Art. 3.
Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.
Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonche', ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113 , alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).
I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma - esclusi quelli relativi ad acquisti di immobili - sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della guardia di finanza, o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo del 1983, del 1984 e del 1985, sulla attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.
Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.
Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonche', ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113 , alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).
I contratti e le convenzioni di cui al precedente comma - esclusi quelli relativi ad acquisti di immobili - sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della guardia di finanza, o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo del 1983, del 1984 e del 1985, sulla attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.