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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate-RI, l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di CA - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme, la Regione Calabria, con ricorso telematico iscritto al num. 1028/2025 RGR, la contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 03020249005430112000, notificatole a mezzo raccomandata in data 06.02.2025, con cui si intima alla predetta ricorrente il pagamento della somma di euro 27.285,65.
Nello specifico, parte ricorrente limita l'impugnazione dell'atto a cinque delle sette cartelle esattoriali da cui scaturisce e più precisamente alla:
1) cartella di pagamento n. 03020110024462607000, che sarebbe stata notificata in data 28.11.2011, relativa ad un presunto credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2006, per un importo pari ad € 331,34, comprensivo di sanzioni ed interessi;
2) cartella n. 03020110028564210000, che sarebbe stata notificata in data 10.01.2012, relativa ad un presunto credito dell'Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEF e addizionale comunale e regionale anno 2008, per un importo pari ad € 15.674,69, comprensivo di sanzioni ed interessi, restante escluse in questa sede le somme relative a crediti vantati dall'INPS;
3) cartella di pagamento n. 03020140011553037000, che sarebbe stata notificata in data 30.10.2014, relativa ad un presunto credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2008, per un importo pari ad € 268,68, comprensivo di sanzioni ed interessi;
4) cartella di pagamento n. 03020160005652553000, che sarebbe stata notificata in data 17.01.2017, relativa ad un presunto credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2011, per un importo pari ad € 242,92, comprensivo di sanzioni ed interessi;
5) cartella di pagamento n. 03020180004582514000, che sarebbe stata notificata in data 08.10.2018, relativa ad un presunto credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2013, per un importo pari ad € 226,79, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa notifica delle cartelle esattoriali sopra indicate, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risultano costituiti in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate-RI e l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di CA che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'08 gennaio 2026, sentito il Relatore, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla cartella esattoriale num. 03020110024462607000.
Alla stregua della produzione documentali delle parti resistenti costituite, risultano validamente notificate:
- la cartella di pagamento n. 03020110024462607000, notificata (consegna a mani proprie) in data
28.11.2011, relativa ad un credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2006, per un importo pari ad € 331,34, comprensivo di sanzioni ed interessi;
- la cartella n. 03020110028564210000, notificata (consegna a mani proprie) in data 10.01.2012, relativa ad un credito dell'Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEF e addizionale comunale e regionale anno 2008, per un importo pari ad € 15.674,69, comprensivo di sanzioni ed interessi, restante escluse in questa sede le somme relative a crediti vantati dall'INPS;
- la cartella di pagamento n. 03020140011553037000, notificata (consegna diretta 140 cpc) in data
30.10.2014, relativa ad un credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2006, per un importo pari ad € 268,68, comprensivo di sanzioni ed interessi;
- la cartella di pagamento n. 03020160005652553000, notificata (consegna a mani proprie) in data
17.01.2017, relativa ad un credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2011, per un importo pari ad € 242,92, comprensivo di sanzioni ed interessi;
- la cartella di pagamento n. 03020180004582514000, notificata (consegna a mani proprie) in data
08.10.2018, relativa ad un credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2013, per un importo pari ad € 226,79, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Non può dirsi maturato, poi, termine prescrizionale alcuno, posto che alle cartelle di pagamento n.
03020110024462607000, n. 03020110028564210000, n. 03020140011553037000, n. 03020160005652553000
e n. 03020180004582514000, regolarmente notificate, seguivano ulteriori notifiche di atti successivi idonei ad interrompere il corso della prescrizione, ossia: in data 18/10/2014 è stata notificata (consegna a mani proprie) l'intimazione di pagamento n° 03020149008112637000; in data 11/12/2017 è stata notificata
(consegna diretta 140 cpc) l'intimazione di pagamento n° 03020179002544209000; in data 03/12/2019 è stata notificata (consegna a mani proprie) l'intimazione di pagamento n° 03020199005356310000; in data
12/07/2023 è stata notificata (consegna a mani proprie) l'intimazione di pagamento n°
03020239002500932000; in data 06/02/2025 è stata notificata (consegna a mani proprie) l'intimazione di pagamento n° 03020249005430112000, oggetto del presente giudizio.
Va, di contro, accolto il ricorso limitatamente al credito tributario portato dalla cartella esattoriale num. 03020110024462607000: invero, con sentenza num. 2158/2024 R. Sent., la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica pronunciata in data 4/11/2024 (dep. 6/11/2024) ha dichiarato la prescrizione del credito tributario della Regione Calabria "tassa automobilistica" anno 2006, per un importo pari ad € 268,68, comprensivo di sanzioni ed interessi.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di CA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la nullità dell'avviso di intimazione n. 03020249005430112000, limitatamente alla cartella esattoriale num. 03020110024462607000.
Rigetta nel resto.
Le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005430112000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate-RI, l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di CA - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme, la Regione Calabria, con ricorso telematico iscritto al num. 1028/2025 RGR, la contribuente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 03020249005430112000, notificatole a mezzo raccomandata in data 06.02.2025, con cui si intima alla predetta ricorrente il pagamento della somma di euro 27.285,65.
Nello specifico, parte ricorrente limita l'impugnazione dell'atto a cinque delle sette cartelle esattoriali da cui scaturisce e più precisamente alla:
1) cartella di pagamento n. 03020110024462607000, che sarebbe stata notificata in data 28.11.2011, relativa ad un presunto credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2006, per un importo pari ad € 331,34, comprensivo di sanzioni ed interessi;
2) cartella n. 03020110028564210000, che sarebbe stata notificata in data 10.01.2012, relativa ad un presunto credito dell'Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEF e addizionale comunale e regionale anno 2008, per un importo pari ad € 15.674,69, comprensivo di sanzioni ed interessi, restante escluse in questa sede le somme relative a crediti vantati dall'INPS;
3) cartella di pagamento n. 03020140011553037000, che sarebbe stata notificata in data 30.10.2014, relativa ad un presunto credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2008, per un importo pari ad € 268,68, comprensivo di sanzioni ed interessi;
4) cartella di pagamento n. 03020160005652553000, che sarebbe stata notificata in data 17.01.2017, relativa ad un presunto credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2011, per un importo pari ad € 242,92, comprensivo di sanzioni ed interessi;
5) cartella di pagamento n. 03020180004582514000, che sarebbe stata notificata in data 08.10.2018, relativa ad un presunto credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2013, per un importo pari ad € 226,79, comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di intimazione impugnato per omessa notifica delle cartelle esattoriali sopra indicate, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risultano costituiti in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate-RI e l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di CA che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'08 gennaio 2026, sentito il Relatore, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla cartella esattoriale num. 03020110024462607000.
Alla stregua della produzione documentali delle parti resistenti costituite, risultano validamente notificate:
- la cartella di pagamento n. 03020110024462607000, notificata (consegna a mani proprie) in data
28.11.2011, relativa ad un credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2006, per un importo pari ad € 331,34, comprensivo di sanzioni ed interessi;
- la cartella n. 03020110028564210000, notificata (consegna a mani proprie) in data 10.01.2012, relativa ad un credito dell'Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEF e addizionale comunale e regionale anno 2008, per un importo pari ad € 15.674,69, comprensivo di sanzioni ed interessi, restante escluse in questa sede le somme relative a crediti vantati dall'INPS;
- la cartella di pagamento n. 03020140011553037000, notificata (consegna diretta 140 cpc) in data
30.10.2014, relativa ad un credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2006, per un importo pari ad € 268,68, comprensivo di sanzioni ed interessi;
- la cartella di pagamento n. 03020160005652553000, notificata (consegna a mani proprie) in data
17.01.2017, relativa ad un credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2011, per un importo pari ad € 242,92, comprensivo di sanzioni ed interessi;
- la cartella di pagamento n. 03020180004582514000, notificata (consegna a mani proprie) in data
08.10.2018, relativa ad un credito della Regione Calabria a titolo di tassa automobilistica anno 2013, per un importo pari ad € 226,79, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Non può dirsi maturato, poi, termine prescrizionale alcuno, posto che alle cartelle di pagamento n.
03020110024462607000, n. 03020110028564210000, n. 03020140011553037000, n. 03020160005652553000
e n. 03020180004582514000, regolarmente notificate, seguivano ulteriori notifiche di atti successivi idonei ad interrompere il corso della prescrizione, ossia: in data 18/10/2014 è stata notificata (consegna a mani proprie) l'intimazione di pagamento n° 03020149008112637000; in data 11/12/2017 è stata notificata
(consegna diretta 140 cpc) l'intimazione di pagamento n° 03020179002544209000; in data 03/12/2019 è stata notificata (consegna a mani proprie) l'intimazione di pagamento n° 03020199005356310000; in data
12/07/2023 è stata notificata (consegna a mani proprie) l'intimazione di pagamento n°
03020239002500932000; in data 06/02/2025 è stata notificata (consegna a mani proprie) l'intimazione di pagamento n° 03020249005430112000, oggetto del presente giudizio.
Va, di contro, accolto il ricorso limitatamente al credito tributario portato dalla cartella esattoriale num. 03020110024462607000: invero, con sentenza num. 2158/2024 R. Sent., la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica pronunciata in data 4/11/2024 (dep. 6/11/2024) ha dichiarato la prescrizione del credito tributario della Regione Calabria "tassa automobilistica" anno 2006, per un importo pari ad € 268,68, comprensivo di sanzioni ed interessi.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di CA, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la nullità dell'avviso di intimazione n. 03020249005430112000, limitatamente alla cartella esattoriale num. 03020110024462607000.
Rigetta nel resto.
Le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.