Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
onorari del giudizio di cassazione, in favore della Ban- ca San OL IM SP, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
: Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale e condanna il ricorrente prin- cipale FINS PES s.p.a. al pagamento in favore del resi- ' stente San OL IM SP di spese ed onorari di que- sto giudizio di cassazione, che liquida in euro 100,00 per spese ed in euro 3500,00 per onorari. ROMA 21 NOVEMBRE 2002 Il preffidente o LI Iyrelatore G.B.Petti Apple Julian for Behn IU _ CANCELLIERE C1 CE IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 MAG/2003 IL CANCELLIERE C1 CE IS CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29/7/2003 serie 4 al n. 28024 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricot Į Sanpaolo IM Albo Gtuppi Bancarin. 1025.6 ), con sede in Torino, in persona del procuratore Davide Maero- Responsabile della Consulenza e Contenzioso Filiali, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale - nonchè
contro
FINSPES SPA, CAMPITELLO 2000 SPA;
- intimati- avverso la sentenza n. 2213/00 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 25/5/2000 depositata il 22/06/00; RG.1650/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni IS PETTI;
udito l'Avvocato GUIDO ORLANDO ( per delega Avv. Natoli Giorgio ); udito l'Avvocato FERRI GIANCARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Un breve antefatto consente una migliore compren- 2 M sione delle vicende processuali.Nel corso del 1992 la società Ge.Tour s.r.l. e AN Principio acquistava- no in Sorrento l'Albergo Cristiana dalla società Cam- pitello 2000 SP;
il pagamento del residuo del prezzo di acquisto veniva garantito con fideiussione bancaria , con clausola dalla Banca Nazionale delle assicurazioni "a prima richiesta e senza eccezioni e dalla società " FINSPES s.p.a. con altra fideiussione scritta. Persistendo l'inadempimento degli acquirenti nel pagamento del prezzo, la creditrice AM s.p.a. otteneva dal Tribunale di Roma emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di 90 milioni oltre interessi, nei confronti della Banca na- zionale delle comunicazioni (oggi incorporata nello Istituto di San OL che è costituito in giudizio). Tanto premesso si comprendono le vicende proces- suali : la Banca ingiunta proponeva opposizione dedu- cendo la estinzione della fideiussione propria, avendo il con fideiussore Finspes restituito alla Banca dichiarazione fideiussoria sotto- l'originale della scritta dalla Banca;
tale effetto estintivo sarebbe stato implicitamente accettati dalla creditrice Campi- tello. Si costituiva la società AM e contestava il fondamento dell'opposizione e l'asserita estinzione di 3 quella prestata dalla Banca. Interveniva in giudizio la Finspes, altro fideiussore, sostenendo di aver rilasciato una con fideiussione, nel corso di trattative non con- cluse, con la AM , circa lo acquisto della ge- stione alberghiera, dirette alla librazione dei debito- ri (acquirenti) originari. Fideiussione da ritenersi inefficace in quanto condizionata al perfezionamento delle trattative. La causa era documentalmente istruita e decisa con sen- tenza del Tribunale di Roma del 19 maggio 1997; il tri- bunale rigettava l'opposizione della Banca ma accoglie- va la domanda di manleva nei confronti del fideiussore intervenuto. Contro la decisione proponevano appello sia la Banca che il fideiussore intervenuto, chiedendone la ri- forma;
resisteva la società AM. Con sentenza del 22 giugno 2000 la Corte di appello di Roma così decideva : rigetta gli appelli e condanna le appellanti alle spese del grado di favore della AM;
compensa le spese tra la Banca e la Fin- spes. Contro la decisione hanno proposto: ricorso princi- pale la Finspes, affidato a due motivi di censura illu- strati da memoria;
ricorso incidentale condizionato la Banca;
la società AM non ha svolto difese. I 4 ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso principale non merita accoglimen- to, restando assorbito quello incidentale condizionato ,per le seguenti considerazioni. Precede l'esame del ricorso principale. A ESAME DEL RICORSO FINSPES. Preliminarmente si rileva che la Finspes, quale con fideiussore condannato in manleva verso la Banca non ha impugnato tale punto della decisione, che costi- tuisce cosa giudicata interna. $ NEL PRIMO MOTIVO la società deduce l'error in iu- dicando per avere la Corte di appello ritenuta valida la transazione tra la società e la Campiello, mentre di essa non vi era prova scritta ( art.1967 c.c.), né la prova del mandato a favore dei professionisti che con- dussero le trattative.La AM ricevette soltanto una copia sottoscritta della fideiussione predisposta dalla società, sotto condizione dell'utile risultato delle trattative, era dunque la fideiussione un nego- zio sottoscritto a condizione risolutiva. Il motivo è infondato e non attiene a punto decisi- In vero la Corte di appello (ff 8 e 9 della motiva- vo. zione) ha esaminato l'atto scritto della fideiussione resa dalla società nelle forme di legge (art.1936 e SS 5 M c. civ.) e l'ha ritenuta valida: dall'atto scritto non appare alcun riferimento condizionante l'efficacia del- la garanzia alla esistenza di un rapporto sottostante tra la società ed il debitore garantito. La prova di ta- le rapporto e della sottostante efficacia condizionata non risulta validamente data e tale valutazione, com- piuta dai giudici del riesame, è in fatto ed insindaca- bile in questa sede, risultando congruamente motivata. NEL SECONDO MOTIVO si specifica ulteriormente l'error in iudicando sotto il profilo che sarebbe stato sottovalutato il collegamento tra garanzia fideiusso- ria e trattative. In senso contrario si osserva che ta- le collegamento è stato escluso dai giudici del merito (v.ff 6 della motivazione) con una valutazione in fatto congruamente motivata. Il ricorso è dunque da rigetta- re. B.ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DELLA BANCA. La Banca insiste, nel caso di accoglimento del ri- corso principale, nella tesi della avvenuta estinzione della propria fideiussione bancaria. Il ricorso, condizionato, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale. Al rigetto del ricorso principale segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese ed 6 M onorari del giudizio di cassazione, in favore della Ban- ca San OL IM SP, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale e condanna il ricorrente prin- cipale FINSPES s.p.a. al pagamento in favore del resi- stente San OL IM SP , di spese ed onorari di que- sto giudizio di cassazione, che liquida in eu ro 100,00 per spese ed in euro 3500,00 per onorari. ROMA 21 NOVEMBRE 2002 Il preffidente & LI Il relatore G.B.Petti Sehr 14 IL CANCELLIERE C1 CE IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 MAG 2003MAG/2003 IL CANCELLIERE C1 CE Bajtista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29/7/2003 serie 4 al n. 280241 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricct 7