Sentenza 31 marzo 2009
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154 comma quarto-bis disp. att. cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2009, n. 20822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20822 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 31/03/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 533
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 006212/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AR, N. IL 26/03/1975;
avverso ORDINANZA del 16/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco;
sentito il difensore Avv. ESPOSITO FARIELLO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il difensore di IC IO ricorre contro ordinanza del Tribunale di Napoli, che conferma ordinanza della Corte di appello, che ne aveva rigettato istanza di declaratoria perdita di efficacia della misura di custodia (la cui durata è stata prorogata di gg. 60 + 90 per la stesura della sentenza, su provvedimento del Presidente del Tribunale, cui ha dato seguito la Corte di appello, Sezione feriale).
Il Tribunale ha respinto i due motivi proposti. Con il primo la difesa sosteneva che la proroga del termine di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3 (fissato dal Tribunale di Torre Annunziata per la stesura della sentenza), da parte del presidente ai sensi dell'art.154 disp. att. c.p.p., comma 3 bis, non si estende alla custodia cautelare. Con altro denunciava nullità derivata del provvedimento della Corte di Napoli che, rifacendosi ad ordinanza sostenuta abnorme del 26.8.08 della Sezione feriale, perché funzionalmente incompetente in quanto non legittimamente investita del giudizio di secondo grado, aveva disposto la sospensione dei termini di custodia con riferimento alla proroga suindicata.
Il ricorso ripropone le stesse questioni, sostenendo:
- illegittima la sospensione dei termini custodiali interfasici, ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) n. 2, art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c - art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, in relazione all'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, in quanto il provvedimento
"amministrativo", emesso dal Presidente del Collegio per la proroga della stesura della sentenza, non può traslarsi nell'ordinanza della Corte di appello, che per tal via ha aggiunto 90 giorni alla durata della custodia cautelare;
- illegittima la decisione della Sezione Feriale perché, non notificato il provvedimento dichiarativo di urgenza del processo, non si era instaurato rapporto processuale dinanzi alla Sezione Feriale, che ha rinviato il processo a data fissa alla Sezione 5^ della Corte.
2 - Il ricorso è infondato.
La Sezione feriale di una Corte o un Tribunale non può, per definizione, ritenersi incompetente in materia di libertà spettante all'Ufficio, in assenza di qualsiasi altro collegio operante, salvo implicare a contrario l'impossibilità di escarcerazione in tempo reale pur ricorrendone gli estremi, che nella specie ha escluso. Ed è inoltre perciò ovvio che, trascorso il periodo feriale, la Sezione investita del giudizio ne abbia poi fatta propria la decisione.
Quanto alla correttezza di tale decisione, confermata dall'organo competente al riesame ed all'appello in materia di libertà, si rileva che effettivamente la giurisprudenza risulta di recente consolidata nell'asserto di principio che "il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo della redazione della sentenza può essere adottato de plano, trattandosi di un caso di "sospensione ex lege" (cfr. le sentenze cit., Cass., sez. 2, n. 8358/07 - rv. 235853, cui fanno seguito Cass. n. 35324/07 - 237851, 42703/07 - rv. 237899, che rigetta anche questione di illegittimità costituzionale).
Incontroversa dunque l'incidenza del termine di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3 in materia, questa Corte (Cass. n. 48813/08, Casula,
che il ricorso afferma apoditticamente di non condividere) ha ritenuto di seguito specie del genere del provvedimento indicato la proroga di cui all'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis (L. n. 4 del 2001 di conversione del D.L. n. 341 del 2000), per una sola volta e per un termine non superiore ai 90 giorni.
E, motivando, ha proprio anche escluso la sostenuta natura amministrativa del provvedimento del presidente del tribunale o della corte d'appello (al di là della comunicazione al CSM), spiegando che la disposizione dell'articolo è espressamente integrativa del dettato codicistico. Il Collegio non trova ragione per disattendere questa lettura.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009