Sentenza 4 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 44, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce intervento di nuova costruzione che necessita di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. e), del d.P.R. citato, lo stabile ormeggio di una imbarcazione in acque territoriali con utilizzo della stessa per attività recettiva e per il soddisfacimento di esigenze non temporanee. (Fattispecie in cui, essendo il sito di ormeggio ubicato in zona sottoposta a vincolo paesistico, è stata ritenuta la configurabilità anche del reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2014, n. 7047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7047 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 04/12/2014
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - N. 3618
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 26402/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TT DO nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 23.4.2014 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. SALZANO Francesco, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Simeone Giorgio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23.4.2014 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta da TT DO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Venezia l'8.4.2014. Premetteva il Tribunale che il TT era indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 nonché per il reato di cui alla L. n. 171 del 1973, art. 9 e che il sequestro, disposto dal GIP, aveva ad oggetto due imbarcazioni da diporto, ormeggiate in Venezia-Giudecca ed adibite ad attività alberghiera.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che sussistesse sia il fumus dei reati ipotizzati che il periculum in mora.
La collocazione di un'imbarcazione in un certo luogo poteva determinare una trasformazione urbanistica del territorio (come per i manufatti leggeri anche prefabbricati ed altre strutture quali roulottes, camper e case mobili), ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e, comma 5), in presenza di determinate condizioni.
Risultava pacificamente che le imbarcazioni venivano utilizzate come strutture ricettive e che l'attività in questione era stata avviata nel marzo-aprile 2013 ed era proseguita fino al momento del sequestro (eseguito l'11.4.2014), per cui si era in presenza di una utilizzazione con carattere di stabilità.
Quanto al requisito della installazione, l'interpretazione restrittiva prospettata dal ricorrente non era condivisibile, dal momento che una imbarcazione non potrebbe mai considerasi installata e si perverrebbe ad una sostanziale abrogazione della previsione normativa.
Nel caso di specie risultava che le imbarcazioni si trovavano da mesi all'ormeggio ed erano destinatane di un'erogazione continua di energia elettrica ed acqua;
la riprova dello snaturamento della natura di imbarcazione si ricavava dal fatto che a bordo il personale non era certo qualificato per svolgere mansioni nautiche. Ricorrevano, quindi, tutti i requisiti della idoneità delle due imbarcazioni ad integrare una trasformazione urbanistica. In ordine al reato ascritto al capo b), i rifiuti prodotti non potevano che essere smaltiti in mare.
2. Ricorre per cassazione TT DO, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Nel caso di specie difettano i requisiti per ritenere che le imbarcazioni siano equiparabili ai beni immobili o anche ai beni mobili D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 3, lett. e, comma 5. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che può parlarsi di installazione soltanto quando i manufatti siano stabilmente appoggiati al suolo (il che non è ipotizzabile per le imbarcazioni calate in mare).
La norma quindi trova applicazione soltanto nell'ipotesi di imbarcazioni che siano installate, con carattere di stabilità e permanenza, sul suolo e che quindi come tali siano idonee a modificare il paesaggio circostante e ad integrare quindi una trasformazione urbanistica.
Ritenere che le imbarcazioni fossero stabilmente installate al suolo solo perché non avevano navigato con continuità ed avessero allacciamenti di acqua e luce, costituisce una erronea applicazione analogica della norma, per di più in malam partem.
A nulla rileva quindi la destinazione data all'imbarcazione calata in mare. Peraltro il D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 47, che disciplina la nautica da diporto, prevede che le imbarcazioni da diporto possano essere utilizzate non solo ai fini di navigazione, ma anche come mere imbarcazioni ormeggiate e ferme.
Il semplice collegamento, tramite un cavo, alla terra ferma non può certo essere ritenuto sufficiente per configurare il fumus del reato di cui all'art. 44.
Quanto al reato di cui all'art. 181 non è ravvisabile alcuna alterazione del paesaggio, dal momento che si è in presenza di due imbarcazioni regolarmente ormeggiate in un canale di grande traffico marittimo e dove si trovano numerose altre imbarcazioni. L'autorizzazione all'ormeggio da parte del Magistrato delle acque di Venezia esclude, infine, la sussistenza dell'elemento psicologico di entrambi i reati ipotizzati.
Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale verificato in concreto l'insussistenza del fumus dei reati ipotizzati, alla luce dei rilievi della difesa.
Quanto ai liquami, il Tribunale ricorre ad una presunzione, non tenendo conto che essi ben potevano essere rimasti accumulati nelle apposite casse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c). Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e) considera "interventi di nuova costruzione" quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, indicando poi, a titolo esemplificativo, che debbono considerarsi tali "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (comma 5).
È significativo, innanzitutto, che la norma faccia riferimento a territorio, per tale dovendosi considerare anche le acque territoriali. Del resto l'indicazione, tra le opere che richiedono il permesso di costruire per la loro installazione, delle imbarcazioni non può che intendersi riferita al luogo di loro naturale "collocazione", vale a dire le acque.
Lo stesso art. 3 cit., inoltre, adopera le parole "fuori terra o interrati" (lett. e, comma 1) o "suolo inedificato" (lett. e, comma 3) quando intende riferirsi, in modo specifico, alla "terraferma". Sia pure a diverso fine (in tema di reati doganali) la giurisprudenza di questa Corte, anche se ormai datata, ha ritenuto commesso nel territorio dello Stato i reati in questione anche quando una parte dell'azione o atti costituenti tentativo o l'evento antigiuridico si siano verificati sul lido o nell'acque ad esso adiacenti, specificandosi che, quanto al mare territoriale, che l'art. 2 c.n. assoggetta alla sovranità dello Stato, deve valere la regola sancita dall'art. 6 c.p. per la determinazione di reati che si considerano commessi nel territorio dello Stato (cfr. Cass. Sez. 3 n. 12069 del 10.5.1978, Pasqualino, Rv. 140088). Non si è mai dubitato, infine, che la realizzazione di un pontile galleggiante (ovviamente in acqua) per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto costituisca un'ipotesi di utilizzazione di demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative e sia quindi soggetta al rilascio di concessione (ora permesso di costruire), indipendentemente dal fatto che sia costituito o meno da una struttura muraria (Cass. sez. 3 n. 354 del 25.1.2000). Anche la giurisprudenza amministrativa, di recente (cfr. TAR Toscana, sez. 3 n. 252 del 14.2.2013) ha ritenuto che, per la realizzazione di un pontile galleggiante da mantenersi per quattro anni, fosse necessario il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e) e comma 5, non essendo sufficiente disporre della sola concessione demaniale marittima la quale consentiva soltanto l'occupazione dello specchio acqueo.
2.1. Posto che la norma, come si è chiarito in precedenza, considera come interventi di nuova costruzione, necessitanti quindi di permesso di costruire, anche quelli relativi ad imbarcazioni "insistenti" in acque territoriali, bisogna verificare se ricorrano gli altri requisiti richiesti e cioè l'installazione, l'utilizzazione come abitazioni o come ambienti di lavoro o depositi, ed il soddisfacimento di esigenze non meramente temporanee. Quanto alla nozione di installazione, è indubitabile che non si richieda che l'opera sia "infissa". Il riferimento contenuto nella norma anche a campers e case mobili è inequivocabile in proposito;
è sufficiente, quindi, come del resto riconosce lo stesso ricorrente, che essa sia "stabilmente appoggiata" (pag. 5 ricorso). Non si richiede, però, che tale appoggio debba necessariamente avvenire al "suolo", sia perché la norma non fa alcun espresso riferimento a tale parola (richiamando piuttosto quella di "territorio"), sia perché la prospettata interpretazione restrittiva porterebbe alla sostanziale abrogazione della norma nella parte in cui fa riferimento ad imbarcazioni, che, per la loro naturale destinazione, galleggiano nelle acque e non sono appoggiate al suolo. A meno di non ipotizzare, irragionevolmente ed in contrasto con la lettera e la ratio della norma, che il legislatore abbia inteso riferirsi ad imbarcazioni... trasportate a terra ed appoggiate al suolo.
Senza alcuna interpretazione in malam partem può, quindi, dirsi che anche le imbarcazioni galleggianti in acqua debbano considerarsi installate. Nè si richiede che esse siano agganciate in modo stabile al fondo marino o alla terraferma.
È pacifico, invero, (cfr. ex multis Cass. sez. 3 n. 25015 del 23.3.2011, Di Rocco, Rv. 250601) che sia configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative (La fattispecie esaminata riguardava case prefabbricate munite di ruote gommate).
2.2. Passando all'esame degli altri due requisiti, il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha ritenuto che le due imbarcazioni fossero, senza dubbio alcuno, utilizzate "come strutture ricettive paragonabili ad una attività alberghiera" (ha fatto riferimento in proposito alla pubblicità sui siti internet, con tariffe distinte per stagione) e per il soddisfacimento di esigenze non certo temporanee (l'attività era stata avviata nel marzo aprile del 20213 ed era proseguita fino al momento del sequestro avvenuto l'11 Aprile 2014) L'utilizzazione delle due imbarcazioni per attività ricettiva presentava, quindi, i caratteri della stabilità (pag. 5 e ss. ord.).
Del tutto non pertinente è, pertanto, il richiamo al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, che disciplina la normativa della nautica da diporto, che prevede sì l'utilizzo da parte della clientela di imbarcazioni ormeggiate e ferme, ma per esigenze temporanee e non come abitazioni o strutture ricettive con il carattere della stabilità.
3. Quanto al fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, è orientamento costante di questa Corte che esso sia reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Nelle zone paesisticamente vincolate è pertanto inibita, in assenza della prescritta autorizzazione, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere (ad eccezione degli interventi consistenti:
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico;
nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia) - cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 16574 del 6.3.2007. E non c'è dubbio che l'installazione in forma stabile e con destinazione ad attività ricettiva di due imbarcazioni in zona gravata da vincolo paesaggistico ambientale, dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto ministeriale 1.8.1985, senza nulla osta ambientale, integri il fumus del reato.
4. Quanto, infine, all'elemento soggettivo, si assume dal ricorrente che esso sarebbe escluso dall'avvenuto rilascio da parte di Magistrato delle acque di Venezia di autorizzazione ad ormeggiare le imbarcazioni. Tale autorizzazione riguardava, però, soltanto l'ormeggio e non poteva certo esaurire ogni altra autorizzazione per la destinazione delle imbarcazioni, in modo stabile, ad una utilizzazione diversa da quella loro propria, come ha correttamente rilevato il Tribunale.
Ed è proprio tale "snaturamento" della destinazione ad escludere la configurabilità della dedotta buona fede.
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, non menzionando l'art. 321 cod. proc. pen. gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro e non potendosi ritenere applicabile l'art. 273 c.p.p. (dettato per le misure cautelari personali e non richiamato per quelle reali), ai fini dell'adozione del sequestro è sufficiente la presenza del fumus boni iuris e cioè l'ipotizzabilità del reato (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1 n. 2396 del 25.3.1997). Sicché "il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale" (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 6 n. 10618 del 23.2.2010; conf. sez. 1 n. 15298 del 4.4.2006). Anche la parte minoritaria della giurisprudenza che "valorizza" l'elemento psicologico, ritiene che, nella valutazione del fumus commissi delicti, possa rilevare l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, sempre che sia di "immediata evidenza" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 2808 del 2.10.2008).
5. La sussistenza del fumus dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per le ragioni in precedenza esposte, sorregge ampiamente la disposta misura cautelare.
Peraltro, il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica, ha ritenuto che fosse configurabile il fumus anche del reato di cui alla L. n. 171 del 1973, art. 9 sulla base di una prova logica, evidenziando che non sussistevano spiegazioni alternative allo smaltimento dei rifiuti anche perché l'indagato non aveva prodotto documentazione comprovante il regolare smaltimento degli stessi "nelle casse di accumulo" (pag. 8 ord.).
Il ricorrente, denunciando formalmente la violazione di legge, censura sostanzialmente siffatta motivazione. Ma, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 5876 del 28.1.2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 cod. proc. pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall'art. 606 c.p.p., lett. e).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015