Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14740 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.mi igg4740 SEZIONE LAVORO Lavoro Dott. Vincenzo Presidente R.G.N. 7411/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 34394 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.12/06/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LI IA RO, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI i CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CIVITELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IMPRESA RAMBELLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DE RUGGIERI, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato ATTILIO MINZIONI, 2797 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 3451/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/03/99 - R.G.N. 659/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DE RUGGIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità -2- 1 7411/00 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 27.11.1997 IA RO Cadelli conveniva in giudizio avanti al Pretore di Milano la SOC. Rambelli s.p.a. chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatole il 15 ottobre 1993 al termine della procedura di mobilità, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio il Pretore, con sentenza n. 1586 del 30.4.1998, dichiarava inammissibile il ricorso. A seguito di impugnazione della lavoratrice il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3451 del 31.3.1999, dichiarava la litispendenza della causa con altra in precedenza promossa dalla stessa appellante contro la società Rambelli, decisa dal medesimo Tribunale con sentenza n. 12194 del 1997, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 12320/98 R.G. Avverso questa sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso con tre motivi. La SOC. Rambelli resiste conper cassazione controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 2909 cod. civ. e 337 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando la litispendenza, ha disatteso il giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 12194/97 perché, mentre quest'ultima sentenza aveva stabilito che la domanda relativa alla illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991 era inammissibile 2 perché proposta per la prima volta in appello, la sentenza ora impugnata ha invece affermato che tale domanda era già contenuta nel precedente giudizio;
in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto sospendere la causa ex art. 337 c.p.c poiché nel presente giudizio era stata invocata l'autorità di altra sentenza oggetto di impugnazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 39 c.p.c., la ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare la litispendenza tra la causa pendente in cassazione al n. 12320/98 R.G. e la presente, poiché le due cause sono strutturalmente diverse, contenendo la seconda la proposizione di una domanda non contenuta nel primo giudizio, anche sulla Don base di quanto stabilito dallo stesso Tribunale con sentenza n. 12194/97. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 4 legge n. 223 del 1991 e degli articoli 437 e 420 c.p.c., la ricorrente deduce la illegittimità del subito licenziamento sia perché la società avrebbe omesso di comunicare all'Ufficio del lavoro le modalità precise con le quali sarebbero stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, sia perché avrebbe assunto una nuova dipendente nelle stesse mansioni di contabile in precedenza assegnate alla licenziata. In controricorso la società ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto, contro la sentenza del Tribunale che si era limitata a dichiarare la litispendenza, la lavoratrice, ai sensi degli articoli 42 e 47, avrebbe dovuto proporre istanza di regolamento di competenza nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L'eccezione è fondata. 3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le sentenze che decidono sulla sola questione della litispendenza sono equiparate, agli effetti della disciplina del regolamento necessario di competenza, a quelle aventi ad oggetto la competenza in senso stretto, per espressa previsione dell'art. 42 c.p.c., e quindi possono essere impugnate solo con il regolamento di competenza;
tale regola, ha precisato la Corte, applicazione anche con riferimento alle sentenze trova pronunciate in grado di appello, con convertibilità del ricorso ordinario per cassazione contro di esse proposto in regolamento di competenza solo qualora siano stati osservati i relativi requisiti di forma e di sostanza ed in particolare il termine per la notificazione (Cass. n. 10606 del 1995). Nella specie il ricorso ordinario per cassazione risulta notificato alla controparte il 28.3.2000, a distanza di un anno dal deposito della sentenza del Tribunale di Milano, avvenuta in data 31.3.1999, e non è quindi convertibile in regolamento di competenza. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore della società intimata delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in oltre ad euro duemila pereuro 10.50 onorari. Così deciso in Roma il 12 giugno 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Vincenzo Diles Фротив Дербен % ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 11-3-73 N. 533 oggi, b9