Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
In tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell'imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2004, n. 19538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19538 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 12/03/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 362
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 11612/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA CO, n. il 3 novembre 1948;
2) BI PP, n. il 16 febbraio 1959;
3) IA RI LA, n. il 23 settembre 1973;
4) RR Amalia, n. il 11 maggio 1952;
5) IN UC, n. il 10 agosto 1953;
6) La RR NT, n. il 15 gennaio 1950;
contro la sentenza 26 settembre 2002 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro;
nei confronti di:
1) DO IL, n. il 2 ottobre 1936;
2) De FI NG, n. il 18 marzo 1948;
3) RT LE, n. li 1 maggio 1952;
4) Le OS IL, n. li 18 luglio 1951;
5) ER SA, n. il 10 ottobre 1947;
6) Frontera UM NT, n. il 29 luglio 1954;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentito il Procuratore generale Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore delle parti civili ricorrenti avv. Nunzio Raimondi (anche in rappresentanza dell'avv. Armando Veneto);
sentito il difensore degli imputati DO, De FI, Le OS e ER, avv. Luigi Ligotti.
OSSERVA
1. Con sentenza 22 aprile 1999 il Tribunale di Crotone ha assolto DO IL, De FI NG, Le OS IL, ER SA e Frontera UM NT dai reati di cui agli artt. 112 n. 1 c.p., 2621 pp, n. 1 e 2, e 2640 c.c. e 112 n. 1, 646 c.p. (per un importo di circa un miliardo di lire) perché il fatto non costituisce reato e, limitatamente, ad un profilo, per insussistenza del reato, nonché RT LE, imputato degli stessi delitti, per non aver commesso il fatto. La decisione, impugnata dalle parti civili, è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza 26 settembre 2002 (dopo una precedente pronuncia di inammissibilità in data 3 febbraio 2000, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione il 6 febbraio 2001). Il procedimento ha per oggetto condotte di falso e appropriazione indebita nella gestione della cooperativa edilizia "OL", corrente in Crotone, commesse, in ipotesi accusatoria, dagli attuali imputati, in concorso con i presidenti pro tempore OL NT e IG DO (giudicati separatamente), nelle rispettive qualità di membri del consiglio di amministrazione (DO, De FI e RT) e sindaci (Le OS, ER e Frontera). La decisione assolutoria è stata motivata, per RT, con la circostanza della nomina ad amministratore in epoca successiva ai fatti, e, per gli altri imputati, con la mancanza di dolo, non risultando in atti la loro diretta partecipazione alle condotte illecite contestate e dovendosene escludere la consapevolezza data la loro incompetenza amministrativa e il carattere "accentratore" del OL. Contro la sentenza hanno proposto ricorso le parti civili MA CO, BI PP, IA RI LA, RR UA, IN UC e La RR NT chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi di motivazione. Deducono, in particolare, i ricorrenti che: a1) il giudice di appello ha indebitamente escluso, in violazione dell'art. 627 c.p.p. e pur in presenza di evidente impossibilità di decidere allo stato degli atti, la rinnovazione del dibattimento richiesta nei motivi di appello per acquisire copia dei verbali delle ispezioni svolte presso la cooperativa dal Ministero del lavoro e per disporre perizia sulla documentazione contabile, i bilanci e ogni altra documentazione sociale "per accertarne oggettivamente le irregolarità, le illegittimità e le omissioni";
a2) ha motivato in modo apodittico e insufficiente in ordine all'asserita assenza di consapevole apporto causale dei sindaci alla lesione del bene giuridico tutelato (limitandosi, in sostanza, ad affermare che non v'è prova che gli stessi abbiano avuto contezza della falsità dei dati che i documenti fiscali inseriti in contabilità contenevano e a ritenere le persone offese non credibili perché contraddette da quote di alcuni imputati dello stesso reato, pur separatamente giudicati); a3) ha motivato l'assoluzione degli imputati in modo contraddittorio, escludendo, da un lato, una loro condotta dolosa e affermando, dall'altro, l'inesigibilità di un comportamento diverso pur fuori dei casi di cui agli artt. 45 e 46 c.p. (che, soli, rendono inesigibile una condotta doverosa); a4) non ha ottemperato alla sentenza di annullamento con rinvio che esplicitamente ha richiesto alla corte territoriale di pronunciare sulla domanda di restituzione o risarcimento del danno. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, è pacifico in giurisprudenza il carattere eccezionale dell'istituto della rinnovazione, in appello, dell'istruttoria dibattimentale ("In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità": Cass., sez. 5, 16 maggio - 8 agosto 2000, Callegari, riv. n. 217209). Ciò posto, è agevole rilevare che la corte di merito ha motivato in modo articolato sui punti in relazione ai quali la rinnovazione del dibattimento era stata richiesta, pervenendo alla conclusione della sussistenza, sotto il profilo oggettivo, delle irregolarità dedotte e della sussistenza dei reati contestati (e non essendo specificamente indicato dai ricorrenti in qual modo i documenti e la perizia richiesti potrebbero incidere sull'accertamento del dolo degli attuali imputati).
Con il secondo e il terzo motivo si lamentano illogicità e carenze di motivazione in punto ritenuta mancanza di prova circa la consapevolezza degli imputati delle condotte illecite del OL e il contributo causale alla commissione dei reati. In realtà i giudici di merito hanno al riguardo adeguatamente motivato, facendo riferimento alle testimonianze assunte (e al contrasto tra quelle delle parti civili e quelle delle altre persone coinvolte nella vicenda), allo stesso rilievo del consulente di parte civile circa il sistema di accentramento del lavoro praticato dal OL, a massime di esperienza corrette circa la scarsa preparazione tecnica degli attuali imputati (in considerazione della natura della società e delle loro diverse professionalità). A ben guardare, dunque, le doglianze dei ricorrenti tendono a introdurre nel processo una diversa valutazione del dato probatorio non consentita, per consolidata giurisprudenza, in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260, secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutati dell'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri").
Parimenti infondato è l'ultimo motivo: nel processo penale in presenza di specifica richiesta della parte, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria degli imputati non sia stata impugnata del pubblico ministero, dovendo in tal caso il giudice effettuare in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità (e questo è il principio affermato nella sentenza 6 febbraio 2001 della Corte di Cassazione): ma ciò posto, la pronuncia su tali domande non può che restare legata (a subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale.
Ne consegue il rigetto dei ricorsi con seguito di spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004