Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 21413
CASS
Sentenza 3 marzo 2010

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Integra il reato edilizio previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mancato rispetto della conferenza di servizi, procedura amministrativa prevista dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 per il rilascio della concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. (In motivazione la Corte, in una fattispecie di sequestro preventivo di alcuni pontili galleggianti, ha escluso la rilevanza penale per i soli "punti di ormeggio", aventi natura precaria e facilmente rimovibili).

Integra il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (art. 1161 cod. nav.) la realizzazione senza autorizzazione di "punti di approdo" per natanti, in quanto strutture prive della caratteristica della facile rimovibilità e poste al servizio di imbarcazioni di dimensioni superiori ai dieci metri di lunghezza. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale si era proceduto al sequestro preventivo di alcuni pontili, ha precisato che tali considerazioni non valgono per i "punti di ormeggio").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 21413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21413
    Data del deposito : 3 marzo 2010

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