Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2024, n. 30666
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Sentenza 31 maggio 2024

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In tema di misure cautelari reali, la competenza a decidere sulla richiesta di revoca, a seguito della trasmissione degli atti, ex art. 54 cod. proc. pen., a un diverso ufficio del pubblico ministero, spetta al giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui è istituito l'ufficio di Procura che ha la materiale disponibilità degli atti, non potendo ritenersi competente il giudice che ha disposto la misura, in quanto presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari non è prevista la pendenza di alcun procedimento fino all'esercizio dell'azione penale o alla formulazione della richiesta di archiviazione e dovendo escludersi la competenza concorrente di più giudici diversi, che contrasta con il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost.

In tema di impugnazioni cautelari reali, la dichiarazione di incompetenza per territorio resa dal tribunale del riesame, attenendo ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati, produce i propri effetti, ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti del coindagato non impugnante, ove riguardi il medesimo reato e sia divenuta definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2024, n. 30666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30666
    Data del deposito : 31 maggio 2024

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