le pene detentive temporanee con l'isolamento diurno, la decorrenza della pena dell'ergastolo doveva essere fissata con l'inizio della carcerazione da lui subita oppure, al più tardi (richiamando implicitamente i principi che regolano la fungibilità della pena) con la carcerazione subita dopo la commissione del delitto di omicidio (dal 3.11.1989). Il ricorso è infondato, poiché questa Corte ha più volte ribadito il principio a cui si è attenuta la Corte di assise di appello di Lecce con il provvedimento impugnato, vale a dire che la decorrenza della pena dell'ergastolo, a cui occorre avere riguardo ai fini dell'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, si computa, nel caso di cumulo con pene detentive temporanee, dalla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce. Il sistema del cumulo materiale delle pene adottato in linea generale dal codice penale nell'art. 73 c.p. riguarda difatti soltanto l'ipotesi di concorso materiale di reati puniti con pene temporanee. In caso di ergastolo il sistema è invece delineato dall'art. 72 c.p. e prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua. Ne deriva che, ove sia stato inflitto l'ergastolo e una volta che si è proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo, nell'ambito del quale le singole pene temporanee ricomprese nel cumulo, inflitte per i vari reati che concorrono con il reato per il quale è stato irrogato l'ergastolo, perdono autonomia, venendo ad esse sostituito, entro determinati limiti, l'isolamento diurno. Di conseguenza, in tema di ergastolo e ai fini del computo della quota di pena espiata ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale o alla semilibertà, la regola costantemente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte è che, nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo: e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per reato commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo (V. Sez. 1 sent. n. 5396 del 13.1.2010, Rv. 246826). Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012