Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2009, n. 20822
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Sentenza 31 marzo 2009

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Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154 comma quarto-bis disp. att. cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2009, n. 20822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20822
    Data del deposito : 31 marzo 2009

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