Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2007, n. 39592
CASS
Sentenza 21 giugno 2007

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In tema di colpa professionale, qualora la condotta incida su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, i parametri valutativi debbono essere estratti dalle norme proprie al sistema penale e non già da quelle civilistiche sull'inadempimento nell'esecuzione del rapporto contrattuale. (In motivazione la Corte ha chiarito che peraltro, nella fattispecie della colpa professionale medica, l'art. 2236 cod.civ. può trovare applicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà).

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    1. Il testo dell'art. 4, co. 8 septies, della legge di conversione del cd. decreto cd. mille proroghe (d.l. 215/2023), approvata dal Senato il 21 febbraio 2023, contiene la estensione del beneficio della “limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave” – prevista per i cd. “professionisti sanitari” dall'art. 3 bis del d.l. n. 44/2021 (conv.to nella l. n.76/2021) in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose consumati “durante lo stato di emergenza epidemiologica” legata al COVID-19 (ossia nel lasso temporale che va dal 31 gennaio 2020, momento di dichiarazione di detto “stato”, sino al 31 marzo 2022, epoca di scadenza dell'ultima proroga di esso) – "ai fatti di cui agli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2007, n. 39592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39592
Data del deposito : 21 giugno 2007

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