Sentenza 20 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12221 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBL 22.21 /03 IN NOME DEL PO OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE тивно Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente- R.G.N. 11061/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere- 15177/01 Cron. 26103 Dott. LO PURCARO - Consigliere- Rep. 3255 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ua.24/02/03 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato _ _ ENRICO MOSCATI, che lo difende anche disgiuntamente GABRIELE CIPOLLONE, giusta delega in all'avvocato atti;
ricorrente
contro
LO LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANDONAI 41, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO AMICI, che 10: difende anche disgiuntamente 2003 all'avvocato VIERI TOLOMEI, giusta delega in atti;
controricorrente505 -1- nonchè
contro
AT IA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 15177/01 proposto da: AT MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso 10 studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO STIVANELLO GUSSONI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale LE FO;
- intimato avverso la sentenza n. 439/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II Civile, emessa il 07/12/99 e depositata il 09/03/00 (R.G. 1331/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giancarlo AMICI;
udito l'Avvocato Nicolò PAOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL LF chiedeva al presidente del tribunale di Venezia il sequestro conservativo dei beni di UL LO e AR RI fino alla concorrenza di lire 200.000.000, deducendo che i predetti non gli avevano restituito la somma (lire 140.000.000) che aveva loro mutuato e che vi era pericolo nel ritardo. Autorizzato ed eseguito il sequestro, il EL instaurava il giudizio di convalida e di merito, nel quale chiedeva la condanna del UL e della AR al : pagamento di lire 120.000.000. Si costituivano in giudizio i convenuti e si difendevano, contestando il debito e, in particolare, Brunná erasostenendo che nessun riconoscimento di esso contenuto nel documento posto a fondamento della domanda, Il tribunale, istruita la causa, rigettava la domanda;
il rigetto veniva confermato dalla corte di appello di Venezia con sentenza resa su gravame del EL. La corte ha considerato che il documento denominato “situazione finanziaria” è composto di sei facciate, di cui l'ultima è sottoscritta dai fratelli UL LO IC e le altre siglate dagli stessi;
che la circostanza che tutte le facciate siano sottoscritte о siglate da entrambi i fratelli induce a ritenere che in realtà il documento riguarda la situazione dell'intera famiglia che le risultanze probatorie non confortano in 1 alcun modo 1'assunto del EL, secondo cui, viceversa, il documento si riferisce, almeno nella prima pagina, alla situazione debitoria di UL LO;
che, anzi, la circostanza che la facciata reca la sottoscrizione di UL IC si spiega unicamente un suo personale debito verso il con la persistenza di EL;
che inoltre dalle deposizioni dei testi IN, VA e EP si evince che il EL I ha dichiarato a UL LO di non vantare alcun credito intesa a dimostrare che il verso di lui e la prova giorno, nel quale il EL avrebbe reso la dichiarazione si trovava a Francoforte, è irrilevante, здигний non avendo i testi precisato il giorno;
che è mancata, pertanto, la prova del credito per quanto concerne il UL e la prova è ancora più carente per quanto concerne la AR. Avverso tale sentenza il EL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
gli intimati hanno resistito con controricorso;
la AR ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo;
le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza a norma dell'art. 135 c.p.c., vanno riuniti. er Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia;
in particolare si sostiene 2 che la corte di merito 1) ha valutato in modo incompleto ed errato la deposizione del teste RA (non ha, infatti, considerato che il teste ha redatto materialmente il documento, dal quale risulta il debito, sicché è logico ritenere che fosse ben consapevole del suo contenuto); 2) proprio per questo ha affermato che non si potesse escludere che il debito fosse di UL IC;
circostanza, questa, contrastata dalle RA e del Castellati,deposizioni dello stesso dalle quali si evince che tale ultimo debito era stato Вдиний estinto prima;
3) sulla base delle deposizioni di IN e VA ha ritenuto che tre o quattro giorni prima della festa di S. GI (19.3) il EL ha riconosciuto di non vantare alcun credito verso il UL senza ammettere la prova testimoniale intesa a dimostrare che nei giorni in cui si sarebbe verificato il fatto il EL si trovava a Francoforte. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia ancora una volta omessa ed insufficiente motivazione per avere la corte di merito trascurato di valutare la deposizione del teste RA, dalla quale si evince la dovutezza della somma anche da parte della AR. I motivi vanno esaminati congiuntamente per connessione. Le censure che vengono in sostanza mosse alla corte di merito sono di non avere adeguatamente valutato la 3 deposizione del teste RA e di avere ipervalutato quella dei testi IN e VA senza neppure ammettere la prova testimoniale intesa a dimostrarne 1'inattendibilità. Le censure sono infondate sotto entrambi i profili. Per quanto concerne la deposizione del RA va rilevato che la corte l'ha esaminata in relazione alle altre emergenze processuali ed a conclusione dell'esame ha affermato che non vi è possibilità di stabilire se : tutte le sei facciate si riferiscano a debiti familiari o se, viceversa, la prima si riferisca a debiti propri di UL LO, esprimendo un giudizio di merito Bo mul correttamente e congruamente motivato. A questo ultimo proposito va rimarcato che la corte ha utilizzato l'argomento- insuperabile sul piano logico che, se si fosse trattato di debiti personali di UL LO, non vi sarebbe stata ragione che la prima facciata recasse, come tutte le altre, la sigla di entrambi i fratelli UL. Per quanto concerne i testi IN e VA va rilevato che la corte di merito ha mostrato di condividere il convincimento di attendibilità dei testi, emergente dalla sentenza di primo grado, e ha confermato il giudizio di irrilevanza della prova chiesta dal EL per contrastare le risultanze delle relative deposizioni, contenuto nella detta sentenza, motivando con la considerazione che i testi non hanno indicato con precisione in quale giorno il EL ha riconosciuto di non vantare alcun credito verso il UL, e pure sotto questo aspetto la motivazione regge ad ogni censura. La posizione della AR collegata e ilper cui, escluso dipendente da quella del UL, debito di questo, rimane escluso quello dell'altra. In conclusione, non è ravvisabile il denunciato vizio di omessa ed insufficiente motivazione;
vizio che, come va ribadito, ricorre tutte le volte che il giudice trascuri una circostanza obiettiva acquisita alla causa L tramite prova scritta od orale, idonea di per sé, qualora presa in considerazione, a condurre ad una decisione diversa (ex plurimis Cass. 14.12.2000, n. 15797). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato;
quello incidentale è condizionato e rimane assorbito;
si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
assorbito quello incidentale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 24.2.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente вобой свя Brun Длний DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 Oggi 2.0 AGO, 2003 CANCELLERE 01 NO BA TE PA 5