Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 2
Integra il reato edilizio previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mancato rispetto della conferenza di servizi, procedura amministrativa prevista dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 per il rilascio della concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. (In motivazione la Corte, in una fattispecie di sequestro preventivo di alcuni pontili galleggianti, ha escluso la rilevanza penale per i soli "punti di ormeggio", aventi natura precaria e facilmente rimovibili).
Integra il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (art. 1161 cod. nav.) la realizzazione senza autorizzazione di "punti di approdo" per natanti, in quanto strutture prive della caratteristica della facile rimovibilità e poste al servizio di imbarcazioni di dimensioni superiori ai dieci metri di lunghezza. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale si era proceduto al sequestro preventivo di alcuni pontili, ha precisato che tali considerazioni non valgono per i "punti di ormeggio").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 21413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21413 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 03/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro ? Consigliere ? N. 377
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi ? est. Consigliere ? N. 35624/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ER, nato a [...] il [...];
DE MA IL, nato a [...] il [...];
LA NZ, nato a [...] il [...];
OR ER, quale legale rappresentante della S.r.l. Santa Maria, con sede legale in Ponza.
Avverso la ordinanza in data 10 Luglio 2009 del Tribunale di Latina, quale giudice del riesame, con cui e? stata parzialmente accolta l?istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 18 Giugno 2009 in ordine ai reati previsti: dal R.D. 30 Marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), art. 1161; dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis;
dall?art. 734 c.p.; dall?art. 323 c.p.;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l?annullamento dell?ordinanza con rinvio. Uditi i Difensori, avv. Galasso Alfredo, avv. Archidiacono Renato, avv. Merluzzi Fabrizio, che hanno concluso per l?accoglimento dei ricorsi.
RILEVA
Nell?ambito di una indagine condotta nei confronti di piu? persone per la violazione del R.D. 30 Marzo 1942, n. 327, art. 1161 il Pubblico Ministero ha chiesto ed ottenuto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina (decreto in data 18 giugno 2009) il sequestro preventivo di alcune aree demaniali che si assumono illegittimamente occupate da societa? operanti sull?isola di Ponza nel settore turistico.
Il Giudice ha ritenuto che le societa? destinatarie dell?indagine abbiano effettivamente occupato, anche mediante il ricorso a pontili dotati di pesanti "corpi morti" depositati sul fondale marino ed utilizzati anche per l?ormeggio di imbarcazioni, superfici di spazio demaniale molto superiori a quelle oggetto delle concessioni rilasciate dal Comune di Ponza.
Avverso tale provvedimento hanno proposto richiesta di riesame dieci indagati, tra cui gli odierni ricorrenti.
Con l?ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Latina, esaminate le risultanze dell?indagine e le osservazioni degli indagati, ha affermato che:
(quanto al reato R.D. 30 Marzo 1942, n. 327, ex art. 1161) - lo spazio demaniale occupato da ciascuna societa? deve essere calcolato tenendo conto sia delle dimensioni dei pontili (rimossi a fine stagione 2008 e reistallati all?inizio della stagione 2009) sia delle superfici occupate dalle catenarie che, ancorate ai corpi morti subacquei, consentono l?attracco e l?ormeggio di imbarcazioni anche di non piccole dimensioni;
che la giurisprudenza e? costante nell?includere le aree di ormeggio di natanti tra quelle che richiedono il rilascio di una concessione e nel comprendere in tale fattispecie anche la superficie caratterizzata dalla presenza dei corpi morti necessari;
tale occupazione sussiste non solo quando la fruizione dell?area demaniale da parte del pubblico viene radicalmente impedita, ma anche quando essa venga compressa o limitata;
la situazione di illecita occupazione non e? esclusa dal rilascio da parte del Comune di una "autorizzazione temporanea per anticipata e provvisoria occupazione ai sensi dell?art. 38 c.n.", rilascio avvenuto in data 7 Aprile 2009 con riferimento a istanze dei privati che, invece, sono state presentate solo in data 29/5/2009 (con parere favorevole della Capitaneria di Porto rilasciato il medesimo giorno);
non e? condivisibile la tesi difensiva che qualifica l?atto comunale non ai sensi del R.D. 30 Marzo 1942, n. 327, art. 38 bensi? ai sensi degli artt. 10 e 24 del regolamento per la navigazione marittima, che imporrebbero di qualificare l?atto comunale come vera e propria "concessione";
in particolare (pagg. 19 e 20 dell?ordinanza) si esclude che il richiamo all?art. 38 citato possa essere frutto di errore, posto che tale norma viene invocata nelle istanza degli indagati, viene espressamente richiamata nella delibera di Giunta del 7 Aprile 2009, viene indirettamente invocata dalla motivazione dei provvedimenti stessi che si fonda su ragioni di urgenza e necessita?;
e non solo, perche? anche un provvedimento di concessione provvisoria ex art. 24 del Regolamento per la navigazione presupporrebbe l?esistenza di precedente autorizzazione, mentre qui sono in discussione spazi ulteriori e diversi da quelli in precedenza autorizzati;
cio? detto, con ampia e articolata motivazione (pagg. 12 e ss.), il Tribunale giunge a ritenere "manifestamente illegittimi" i provvedimenti autorizzativi ex art. 38 citato, ricostruendo come la materia ricada all?interno delle competenze regionali (e dunque sia nel caso in esame disciplinata dalla L.R. Lazio n. 13 del 2007, in particolare, artt. 47 e 52) e come le autorizzazioni in materia di approdi turistici siano sottratte alla competenza dei comuni, con la conseguenza che, qualificati i pontili come "punti di approdo" e non come "punti di ormeggio" (pagg. 15-18), i provvedimenti autorizzativi avrebbero dovuto essere emanati dalla Regione;
gli stessi provvedimenti risultano, inoltre, "abnormi" perche? in contrasto con la chiara lettera dell?art.9 del regolamento ex D.P.R. n. 509 del 1997. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ritiene di dover disapplicare i provvedimenti autorizzativi (viziati per incompetenza dell?organo e assenza dei requisiti legittimanti), soluzione che si impone anche alla luce dell?esistenza di indizi del reato di abuso d?ufficio ex art. 323 c.p., e che non viene messa in discussione:
1) ne? dalla pretesa esistenza di un automatico rinnovo delle precedenti concessioni;
2) ne? dalla circostanza che la Capitaneria di Porto avesse provveduto a chiedere il versamento dei canoni anche per l?annualita?
non ancora coperta dal rilascio di concessione;
3) ne? dalle ordinanze della Capitaneria n. 97 e 116 del 2003, abrogate con successiva ordinanza del 4 settembre 2008;
(quanto al reato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44, lett. c):
la realizzazione di strutture destinate alla realizzazione di porti o approdi turistici e? stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimita? (sentenze n. 1597/2000 e 8920/2001) soggetta alla speciale normativa contenuta nel Regolamento ex D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 507 e non a quella generale prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, cosi? che sarebbe stato necessario attivare la procedura prevista dagli artt. 3 e 7 del citato D.P.R. 507/97, non essendo applicabile la piu? snella disciplina contenuta negli artt. 1 e 3 del citato Regolamento;
(quanto al reato D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ex art. 181, comma 1 bis):
evidente, in assenza del rispetto delle procedure D.P.R. n. 507 del 1997, ex artt. 3 e ss. la violazione paesaggistica, che puo? essere integrata anche da opere non visibili (sotterranee o sottomarine - Cass., sentt. n. 7292/2007 e 11128/2006);
infondata la contestazione circa la sussistenza del vincolo paesaggistico (che e? stato istituito con D.M. 14 gennaio 1954 in relazione alla L. n. 1497 del 1939, norma che conserva vigenza ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 157), contestazione che si fonda sia sulla nota 8 giugno 2006 della Regione Lazio, secondo cui all?interno dell?area portuale di Ponza sarebbe presente la sola ZPS e non alcun SIC, sia sulla considerazione che il PTP Lazio individua come bene paesaggistico l?isola di Ponza, ma non lo specchio d?acqua antistante, sia, per alcuni ricorrenti, sull?esistenza di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da Regione e Ministero dei beni ambientali e architettonici del Lazio (autorizzazioni che il Tribunale considera scadute e non piu?
attuali);
il vincolo deve ritenersi attuale ed opera anche sulle aree marittime prospicienti la costa;
(quanto al reato ex art. 734 c.p.):
premesso che il Giudice delle indagini preliminari ha disposto il sequestro anche con riferimento a reato ex art. 734 c.p., il Tribunale afferma che il posizionamento di pesantissimi blocchi di cemento su fondali caratterizzati da praterie di posidonie e la presenza di pontili di vaste dimensioni dotati di attrezzature meccaniche non possono non comportare un danno ambientale effettivo;
sussiste, dunque, il "fumus" di reato;
(quanto al reato ex art. 323 c.p.):
l?esistenza del "fumus" di un accordo collusivo tra l?assessore al demanio e i richiedenti le concessioni viene rinvenuto dal Tribunale nelle singolari modalita? e nella tempistica del rilascio delle autorizzazioni R.D. 30 Marzo 1942, n. 327, ex art. 38 a partire dalla delibera di Giunta che delega l?assessore al rilascio dei provvedimenti;
(quanto al "periculum in mora"):
a fronte del lamentato danno economico e della asserita assenza di concreto pericolo, come prospettati dagli indagati, il Tribunale ritiene che la libera disponibilita? delle aree e delle strutture comporterebbe un evidente aggravamento del nocumento per gli interessi pubblici e assicurerebbe ai privati la percezioni di utili economici derivanti da condotte illecite, con la conseguenza che deve respingersi anche la richiesta subordinata presentata dagli indagati avente ad oggetto l?autorizzazione all?utilizzo temporaneo delle strutture.
Osserva, poi, il Tribunale che deve escludersi la maturazione dei termini prescrizionali, invocata dagli indagati con riferimento a tutti i reati contestati, in quanto si e? in presenza di alcuni reati a carattere permanente, cosi? che la presenza dei pontili e delle attrezzature ancora nell?estate del 2009 impone di ritenere la consumazione attuale a tale data, ed in quanto l?accertamento dei fatti e? avvenuto per la prima volta nel mese di luglio 2008 con riferimento alla presenza dei corpi morti e delle attrezzature, cosi?
dovendosi al massimo collocare a tale data la commissione dei reati. Avverso il provvedimento cosi? riassunto, propongono ricorso per cassazione i Sigg. RI, De MA, AZ e PO. Con atto a firma degli avv. Renato Archidiacono e Luca Maria Pietrosanti, il Sig. SI lamenta violazione della legge extrapenale (art. 606 c.p.p., lett. b in relazione alla L. 20 marzo 1865, n. 2248) sotto plurimi profili:
1. Erroneamente il Tribunale ha disapplicato i provvedimenti emanati dal Comune di Ponza, ritenuto organo non legittimato all?adozione delle autorizzazioni, in quanto altrettanto erroneamente ha qualificato i pontili come "punti di approdo turistico" e non "punti di ormeggio", quali invece essi sono (v. delibera Giunta regionale n. 1161 del 30 luglio 2001). Si e? in presenza, infatti, di strutture a carattere stagionale e come tali precarie e amovibili, che non necessitano ne? di autorizzazione ai fini edilizi, ne? di autorizzazioni a fini ambientali.
Tali strutture sono destinatane di autorizzazioni rilasciate sin dagli anni 90 al termine di una procedura caratterizzata dai pareri favorevoli degli enti preposti (Consulta del Mare;
Sopraintendenza della Regione, Genio civile), e quindi rinnovate dal Comune che e?
organo competente in base alla disciplina regionale.
2. Con atto del 4 febbraio 2009 il Comune ha rilasciato alla Soc. RI Costruzioni l?autorizzazione quadriennale ad utilizzare per il periodo 1 maggio-30 settembre un pontile attrezzato di mq 270 ed uno specchio d?acqua di mq 386 per l?ormeggio di imbarcazioni da diporto e per la relative attivita? di assistenza e rifornimento. Successivamente il Comune, accogliendo una istanza di parte che sollecitava l?ampliamento della concessione del 4 febbraio 2009, in data 29 maggio 2009 ha autorizzato in via temporanea e provvisoria l?occupazione di un specchio d?acqua di mq 3.556,40 oltre quello gia?
in concessione.
3. Erroneamente il Giudice delle indagini preliminari e il Tribunale hanno disapplicato quest?ultimo atto amministrativo pur non versandosi in ipotesi di manifesta illegittimita? ne? in quella di esistenza di ipotesi criminosa, che sole consentono al giudice di disapplicare gli atti amministrativi che rimuovono un ostacolo al libero esercizio di un diritto (autorizzazioni) o costituiscono diritti in capo a soggetti provati (concessioni), potendosi il potere di disapplicazione dirigersi solo avverso gli atti che comportano una lesione dei diritti soggettivi (Cass., Sez. 3^, sentenza n. 232 del 2004, relativa all?installazione di un ponte galleggiante).
4. Erroneamente il Tribunale ha omesso di accertare l?esistenza di una competenza a provvedere del Comune di Ponza, derivante dalla Delibera Regionale n. 1161 del 2001, e la riconducibilita? delle opere a quanto previsto dal D.P.R. n. 509 del 1997, art. 2, lett. c). Con atto a firma dell?avv. Fabrizio Merluzzi, i Sigg. DE MA e LA lamentano:
1) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. a) per avere il Tribunale ancorato la decisione ad una lettura delle disposizioni di legge senza che la differenza tra punti di ormeggio e punti di approdo trovi, per ammissione dello stesso Tribunale, una solida base normativa, e cio? sarebbe sufficiente per annullare l?ordinanza impugnata.
Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in plurimi errori:
a) la circolare n. 17 del 27 settembre 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione chiarisce che debbono considerarsi punti di approdo quelli che hanno carattere di inamovibilita? e quelli che offrono servizi ulteriori non direttamente rivolti alla nautica;
b) a tale proposito va considerato che il concetto di imbarcazione da diporto, compatibili coi punti di mero ormeggio, e? definito dal D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 3, lett. c) che opera riferimento ai natanti compresi fra i 3 e i 24 metri di lunghezza;
c) ne? ha alcun rilievo la presenza di corpi morti stabilmente collocati sul fondale, posto che la presenza fu richiesta dalla Capitaneria di porto per ragioni di sicurezza e che non attribuiscono carattere di stabilita? ai pontili, che vengono ogni anno collocati e quindi rimossi;
d) va, poi, rilevato come il Tribunale abbia totalmente omesso di considerare la presenza di concessioni storielle, rilasciate sin dal 1992 e quindi non "abrogate", ma semplicemente revocate allorche? la nuova normativa attribui? il rilascio delle concessioni alle regioni, e per esse ai comuni;
e) inoltre, dette concessioni risalgono ad oltre 15 anni orsono, e deve applicarsi loro la disciplina prevista dalla L. 16 marzo 2001, n. 88, art. 10 che ne prevede la durata di sei anni ed il loro rinnovo automatico, salvo ragioni di pubblico interesse R.D. 30 Marzo 1942, n. 327, ex art. 42, comma 2;
f) non sussiste alcuna violazione paesaggistica, posto che i pareri della Sovrintendenza competente sono stati rilasciati e sempre rinnovati e posto che la realizzazione di punti di ormeggio non necessita di tali pareri ne? di studi di incidenza ambientale, richiesti solo per porti e approdi turistici;
g) a tale propositi si rinvia alla nota 11 giugno 2009 della Regione Lazio - Dipartimento territorio, che per le strutture ubicate nell?area porto di Ponza esclude l?esigenza di attivare la procedura di valutazione d?incidenza, a condizione che non vengano collocati nuovi corpi morti;
h) i pontili, per le loro caratteristiche, esulano dalla nozione di interventi edilizi necessitanti permesso di costruire e non possono essere destinatari della disciplina prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44. 2) violazione di legge per avere il Tribunale del riesame offerto una motivazione che non integra ma sostituisce quella, totalmente assente, resa dal Giudice dell?udienza preliminare in ordine al reato edilizio e a quello previsto dall?art. 734 c.p.. Con atto a firma dell?avv. Alfredo Galasso il Sig. OR, quale legale rappresentante della S.r.l. Santa Maria, premesso che la societa? e? da molti anni titolare di concessione relativa all?utilizzo di una superficie di mq.
3.034 e che nel maggio 2009 ottenne un ampliamento della concessione in via provvisoria, R.D. 30 Marzo 1942, n. 327, ex art. 38 per ulteriori mq 5.213,35, censura la decisione del Tribunale di Latina, lamentando:
con primo motivo, violazione del D.P.R. n. 509 del 1997, art. 2 per avere erroneamente il Tribunale qualificato i punti e gli attracchi come "punti di approdo" a causa della prestazione dei servizi di erogazione di acqua ed energia elettrica, qualificati come complementari, mentre tali servizi sono da qualificarsi come essenziali, cosi? come chiarito dalla circolare del 2001 del Ministero dei Trasporti che qualifica come punti di ormeggio quelli che offrono servizi "necessari all?utenza nautica (ormeggio, guardiania, acqua ed energia elettrica)"; tale impostazione trova conferma nel regolamento delle Regione Lazio, n. 11 del 2009. A tale proposito va rilevato che la sentenza n. 1597 del 2000 della Corte di cassazione, citata dal Tribunale, aveva riferimento ad una situazione di fatto diversa, nella quale oltre ai servizi di fornitura d?acqua ed energia elettrica venivano forniti servizi di parcheggio e di accesso stradale;
con secondo motivo lamenta ancora violazione del citato art. D.P.R. n. 509 del 1997 per avere erroneamente il Tribunale definito come permanenti le strutture mobili e cio? ha fatto ponendo l?accento sui corpi morti, che non vengono rimossi, mentre e? evidente che questi hanno il solo scopo di dare stabilita? alle strutture galleggianti, che non per questo possono definirsi di "non facile rimozione" (v. Cass. 3^ Pen., sentenza n. 534/2000);
con terzo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 509 del 1997, art. 1, comma 3, e dell?art. 2 in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis, per avere erroneamente il Tribunale ritenuto che i pontili mobili necessitassero di concessione edilizia e parere paesaggistico o conferenza di servizi.
Tali procedure complesse non ssono previste in relazione ai punti di ormeggio, per i quali la concessione demaniale tiene luogo del titolo abilitativo edilizio e dell?autorizzazione paesaggistico-ambientale;
con quarto motivo lamenta violazione del D.P.R. n.509 del 1997, art.2 in relazione all?avvenuta rinuncia all?ampliamento R.D. 30 Marzo 1942, n. 327, ex art. 38 posto che detta rinuncia riconduce
^concessione a quella esistente per gli anni precedenti e fa venire meno i presupposti per l?attracco di navi o di imbarcazioni di dimensioni maggiori dei natanti;
cio? rende la struttura qualificabile esclusivamente come punto di ormeggio e fa venire meno ogni attualita? del pericolo che, invece, il Tribunale immotivatamente ritiene ancora attuale.
OSSERVA
Ritiene la Corte che l?esame della complessa vicenda debba muovere dalla sintesi degli aspetti fattuali contenuta nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 17 giugno 2009. Osservava il giudice, tra le altre cose, che:
le concessioni rilasciate originariamente alle diverse societa? che all?interno dell?area portuale gestivano pontili destinati all?ancoraggio o attracco di imbarcazioni avevano ad oggetto superfici limitate e puntualmente disciplinate per modalita? di ancoraggio delle imbarcazioni e dimensioni di quest?ultime;
in realta?, molte delle societa? concessionarie hanno di fatto ampliato in misura consistente la superficie d?acqua occupata, hanno modificato le modalita? di ancoraggio delle imbarcazioni (parcheggiate "in andana") e moltiplicato i punti di attracco con predisposizione di corpi morti e catenarie adeguati alle crescenti esigenze;
a fronte dei problemi causati dalla situazione che si era cosi?
creata, con le ordinanza n. 93 e n. 116 del 2003 la Capitaneria di Porto ha inteso provvedere ad una diversa disciplina che, ferme restando le superfici assentite, ha consentito che ad alcuni pontili attraccassero natanti di dimensioni maggiori, fino a 40 metri fuori tutto per gli approdi posizionati in testata, autorizzando il posizionamento di nuovi corpi morti e gavitelli e prevedendo che l?attracco lungo i pontili avvenisse "a fianco" dello stesso;
tali disposizioni non risultarono rispettate, e i controlli fatti negli anni 2007 e 2008 evidenziarono che anche lungo i pontili le imbarcazioni stazionavano "in andana", con conseguente posizionamento di corpi morti, catenarie e gavitelli e ampliamento della superficie d?acqua occupata di fatto;
in particolare, gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria su disposizione della Procura della Repubblica e la relazione tecnica dell?Agenzia del Demanio dell?ottobre 2008 hanno messo in evidenza come la superficie d?acqua effettivamente occupata dalle societa?
concessionarie fosse molto piu? ampia di quella prevista dalle concessioni;
tale situazione di fatto era perfettamente nota alle autorita?
competenti, ivi compreso il Comune di Ponza, anche a causa delle controversie che piu? volte avevano richiesto plurimi interventi e provvedimenti amministrativi;
in tale contesto, i controlli effettuati sul pontile e sulle aree concesse alla soc. NR (legale rappresentante il Sig. AZ NZ) evidenziavano come, nonostante l?accertamento di violazioni e irregolarita?, cui aveva fatto seguito un ordinanza comunale di demolizione in data 29 novembre 2007 mai eseguita, la concessione era stata rinnovata in data 9 aprile 2008;
i controlli successivi, datati 3 giugno 2008 anche a mezzo di sopralluogo, accertavano l?esistenza di molteplici difformita?, con ampliamento della superficie delle strutture, con creazione di strutture non previste e assentite, alcune delle quali ancorate sul fondo e sporgenti dalla superficie ed altre realizzate con materiali diversi e di diversa consistenza (cemento invece di legno), con posizionamento di corpi morti e catenarie oltre l?area in concessione;
i controlli furono quindi estesi a tutte le dieci strutture esistenti nell?area del porto, mettendosi in evidenza come tutte le strutture avessero occupato una superficie maggiore di quella oggetto di concessione e come molte strutture fossero prive di concessione edilizia o di autorizzazioni a fini paesaggistici (rientrando l?isola di Ponza e le acque costiere all?interno dei vincoli che caratterizzano le aree ricadenti nel SIC e nella ZTS e che richiedono valutazioni di impatto ambientale);
a seguito dei controlli e dell?invito alle autorita? locali di informative che evidenziavano le irregolarita?, in data 29/5/2009 il Comune dette corso alle richieste di autorizzazione provvisoria all?ampliamento dell?area demaniale in concessione avanzate dalle societa? concessionarie e, acquisiti in tempi brevissimi i pareri favorevoli della Capitaneria di porto e della Regione Lazio, ha emesso i provvedimenti che autorizzavano l?ampliamento stesso nei termini richiesti.
Muovendo da queste premesse, la Corte osserva che appare fuori dubbio che la situazione accertata al momento dei controlli presentasse plurimi aspetti di irregolarita?, che i giudici di merito ritengono ben noti all?amministrazione locale, e che l?amministrazione abbia scelto di procedere ad una rapida regolarizzazione degli impianti. Occorre, dunque, verificare ai fini del presente procedimento cautelare se la regolarizzazione abbia eliminato la situazione di antigiuridicita? e siano cosi? assenti, come sostengono i ricorrenti, i presupposti stessi del sequestro.
A tal fine occorre prendere le mosse dal testo del D.P.R. n. 509 del 2 Dicembre 1997 ("Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 8") che individua le caratteristiche dell?ormeggio nella "facile rimovibilita?" delle strutture e nella destinazione di queste al servizio di "piccole imbarcazioni e natanti da diporto".
Tali caratteri sono stati ripresi dalla disciplina regionale del 2009 (Regolamento regionale n. 11 del 15 luglio 2009) che, in attuazione della L.R. n. 13 del 2007 (in particolare si vedano le disposizioni degli artt. 46 e 47), ha disciplinato l?utilizzazione delle aree demaniali marittime;
l?art. 6 del Regolamento prevede che "nei punti di ormeggio possono essere installate strutture di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, da destinare a natanti o piccoli imbarcazioni o per offrire i servizi necessari all?utenza nautica".
Quanto alla classificazione delle imbarcazioni, su cui pure alcune Difese hanno insistito, deve aversi riguardo al D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica), art. 3 che, in linea col contenuto della precedente L. n. 172 dell?8 luglio 2003, determina in dieci metri la lunghezza massima dei natanti da diporto e fissa nella lunghezza da dieci a ventiquattro metri quella delle imbarcazioni da diporto;
sembra cosi? doversi desumere che le "piccole imbarcazioni" compatibili con i punti di ormeggio siano quelle aventi lunghezza prossima o di poco superiore ai dieci metri.
Queste indicazioni normative appaiono con tutta evidenza incompatibili con la qualificazione delle strutture realizzate dai ricorrenti quali "punti di ormeggio".
Tali strutture, infatti, presentano dimensioni di gran lunga superiori ai 25 metri quadrati;
risultano relativamente complesse e, in alcuni casi, dotate anche di parti fisse ancorate stabilmente al suolo e/o composte di materiali diversi dal legno e, dunque, non rimovibili;
ricevevano natanti di lunghezza assai superiore ai 24 metri e con stazionamenti di lungo periodo, caratteristiche, queste, tipiche dell?approdo (sul punto si rinvia anche al contenuto della nota 23 Aprile 2004 della Regione Lazio).
A cio? deve aggiungersi che dalla documentazione in atti appare esistente, almeno presso una delle struttura realizzate, non solo la fornitura di servizi di allacciamento idrico e elettrico, ma una ben piu? articolata rete di servizi, tra cui il ricovero e l?assistenza tecnica, che e? tipica dei punti di approdo ed esula dalle caratteristiche dei punti di ormeggio.
Ritiene, dunque, la Corte che la situazione di fatto creatasi nel corso della gestione delle risalenti e rinnovate concessioni si ponesse sotto piu? profili in contrasto con la disciplina come sopra richiamata e che le strutture realizzate dai ricorrenti non corrispondessero al contenuto delle concessioni.
Gia? tali irregolarita?, che non appaiono marginali, avrebbero dovuto probabilmente comportare la revoca dei provvedimenti concessori. E tale circostanza non puo? essere considerata irrilevante ai fini della valutazione circa la legittimita? del cosi? detto "ampliamento" autorizzato dal Comune nel corso dell?anno 2009.
A tale proposito la Corte evidenzia quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale in data 30 Luglio 2001, n. 1161 ((B.U.R.L. 29/9/2001, n. 27), che, in attesa dell?attuazione della L. n. 493 del 1993 e del Piano di utilizzazione delle aree del demanio,
ha emanato una articolata disciplina contenenti alcune linee guida essenziali.
Secondo tali indicazioni:
a ) spettano alla Regione i compiti di indirizzo e coordinamento per le funzioni in materia di demanio marittimo;
l?emanazione dei criteri e delle linee guida per l?elaborazione dei Piani per l?utilizzazione degli arenili;
l?assenso da dare ai comuni per l?ampliamento di concessioni previsto dal Capo 4^, par. 2 c;
la vigilanza sull?abusivismo;
b) spettano ai comuni il rilascio di concessioni per licenza o atto pubblico, e sono sin d?ora rilasciatili le concessioni per la realizzazione e gestione dei punti d?ormeggio per la nautica da diporto ai sensi del D.P.R. n. 509 del 1997, art. 2, lett. c);
il rinnovo delle concessioni demaniali marittime esistenti e di quelle del Capo IV, par. 2, che saranno rinnovate mantenendo la medesima superficie coperta e scoperta, la volumetria e il fronte mare;
la adozione dei provvedimenti di autorizzazione alle varianti non sostanziali ex art. 24 del Regolamento, fermo quanto previsto dal capo IV, par. 2c;
c) le concessioni demanio marittimo hanno ordinariamente durata di sei anni rinnovabili;
d) le domande di rinnovo vanno indirizzate ai comuni;
e) le nuove concessioni devono rispettare il Piano regionale di utilizzazione e, in attesa dell?approvazione di questo, i Piani di utilizzazione degli arenili dei singoli comuni;
f) nelle more della formalizzazione delle convenzioni, si puo?
procedere al rilascio e al rinnovo delle concessioni previa sottoscrizione di apposita clausola;
g) in caso di opere di difficile rimozione nella fase istruttoria il Comune dovra? acquisire il parere delle competenti amministrazioni statali e regionali;
h) infine (Capo IV, par. 2c), fino alla pubblicazione del P.U.A, non possono essere autorizzate variazioni all?ampiezza delle concessioni (unica eccezione, ma con assenso regionale, in caso di riduzione dell?arenile superiore al 30%).
La complessa disciplina che si e? qui richiamata nei suoi snodi essenziali rende evidente come l?ampliamento delle concessioni in corso non potesse in nessun caso essere disposto autonomamente dal Comune ed occorresse l?intervento dell?ente regionale;
inoltre, non risultando pubblicato il P.U.A., nessun ampliamento poteva essere concesso, con un unica eccezione prevista per gli stabilimenti balneari colpiti da una consistente riduzione dell?arenile. Cosi? ricostruiti il dato fattuale ed il regime giuridico applicabile nel caso in esame, la Corte ricorda che in sede di ricorso sulle misure cautelari a contenuto reale il giudice di legittimita? e?
chiamato, ai sensi dell?art. 325 c.p.p., comma 1, a valutare esclusivamente il vizio consistente nella violazione di legge (art.606 c.p.p., ltte. a, b, c) e non puo? sindacare il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato (ipotesi, questa, prevista dall?art. 606 c.p.p., lett. e). Inoltre, ricorda che l?esame "anche nel merito" demandato al Tribunale con l?istanza di riesame non puo? consistere, per pacifica giurisprudenza, in una anticipazione del giudizio e in una rivalutazione del fatto storico, ma deve avere ad oggetto la corrispondenza fra la fattispecie legale e il quadro indiziario ("fumus commissi delicti") che emerge sia dalla prospettazione dell?accusa sia dalle argomentazioni difensive.
Sulla base di queste premesse di metodo la Corte deve rilevare che l?ordinanza impugnata ha fornito specifica motivazione in ordine alla qualificazione dei pontili e delle aree attrezzate come "punti di approdo" e non come semplici "punti di ormeggio", con la conseguenza che le diverse prospettazioni avanzate dalle difese su tale aspetto costituiranno oggetto dell?eventuale fase del merito ma non possono trovare ingresso in questa sede, costituendo esse una diversa rappresentazione della situazione di fatto il cui esame e? precluso al giudice di controllo con l?unica eccezione dell?esistenza di un evidente errore ricostruttivo da parte del Tribunale, ipotesi che nel caso in esame deve essere esclusa.
Ad analoga conclusione deve giungersi in ordine alle censure mosse alla sussistenza dell?art. 734 c.p., censure che consistono in argomentazioni in punto di fatto circa la rilevanza e l?impatto delle opere sull?ambiente e sul paesaggio.
Rileva la Corte che questa Sezione ha piu? volte esaminato il tema del regime giuridico applicabile ai pontili destinati a servire le imbarcazioni da diporto, giungendo alla conclusione che nei casi in cui non si sia in presenza di meri punti di approdo occorre rispettare le procedure (conferenza dei servizi) prevista dal D.P.R. n. 509 del 1997, potendo in caso di omissione integrarsi l?ipotesi di violazione edilizia prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 (Sentenza n. 1597 del 2000, Cataletto e altro, rv 21775. La natura stabile e non "precaria" dei pontili galleggianti realizzati mediante ancoraggio a corpi morti e? stata affermata sia da questa Sezione, con la sentenza n. 354 del 2000, Carrodano, rv 217686, sia dalla Prima Sezione Penale, con la sentenza n. 8920 del 200, Fusaro e altri, rv 218220, e cio? anche in applicazione del costante principio che la natura stagionale di un?opera non comporta affatto la sua natura "precaria" e non esonera dal rilascio del titolo concessorio (ora permesso di costruire), come confermato da ultima con la sentenza di questa Sezione n. 13705 del 2006, rv 233926.
La natura non precaria delle opere consistenti in pontili galleggianti, a maggior ragione nei casi in cui sono stati realizzati anche interventi permanenti, rende non dubitabile l?impatto che le stesse hanno in presenza di un vincolo ambientale, cosi? che non sussistono ragioni per annullare sul punto l?ordinanza impugnata. Si noti, a tal proposito, che dalla documentazione in atti risulta che per la installazione di altro pontile non ricompreso fra quelli oggetto del presente giudizio e non di maggiori dimensioni di quelli in esame il Comune ebbe a richiedere l?avvio della conferenza di servizi, evidentemente ritenendo sussistere la necessita? di una procedura integrata.
Le argomentazioni che precedono impongono alla Corte di confermare l?ordinanza impugnata e non offrono ragioni per accogliere l?istanza di parziale restituzione avanzata per conto della posizione PO.
La esistenza di pregresse violazione dei contenuti della concessione e la complessita? della vicenda non consentono in questa fase una restituzione parziale, che potra? essere disposta qualora sia data dimostrazione del venire meno dei profili di contrasto con la disciplina che regola la materia e sussista una effettiva regolarizzazione sotto il profilo amministrativo. I ricorsi devono, pertanto, essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ai sensi dell?art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010