Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
L'inevitabilità dell'errore sulla legge penale non si configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 220, comma secondo, L. fall. nei confronti del socio accomandatario di una s.a.s. che aveva invocato l'ignoranza senza colpa del precetto penale, avendo assunto la qualifica di amministratore per fare un favore ad un amico). (Corte cost. n. 364 del 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2008, n. 22205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22205 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 26/02/2008
Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTENZA
Dott. OLDI Paolo Consigliere N. 958
Dott. SCALERA Vito Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero Consigliere N. 36882/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC IU N. IL 04/07/1957;
avverso la SENTENZA del 20/06/2007 CORTE DI APPELLO di NAPOLI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'entità della pena, con diretta applicazione della diminuente per il rito abbreviato;
Udito il difensore Avv. Galloro Carmine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 20 giugno 2007 la Corte d'Appello di Napoli, così riformando la pronuncia assolutoria del locale Tribunale, ha riconosciuto TI IC responsabile del reato di cui alla L. Fall., art. 220, comma 2, per avere omesso di depositare le scritture contabili della fallita s.a.s. M. Arredo di TI IC & C, della quale era amministratore.
Ha ritenuto quel collegio che il IC non potesse fondatamente invocare l'ignoranza incolpevole della legge penale, avendo svolto le funzioni di amministratore per un tempo prolungato. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente ribadisce di avere senza colpa ignorato il precetto normativo, avendo acconsentito ad assumere la qualifica di socio accomandatario per fare un favore a un amico;
si richiama ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988. Col secondo motivo il IC denuncia l'errore materiale dal quale è dipesa l'entità della condanna, stante l'omessa applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.. Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi in ordine al primo motivo, che si rivela privo di fondamento alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui l'inevitabilità dell'errore su legge penale o la pretesa buona fede, in base alla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il predetto errore è inevitabile: sicché esiste sempre un obbligo incombente su chi svolge attività in un determinato settore di informarsi con molta diligenza sulla normativa esistente (Cass. 16 gennaio 1996 n. 1797, Lombardi). Siffatto principio, riaffermato anche più recentemente con la sentenza n. 22813 del 15 aprile 2004 (ric. Ferri), è pianamente applicabile al caso di specie;
infatti il IC, accettando di assumere la qualità di socio accomandatario in una società in accomandita semplice, ha anche preso su di sè gli obblighi connessi a tale attività, della cui conoscenza si è conseguentemente onerato: onde non gli è consentito, quali che siano state le ragioni che lo hanno indotto ad accettare l'incarico, addurre l'ignoranza del precetto penale a scusante della propria condotta omissiva.
È invece fondato il secondo motivo, chiaramente emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata l'omessa applicazione - evidentemente per una dimenticanza - della diminuente di cui all'art.442 c.p.p., comma 2, cui l'imputato aveva diritto per essere stato ammesso al rito abbreviato dal giudice del dibattimento con ordinanza del giorno 8 giugno 2004. La sentenza deve essere, conseguentemente, annullata in parte qua;
non occorre disporre il rinvio ad altro giudice, potendosi emendare l'omissione in questa sede: applicata, dunque, alla pena irrogata dalla Corte d'Appello (mesi otto di reclusione) la riduzione di un terzo, si ottiene il risultato di mesi cinque e giorni dieci.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008