Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
In materia di fermo di indiziato di delitto - e di arresto in flagranza -, la competenza per la convalida, in capo al giudice per le indagini preliminari del luogo dove il fermo - o l'arresto - è stato eseguito, è assolutamente inderogabile, in ragione della preminente esigenza di celerità del controllo, e l'eventuale misura cautelare disposta, ove la competenza territoriale spetti ad altro giudice, costituisce un intervento surrogatorio in via d'urgenza, che necessita di rinnovazione, ex art. 27 cod. proc. pen., da parte del giudice territorialmente competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2006, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO SE M. - Presidente - del 16/11/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - rel. Consigliere - N. 1609
Dott. AMBROSIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 24488/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di TO ER;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 26 aprile 2006;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in camera di consiglio del 16 novembre 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Procuratore generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 26 aprile 2006, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale, in data 25 novembre 2005, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di IA aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di TO ER Antonio, applicava allo stesso indagato la misura richiesta dal pubblico ministero, per il reato di ricettazione dei numerosissimi beni sequestrati dalla polizia giudiziaria. In particolare, il Tribunale osservava, preliminarmente, che il TO era chiamato a rispondere del reato di ricettazione perché, secondo l'ipotesi accusatoria, si era accordato con altre persone affinché i beni sequestrati dalla polizia giudiziaria di cui al presente procedimento fossero custoditi presso l'area dell'impresa "MG Trasporti di MA SE s.r.l", adibita a deposito. Osservava il collegio che gli elementi indiziari a carico dell'indagato, consistenti fondamentalmente nel contenuto delle dichiarazioni rese dai coindagati MA SE e MA RA, dovevano ritenersi congruamente corroborati dalle circostanze concernenti un carrello elevatore, sequestrato unitamente agli altri beni di cui al verbale di sequestro presso l'impresa dei MA, la cui provenienza dal TO doveva ritenersi documentalmente provata.
Quanto ai pericula libertatis, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di fuga, alla luce della natura e della gravità dell'addebito e della circostanza che il TO era privo di una stabile dimora.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 390 c.p.p., e art. 391 c.p.p., comma 5, e con un secondo motivo, la violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c), e art. 275 c.p.p.. Quanto al primo motivo, il ricorrente osserva che il TO era stato tratto in arresto presso la sua abitazione in Corato, in esecuzione di un provvedimento di fermo disposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di IA, e che era stato condotto per la convalida davanti al Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città che, correttamente, aveva declinato la propria competenza in ordine alla convalida ed aveva poi rigettato la richiesta di custodia cautelare contestualmente formulata dal pubblico ministero.
Ritiene il ricorrente che il giudice naturale territorialmente competente per la convalida e per la misura cautelare contestualmente richiesta a mente dell'art. 391 c.p.p., comma 5, doveva essere individuato in relazione al luogo in cui era avvenuto il fermo: ciò comportava che il pubblico ministero competente per la domanda cautelare doveva essere individuato a norma dell'art. 390, c.p.p.. Tale incompetenza funzionale del pubblico ministero richiedente e del giudice, avrebbe comportato la nullità anche del provvedimento del Tribunale del riesame, oggi censurato, che, su appello del pubblico ministero, aveva riformato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari disponendo la misura richiesta dal pubblico ministero.
Quanto al secondo motivo, rileva il ricorrente l'insussistenza delle esigenze cautelari rappresentate dal Tribunale: in particolare difetterebbero 1 requisiti della concretezza ed effettività per ritenere sussistente il pericolo di fuga, anche alla luce delle non buone condizioni di salute dell'indagato.
Il ricorso è infondato.
Quanto al secondo motivo di censura, va ricordato che in caso di ricorso avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, assumono rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, infatti, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito ed, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, sentenza n. 806,08/03/1993, Rv. 194139). In applicazione di tale consolidato principio, a questa Corte spetta, quindi, solo il compito di verificare, in relazione ai peculiari limiti che ineriscono al giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. ancora, Cass., sez. unite, 22 marzo 2000, Audino). Nella specie, la decisione del Tribunale del riesame appare del tutto congrua in relazione alle esigenze cautelari, priva di vizi logici e quanto mai approfondita ed esaustiva sia in relazione ai pericula liberlalts che in relazione ai gravi indizi di colpevolezza:
ravvisati, i primi, nel pericolo di fuga, concretamente individuato, alla luce della gravità dei fatti, nella circostanza che l'imputato è privo di residenza, essendo stato cancellato dall'anagrafe del Comune di Corato, ed è stato rintracciato per l'interrogatorio solo dopo una lunga e faticosa attività di osservazione: e individuati i secondi, nel contenuto delle dichiarazioni rese da MA SE e MA RA, riscontrate, in particolare, dal sequestro del carrello elevatore marca OM e dagli accertamenti di p.g. sul punto effettuati.
Peraltro, quanto agli indizi di colpevolezza, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di una misura cautelare non si identificano con gli indizi che rappresentano la prova logica o indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza in quanto, a fini cautelari, è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato (Cass., 10 gennaio 2003, Sirani, CED 224395). L'indizio ex art. 273 c.p.p., comma 1, è, infatti, caratterizzato da una consistenza affatto peculiare, proprio alla luce e in funzione del momento processuale in cui normalmente si colloca e implica, necessariamente, un grado di conoscenza sensibilmente inferiore a quello raggiungibile all'esito del giudizio.
Verificata la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito, con particolare riferimento alla sicura genesi del rapporto di custodia del materiale sequestrato, non può certo questa Corte formulare un autonomo giudizio sulla gravità degli indizi, così inammissibilmente sovrapponendo il proprio giudizio a quello, ritenuto del tutto esente da vizi logici, del giudice di mento. Quanto al primo motivo, va preliminarmente rilevato, in fatto, che l'indagato, in esecuzione del provvedimento di fermo emesso dal Pubblico ministero di IA, territorialmente competente per il delitto contestato, era stato fermato in Corato, e portato (erroneamente) davanti al Giudice per le indagini preliminari di IA per la decisione in ordine alla convalida e alla contestuale richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Quest'ultimo aveva (correttamente) declinato la propria competenza in ordine alla convalida - affermando che tale adempimento sarebbe stato di competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RA (in relazione al fermo avvenuto in Corato) - ma aveva poi rigettato la richiesta di custodia cautelare, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Avverso tale provvedimento aveva proposto appello il pubblico ministero e il Tribunale per il riesame, in accoglimento dell'appello, aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, con il provvedimento oggi censurato davanti a questa Corte.
Osserva questo collegio che la competenza per la convalida del fermo o dell'arresto in capo al giudice per le indagini preliminari, competente ratione loci, ex art. 390 c.p.p., comma 1, ha carattere assolutamente inderogabile, data la specificità della normativa che individua tale criterio in ossequio all'esigenza che l'arrestato o il fermato venga posto a disposizione del giudice nel più breve tempo possibile, sottoponendo così all'immediato controllo giurisdizionale una misura restrittiva adottata dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero.
Cionondimeno, la misura cautelare eventualmente disposta dal giudice del luogo dell'arresto o del fermo, costituisce intervento surrogatorio in via d'urgenza, come ritenuto dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 17 del 1999, Salzano) che hanno affermato che "quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria, a mente dell'art. 27 c.p.p.". Ne consegue che, ove eventualmente emessa dal giudice competente per la convalida, la misura cautelare avrebbe dovuto essere "rinnovata" dal giudice territorialmente competente, ex art. 27 c.p.p.. Nel caso di specie, entrambi 1 provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari di IA (declinatoria della competenza in ordine alla convalida per violazione dell'art. 390 c.p.p., comma 1, e rigetto della richiesta di applicazione di ordinanza di custodia cautelare) paiono corretti: il primo, essendo stato il Giudice erroneamente investito e, il secondo, trattandosi del Giudice "naturale", territorialmente competente per il procedimento. È, infatti, agevole osservare che ove la richiesta fosse stata inoltrata al giudice di RA (competente ex art. 390 c.p.p., comma 1), questi ben avrebbe potuto emettere l'ordinanza impositiva della misura richiesta (oltre, ovviamente, a provvedere legittimamente in merito alla richiesta di convalida del fermo), ma tale misura avrebbe avuto efficacia interinale, essendogli negata una specifica competenza funzionale (cfr., ancora, s.u. n. 17 del 2001). E ancora, che ove il pubblico ministero non avesse ritenuto di emettere il provvedimento di fermo, ma avesse proceduto in via ordinaria richiedendo ordinanza di custodia cautelare, avrebbe dovuto inoltrare richiesta al giudice di IA, territorialmente competente per il procedimento.
La competenza del Tribunale per il riesame, a mente dell'art. 309 c.p.p., comma 7, si osserva incidenter, è determinata in funzione della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
si provveda a mente dell'art. 92, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007