Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2011, n. 22811
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Sentenza 25 maggio 2011

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Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154 comma quarto-bis disp. att. cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2011, n. 22811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22811
    Data del deposito : 25 maggio 2011

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