Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2004, n. 23016
CASS
Sentenza 31 marzo 2004

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Massime2

Le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia "erga omnes", a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata sollevata, nel senso che quest'ultimo non può interpretare la disposizione impugnata attribuendole il significato ritenuto dal giudice delle leggi incompatibile con la Costituzione, pur essendogli consentito scegliere altre soluzioni ermeneutiche che, quantunque non coincidenti con quella della decisione interpretativa, non collidano con norme e principi costituzionali, mentre negli altri procedimenti il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia quella disposizione, sempre che il risultato ermeneutico risulti adeguato ai principi espressi nella Costituzione. (Nell'occasione la Corte ha chiarito che le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale rivestono per il giudice solo il valore di un precedente autorevole, sempre che siano sorrette da argomentazioni persuasive, tali da indurlo, nell'esercizio delle sue autonome funzioni, a condividerne il contenuto e a farlo proprio, non essendo sufficiente la semplice qualificazione, da parte del giudice delle leggi, di una determinata interpretazione come costituzionalmente obbligata e l'unica compatibile con le norme della Carta fondamentale a imporne l'osservanza al giudice stesso, essendo quest'ultimo tenuto autonomamente a verificare, con l'uso di tutti gli strumenti ermeneutici attribuitigli, se la disposizione impugnata possa realmente assumere il significato e la portata attribuitile dalla Corte costituzionale).

In tema di durata della custodia cautelare, quando ha luogo il regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell'imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto degli artt. 303, comma secondo, e 304, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad imputato di reato punito con pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni, in custodia cautelare in carcere dal 23 novembre 1999, rinviato a giudizio una prima volta il 9 novembre 2000 con decreto dichiarato nullo il 14 marzo 2001 e nuovamente rinviato a giudizio con decreto 17 ottobre 2001, il quale assumeva che la scadenza del doppio del termine di fase dovesse essere fissata a tre anni dall'esecuzione della misura e cioè al 23 novembre 2002. La Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che nel computo del doppio del termine della fase in corso, di dibattimento di primo grado, si dovesse tenere conto, oltre che del periodo successivo al 17 ottobre 2001, anche dei quattro mesi e cinque giorni intercorrenti tra il primo decreto di rinvio a giudizio e la declaratoria della sua nullità che aveva fatto regredire il procedimento, con la conseguenza che i tre anni sarebbero scaduti il 12 giugno 2004). (V. Corte cost., 18 luglio 1998 n. 292; 19 novembre 1999 n. 429; 8 giugno 2000 n. 214; 15 novembre 2000 n. 529; 15 luglio 2003 n. 243; 27 ottobre 2003 n. 335; 24 gennaio 2004 n. 335).

Commentari2

  • 1E' sempre incompatibile il giudice che abbia deliberato provvedimenti
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Solo poche battute di presentazione per non ritardare la pubblicazione di una importante sentenza della Corte costituzionale in materia di incompatibilità nel processo penale. La sentenza è fondamentale anzitutto per la rilevanza pratica della regola enunciata: il giudice del rito direttissimo che abbia rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e quella di applicazione della misura cautelare personale, ed abbia di conseguenza restituito gli atti al pubblico ministero, è incompatibile in ordine alla celebrazione del nuovo giudizio che la parte pubblica proponga, per gli stessi fatti, mediante citazione diretta. 2. È noto, e viene ricordato nella stessa sentenza qui in commento, …

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  • 2Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2004, n. 23016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23016
Data del deposito : 31 marzo 2004

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