Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di normativa urbanistica, la realizzazione di un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto costituisce un'ipotesi di utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative ed è soggetta al rilascio della concessione indipendentemente dal fatto che sia costituito o meno da una struttura muraria, in quanto l'elemento decisivo per affermare la rilevanza urbanistica di un'opera non è la sua inamovibilità, bensì la sua destinazione durevole ad una funzione di insediamento nel territorio con carattere di stabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2000, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 25/01/2000
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere N. 354
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere N. 29042/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RO LI, nato il [...] a [...], 2. GA DO, nato il [...] a [...],
indagati per i reati p. e p. dagli artt. 20 lett. c) L. 1985 n. 47 e 1 sexies L. 1985 n. 431,
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di La Spezia 18 giugno 1999 n. 35, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 21 maggio 1999 dal G.I.P. della Pretura di La Spezia, avente ad oggetto pontile galleggiante sito in località Olivo di Portovenere in via di realizzazione mediante posizionamento di moduli galleggianti perpendicolari alla passeggiata lungomare AL Moro, da collegarsi ad altri moduli galleggianti a formare una "T", il tutto per metri lineari 90.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Carmine DI ZENZO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di La Spezia 18 giugno 1999 n. 35 con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un pontile galleggiante in corso di realizzazione da parte del Comitato Ormeggi Porto Venere in località Olivo di Portovenere, emesso il 21 maggio 1999 dal G.I.P. della Pretura di La Spezia - BE OD e AL GA hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
Il Comune di Portovenere non ha potere pianificatorio di carattere urbanistico sul mare, che spetta all'autorità marittima e il carico urbanistico sul territorio non è comunque alterato perché al pontile sarà ormeggiato lo stesso numero di imbarcazioni in quanto si eseguirà la mera sostituzione degli ormeggi preesistenti;
in ogni caso, trattandosi di un pontile galleggiante, senza volumi e senza strutture murarie sulla terraferma, il regime non può essere che quello autorizzatorio, correttamente applicato dal Comune di Portovenere;
2. Violazione del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, in quanto si tratta di semplici punti di ormeggio, cioè di strutture nautiche minori, senza rilevante incidenza sugli assetti pianificatori territoriali e ambientali;
3. Nel caso concreto la differenza fra autorizzazione e concessione è solo nominale in quanto la procedura seguita è la stessa, anche perché l'intervento è senza volume e non vi sono oneri di urbanizzazione da pagare;
4. Nella specie o vi è ignoranza scusabile o manca comunque l'elemento soggettivo, non solo sotto il profilo del dolo, ma anche della colpa perché l'opera è stata eseguita in conformità alla richiesta, confidando sulla legittimità degli atti: pertanto, se non c'è reo non può esserci neppure reato;
5. L'opera è stata realizzata a seguito e in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Portovenere, che alla scadenza della concessione demaniale sarà definitivamente acquisita dallo Stato, per cui, trattandosi di intervento realizzato dal privato per conto della P.A., non occorreva concessione;
6. Non sussiste la violazione dell'art. 1 sexies L. 1985 n. 431 perché la tutela riguarda unicamente la zona compresa tra la battigia e il territorio retrostante sino a m. 300, nella quale non è compreso il pontile.
Con il primo motivo d'impugnazione si ripropone il problema dell'applicazione della disciplina urbanistica nelle zone comprese nel demanio marittimo, sostenendo la competenza esclusiva dell'autorità marittima a rilasciare le specifiche concessioni e autorizzazione all'uso dei beni demaniali e la carenza del potere del sindaco di pianificare l'utilizzazione urbanistica nelle aree demaniali costiere.
La tesi sostenuta dai ricorrenti è sicuramente errata. In primo luogo bisogna aver presente che la realizzazione di un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto costituisce un'ipotesi di utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, le cui funzioni amministrative corrispondenti sono state delegate alle regioni a statuto ordinario dall'art. 59 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; e che le regioni, secondo quanto dispone l'art. 1 c. 1 L. 28 febbraio 1985 n. 47, emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica e edilizia e di sanzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge citata, che ha funzione di legge-quadro, anche nel settore del recupero urbanistico di insediamenti abusivi.
D'altra parte, anche fuori dall'ipotesi della delega, la regola della preventiva concessione del sindaco per le opere che devono essere realizzate in zona demaniale marittima non è derogata dalle disposizioni degli artt. 55 e 1161 cod. nav., che non sono norme speciali rispetto a quelle urbanistiche, per cui l'autorizzazione del capo di compartimento e la concessione del sindaco devono essere entrambe necessariamente rilasciate (Cass., Sez. III, 25 gennaio 1985 n. 4539, ric. Stanisci;
id., 13 marzo 1984 n. 5183, ric. Palomba). Il quadro normativo cosi delineato smentisce la tesi dei ricorrenti, che peraltro è in formale contrasto con la statuizione dell'art. 14 L. 1985 n. 47, il quale prevede espressamente che l'esecuzione da parte di privati di opere su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici è soggetta a concessione a edificare e attribuisce al sindaco il potere di ordinare la demolizione e la remissione in pristino dello stato dei luoghi, procedendo direttamente, previa diffida all'autore dell'abuso, a eseguire il provvedimento a spese di quest'ultimo.
D'altra parte, per il combinato disposto degli artt. 4 e 5 L. 1985 n. 47 in relazione all'art. 81 D.P.R. 1977 n. 616 pure le opere eseguite dalle amministrazioni statali sono soggette al regime concessorio, anche se i provvedimenti del sindaco sono adottati, su sua denuncia, dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa col presidente della giunta regionale (Cass., Sez. III, 6 maggio 1994 n. 5326, ric. Alzetta). E tanto basta a dimostrare l'infondatezza dell'asserzione, contenuta nel quinto motivo di ricorso, che, essendo il pontile un intervento svolto dal privato per conto della P.A., non sarebbe per questo soggetto a concessione.
Altrettanto infondate sono le argomentazioni del ricorrente in ordine alla natura e alla rilevanza dell'opera sotto il profilo urbanistico e ambientale.
Infatti, la realizzazione di un pontile per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto in luogo della preesistente catenaria costituisce esecuzione di un'opera diversa da quella originaria per dimensioni e caratteristiche funzionali, sulle quali non incide la circostanza che il numero degli ormeggi resti invariato. Peraltro, il fatto che il pontile non abbia strutture murarie sul litorale non ha alcun rilievo in presenza del collegamento stabile assicurato mediante l'agganciamento ad altri pontili galleggianti, a loro volta collegati con la terra ferma.
In realtà, il pontile, cosi come ogni altra opera urbanisticamente rilevante in quanto dotata di consistenza, e stabilità, è soggetto a concessione indipendentemente dal fatto che sia costituito o meno da una struttura muraria, perché l'elemento che decide della rilevanza urbanistica non è l'inamovibilità dell'opera in sè, bensì la sua destinazione durevole ad una funzione di insediamento nel territorio con carattere di stabilità (Cass., Sez. III, 6 maggio 1994 n. 5326, ric. Alzetta, con la quale si è ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47 in relazione all'ipotesi di installazione di un pontone galleggiante nello spazio acqueo del territorio del comune di Venezia), secondo la corretta distinzione fra l'attività edilizia, che riguarda l'edificazione, e quella urbanistica, che si esprime nel concetto più ampio di realizzazione e controllo della corretta esecuzione degli insediamenti umani, vale a dire della correttezza dell'utilizzazione del territorio per finalità sociali di carattere generale, sia economiche che culturali (Cass., Sez. U, 21 dicembre 1993 n. 11635, ric. Borgia). La rilevanza urbanistica dell'opera ricollegata alla sua dimensione funzionale involge il concetto di territorio, inteso non come supporto inerte dell'attività edificatoria, bensì come elemento di sintesi di un complesso di risorse ambientali, inserito dinamicamente nel processo dell'insediamento umano e, come tale, punto di incidenza di una serie di operazioni di trasformazione e di utilizzazione in funzione delle molteplici esigenze della presenza e della vita umana Cass., Sez. U., 19 giugno 1996 n. 15, ric. P.M. in proc. Monterisi).
Nella specie, il pontile è parte integrante del territorio, al quale è collegato funzionalmente nel contesto dell'utilizzazione propria dell'insediamento, per cui anche in punto di fatto non è possibile sostenere che sia sottratto alla pianificazione urbanistica. Per la stessa ragione non è sostenibile la tesi, opposta nel sesto motivo d'impugnazione e, in verità, assolutamente speciosa, che il pontile esorbita dalla previsione dell'art. 1 sexies L. 1985 n. 431 per il fatto di essere situato sul mare e di non essere quindi compreso nello spazio tra la battigia ed il limite di trecento metri nel territorio retrostante, sicché il suddetto motivo si rivela manifestamente infondato e perciò inammissibile. È appena il caso di rilevare che, ove pure non fosse configurabile il reato ambientale, il sequestro sarebbe comunque riferibile al reato concorrente previsto dall'art. 20 lett. b) della legge urbanistica. D'altronde, gli argomenti della mera sostituzione di ormeggi preesistenti senza aumento del carico urbanistico, e della mancanza di volumi e di strutture murarie sulla terra ferma non possono neppure essere invocati per sostenere la tesi della soggezione al regime autorizzatorio in luogo del regime concessorio. La tesi è infatti smentita dalla diversità, già rilevata, di natura e di consistenza dell'opera realizzata (il pontile) rispetto a quella preesistente (una semplice catenaria), perché la sostituzione possa ricondursi a un'ipotesi di mera manutenzione straordinaria (art. 48 L. 5 agosto 1978 n. 457). Pertanto anche la deduzione avanzata col terzo motivo d'impugnazione, per cui la differenza fra concessione e autorizzazione sarebbe puramente nominale in quanto l'intervento sarebbe senza volumi e non vi sarebbero oneri di urbanizzazione da pagare, appare del tutto arbitraria e incongrua rispetto alla situazione reale.
Nè soccorre in tal senso il richiamo, contenuto nel terzo motivo di ricorso, al regolamento emanato con D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 ai sensi dell'art. 20 c. 8 L. 15 marzo 1997 n. 59, perché le definizioni contenute nell'art. 2 di tale regolamento, riguardando le strutture destinate alla nautica da diporto distinte in porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio, hanno base e funzione puramente tecnica e non sono immediatamente trasponibili, nè giuridicamente ne' di fatto, nel settore dell'urbanistica. Si tratta, infatti, di definizioni generiche, ciascuna delle quali raggruppa sotto l'aspetto funzionale strutture di dimensioni diverse, per cui il punto di ormeggio, contrapposto al porto e all'approdo, viene a comprendere opere di diversa consistenza, che, seppure sono le più modeste nel quadro delle strutture della nautica da diporto, non sono necessariamente di scarso peso sul piano dell'insediamento e, quindi, senza significato in relazione alla pianificazione urbanistica, che guarda non già alle dimensioni, ma all'incidenza delle opere sull'utilizzazione del territorio. In particolare, pontile e catenaria, classificabili entrambi come punti di ormeggio, sono opere di dimensioni e consistenza diverse e perciò di differente rilevanza per l'aspetto urbanistico.
Con il quarto motivo d'impugnazione si eccepisce l'ignoranza scusabile e la carenza dell'elemento psicologico, il cui esame è precluso in questa sede, nella quale l'oggetto del giudizio riguarda l'oggettiva legittimità dell'opera realizzata. La discrasia tra la richiesta e i limiti del giudizio di legittimità in questa materia si traduce nell'inammissibilità del motivo sotto il profilo processuale.
I risultati dell'analisi svolta conducono alla decisione di rigetto del ricorso. Occorre, tuttavia, prendere atto che, condividendo le conclusioni cui si è qui pervenuti in merito alla qualificazione dell'opera e alla sua rilevanza sotto il profilo urbanistico e ambientale, il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici della Liguria con provvedimento del 29 giugno 1999 ha annullato l'autorizzazione n. 2540, rilasciata il 7 gennaio 1999 dal Comune di Porto Venere alla Società Comitato Ormeggi Porto Venere ai sensi dell'art. 7 L. 1939 n. 1497 per la realizzazione del pontile in oggetto, ritenendola illegittima per incompetenza del sindaco a rilasciarla in quanto, riguardando la realizzazione di strutture che si configurano almeno in parte come permanenti, la relativa autorizzazione è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Il suddetto provvedimento, togliendo validità giuridica all'autorizzazione del sindaco, consacra definitivamente l'illegittimità del manufatto.
Pertanto la permanenza del sequestro preventivo del pontile, non più formalmente legittimo dal punto di vista amministrativo, non appare più giustificata dalla necessità di impedire che si possano protrarre o aggravare le conseguenze dei reati per cui si procede ovvero agevolarne la commissione di altri.
Pertanto il provvedimento impugnato dev'essere annullato senza rinvio con restituzione del pontile sequestrato.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone restituirsi quanto in sequestro all'avente diritto.
Manda alla Cancelleria per gl'incombenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000