Sentenza 20 novembre 2000
Massime • 1
Per la realizzazione di un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, ancorato al fondo marino mediante catene legate a corpi morti in calcestruzzo armato e collegato mediante passerelle fissate da opere murarie in cemento, non è sufficiente il rilascio della semplice autorizzazione comunale, ma è necessaria una vera e propria concessione edilizia, trattandosi di opera non precaria, ma stabile, che incide in modo rilevante sull'assetto paesistico del territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2000, n. 8920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8920 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANNA Presidente del 20/11/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 6622
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIANRA RIGGIO " N. 022451/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AR SA N. il 30/09/1928
2) SO RL N. il 30/10/1949
3) NI ZO N. il 20/04/1948
4) NA AN N. il 05/10/1962
5) COLAN RA N. il 12/01/1947
6) MM TT N. il 17/01/1941
avverso ORDINANZA del 06/05/2000 TRIB. LIBERTÀ di LA SPEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Dott. Gennaro Antonino Abbate, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Considerato in fatto e in diritto
Nel corso del procedimento penale n. 1794/99 - relativo a indagini svolte per i reati previsti dall'art. 20 lett. c) L. 47/1985 e dall'art. 1161 codice della navigazione nei confronti di RO AL, LA CA, GL RE, NA AN, CO FR e MI RI, il primo Presidente, il secondo Vicepresidente e gli altri tutti componenti del consiglio direttivo del consorzio di associazioni denominato "Assovelapalmaria" - a seguito di richiesta del Pubblico Ministero, con ordinanza 13/4/1999 il G.I.P. della Pretura di La Spezia disponeva sequestro preventivo "di due pontili galleggianti ed accessori con relativi corpi morti di ancoraggio, catene e passerelle, siti in località Terrizzo dell'isola Palmaria di Portovenere, nonché tubazioni per forniture di acqua ed energia elettrica e allacciamenti relativi a servizio delle colonnine di erogazione".
A seguito di richiesta di riesame, con ordinanza 29/4/1999 il Tribunale di La Spezia confermava il disposto sequestro, ma a seguito di ricorso tale ordinanza veniva annullata con sentenza n. 484 del 25/1/2000 della Corte di Cassazione, che rinviava al giudice di merito per nuovo esame al fine di verificare: a) se l'opera realizzata sia difforme o "più invasiva" rispetto a quella autorizzata;
b) se la stessa necessiti di concessione;
c) se a tale provvedimento possa essere equiparato quello autorizzatorio rilasciato dall'autorità comunale;
d) se sussista il "fumus" dell'illecito contravvenzionale dell'art. 1161 cod. nav.. Con ordinanza 6/5/2000 il Tribunale di La Spezia, giudicando a seguito di rinvio, confermava l'ordinanza di sequestro preventivo, osservando in particolare che le opere realizzate dal consorzio, per la loro rilevanza e stabilità, necessitavano della concessione edilizia, di guisa che, non essendo sufficiente la semplice autorizzazione rilasciata dal Comune di Portovenere e ricorrendo il "fumus" in relazione ai reati ipotizzati, il disposto sequestro doveva ritenersi legittimo.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 321 c.p.p., 20 lett. c) L. 47/1985 e 1161 cod. nav., deducendo da un lato che il Tribunale non aveva considerato che il pontile galleggiante in esame, per la sua precarietà e per la sua modesta consistenza, non necessitava della concessione edilizia, e rilevando dall'altro che, comunque, le opere erano state realizzate in conformità della autorizzazione rilasciata dal Comune di Portovenere, tanto più che sul punto, oggetto della sentenza di rinvio, il giudice di merito aveva omesso ogni pronuncia. D'altra parte, attesa la conformità dell'opera alla autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo i difensori nella fattispecie non erano ravvisabili gli estremi dei reati ipotizzati per la mancanza dell'elemento psicologico. Inoltre i difensori hanno lamentato la violazione dell'art. 627 c.p.p., in quanto il giudice di merito si era pronunciato su di un punto non oggetto di rinvio riguardante la validità o meno dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, ipotizzando in tal modo la sussistenza del reato diverso previsto dall'art. 20 lett. a) L. 47/1985. Infine i difensori, anche richiamando la normativa urbanistica vigente, hanno evidenziato che il Comune era competente a rilasciare tale tipo di autorizzazione senza necessità del parere della Soprintendenza, che peraltro aveva confermato, la compatibilità ambientale dell'intervento con riferimento anche al piano paesistico.
I ricorsi non meritano accoglimento.
Va premesso che, come risulta dal provvedimento impugnato, l'opera autorizzata dal comune di Portovenere comprende due pontili galleggianti per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza pari a m. 67 il primo ed a m. 18 il secondo, ancorati al fondo marino mediante catene legate a corpi morti in calcestruzzo armato;
collegamento mediante passerelle, dotato di opere murarie per il fissaggio, per l'accesso ai pontili;
costruzione di colonnine per servizi di acqua e luce;
costruzione di una piastra di cemento infissa al suolo per l'appoggio delle passerelle di accesso;
illuminazione di tutta l'area portuale.
Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale, in risposta ai quesiti contenuti nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, ha giustamente ritenuto che per le opere realizzate dai ricorrenti non è sufficiente il rilascio della semplice autorizzazione comunale, ma è necessaria una vera e propria concessione edilizia, trattandosi di opere non precarie, ma stabili, che incidono in modo rilevante sull'assetto paesistico del territorio specie per la parte relativa agli impianti di ancoraggio e di collegamento con la terra ferma ed ai servizi di acqua e luce, necessari per il funzionamento dell'intero complesso. Infatti tali infrastrutture, attesa la loro rilevanza anche in relazione allo spazio di territorio occupato, non possono considerarsi di minima entità o di carattere precario, di guisa che la realizzazione delle stesse, comportando una trasformazione del territorio, richiede il rilascio della concessione edilizia.
Nè può ritenersi, come sostenuto dai ricorrenti, che l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Portovenere possa qualificarsi come atto equipollente alla concessione edilizia. Infatti, come giustamente rilevato dal Tribunale, detto provvedimento è stato rilasciato senza l'autorizzazione paesistico-ambientale della Provincia ed è privo del S.U.A. preventivo, di guisa che lo stesso - anche senza tenere conto del "nomen iuris", con il quale detto atto è stato denominato - non può considerarsi equipollente alla concessione, mancando i requisiti richiesti dal P.R.G. per il rilascio di tale provvedimento.
Pertanto nel caso di specie, trattandosi di realizzazione di infrastrutture per le quali è necessario il rilascio della concessione edilizia, ricorre indubbiamente il "fumus commissi delicti" in relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 20 lett. c) L. 47/1985. Tale "fumus" ricorre anche in relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 1161 cod. nav. per l'arbitraria occupazione di spazio del demanio marittimo, tenuto conto che la stessa Autorità Marittima, nel rilasciare l'autorizzazione, aveva subordinato l'inizio dei lavori al rilascio della concessione edilizia comunale, che invece non è mai stata rilasciata, non potendosi ritenere l'equipollenza del provvedimento comunale alla concessione edilizia.
Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla mancata valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico, è sufficiente osservare che tale questione allo stato non è rilevante. Infatti in tema di sequestro preventivo - a differenza dell'art. 273 c.p.p. riguardante l'adozione di una misura cautelare personale - non è richiesta la presenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma è sufficiente un "fumus" in merito alla sussistenza degli estremi di reato in astratto ipotizzato nel senso che il fatto riferibile all'indagato, sulla base degli elementi acquisiti, possa integrare gli elementi costitutivi di una figura astratta di reato in relazione al quale si ravvisi la necessità di limitare la disponibilità di un bene, onde evitare l'aggravamento o il protrarsi di conseguenze dannose del reato ipotizzato (Cass. Sez. Un. 14/12/1994 proc. Benigno;
Cass. sez. 1^, n. 4154/92, rv. 192370; Cass. sez. 5^, n. 1064/92, rv. 190425; Cass. sez. 3^, n. 1298/92, rv. 191819). Pertanto nel caso di specie, trattandosi di procedimento incidentale di natura cautelare reale, compito del giudice di merito è solo quello di verificare la sussistenza degli estremi di reato in astratto ipotizzato, rimandando al giudice della cognizione l'accertamento degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo materiale e psichico.
Infine è appena il caso di rilevare che il Tribunale non ha pronunciato "ultra petita", in quanto si è limitato all'esame delle questioni poste con la sentenza di annullamento con rinvio in relazione ai reati previsti dagli artt. 20 lett. C) L. 47/1985 e 1161 cod. nav.. Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, i ricorsi devono essere rigettati con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt, 127/606/616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001