Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di responsabilità professionale del medico, il capo dell'equipe operatoria è titolare di un'ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente che si estende alla fase dell'assistenza post-operatoria, che il chirurgo ha il dovere di controllare e seguire direttamente, anche attraverso interposta persona. (Nella fattispecie - decesso della vittima nella fase successiva all'intervento chirurgico - il medico è stato ritenuto, insieme agli altri operatori sanitari imputati, responsabile del decesso proprio in quanto, nella sua qualità, avrebbe dovuto assicurarsi che la vittima fosse adeguatamente assistita dopo l'operazione da personale idoneo e presente in numero adeguato, cui egli avrebbe dovuto anche fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie: a maggior ragione per il fatto che il chirurgo stesso aveva imprudentemente deciso di praticare un intervento altamente specialistico nell'ultimo turno pomeridiano così precostituendo le condizioni di quella prevedibile carenza di assistenza notturna successiva che avrebbe determinato la morte del paziente).
Commentari • 10
- 1. Una sentenza di merito sembra eludere l'orientamento negativo dellaStefano Rossetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in commento il G.I.P. presso il Tribunale di Varese condannava, in sede di giudizio abbreviato, una blogger per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, comma 3, c.p. per affermazioni veicolate dal sito di cui non era stata autrice. Vale la pena analizzare quale sia stato il "meccanismo" di imputazione della responsabilità penale adottato dal giudice. 2. La signorina R. veniva tratta in giudizio in qualità di curatrice di un sito internet la cui mission era quella di far emergere le difficoltà che gli aspiranti scrittori devono fronteggiare nella ricerca di un editore. In questo contesto, l'amministratrice di una casa editrice, operante nella zona di Varese, …
Leggi di più… - 2. Responsabilità medica nel post-operatorio: il capo équipe risponde per omesso monitoraggio anche senza segnali di allarme (Cass. pen. n. 13375/2024)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026
La sentenza in commento affronta, con taglio netto, un punto che nella responsabilità sanitaria continua a generare equivoci interpretativi. Il perimetro della posizione di garanzia del primo operatore(e, più in generale, del capo dell'équipe) non si esaurisce nell'atto tecnico-chirurgico, ma si proietta nella fase post-operatoria immediata, quando l'evento avverso è tipicamente prevenibile solo mediante un controllo clinico ravvicinato, metodico e documentato. Il caso, per come ricostruito dai giudici di merito e ripreso in sede di legittimità, è paradigmatico: decesso di una puerpera per emorragia post partum da atonia uterina dopo taglio cesareo, nessun addebito tecnico …
Leggi di più… - 3. Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …
Leggi di più… - 4. Mitgegangen, mitgefangen: medico in equipe responsabile per errore altrui (Cass. 22007/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2018
In forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si susseguono nel procedimento terapeutico, l'equipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ad ogni membro dell'equipe è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il proprio apporto professionale e l'apporto altrui, sia esso precedente o contestuale, si armonizzino in vista dell'obiettivo comune. La responsabilità per l'errore altrui, cui non si è posto rimedio o non si è cercato di …
Leggi di più… - 5. Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieriVese Donato · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2013
Omicidio colposo – Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri – (art. 589 c.p.) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 – 10 aprile 2013, Pres. ****** – Rel. ******** – P.M. Conf. Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (1). RITENUTO IN FATTO 1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo incaricato del trasporto a mezzo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 9739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9739 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento