Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2017, n. 12387
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Sentenza 21 febbraio 2017

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 44, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce intervento di nuova costruzione che necessita di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. e), d.P.R. citato, la realizzazione di una struttura galleggiante stabilmente ancorata alle sponde di un fiume, con utilizzo della stessa come abitazione, ambiente di lavoro ovvero di ristorazione, ritrovo, deposito, magazzino e simili e, quindi, destinata al soddisfacimento di esigenze non temporanee.

L'obbligo del giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna, di decidere sull'impugnazione agli effetti civili è rispettato anche quando, pur riferendosi alla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., abbia, nella sostanza, esaminato compiutamente i motivi di impugnazione, compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2017, n. 12387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12387
    Data del deposito : 21 febbraio 2017

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