Sentenza 15 luglio 2011
Massime • 1
La partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata a procurare l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato può essere ritenuta anche in base alla commissione di un'unica ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, purché essa sia dimostrativa, con portata concludente, della sussistenza del vincolo associativo.
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere: non basta un solo episodio per provare la stabile partecipazione al sodalizio (Cass. Pen. n.34276/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto La partecipazione ad un'associazione per delinquere non può essere desunta da un singolo episodio criminoso se non è dimostrato che il ruolo dell'imputato e le modalità dell'azione rivelino una stabile intraneità al sodalizio. La condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p. richiede una motivazione specifica sulla non occasionalità dell'apporto e sulla consapevole adesione al programma associativo. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 10/10/2025, (ud. 10/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34276 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 giugno 2023 la Corte di appello di Messina, previa rideterminazione della pena inflitta in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.000 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2011, n. 41098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41098 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 15/07/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 889
Dott. CARTA Adriana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 17802/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA MA, N. IL 22/01/1970;
2) IL SE, N. IL 08/08/1973;
avverso la sentenza n. 367/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso perché sia dichiarato inammissibile il ricorso di RA TA e sia annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di HI US per essere il reato estinto per prescrizione.
udito il difensore di HI US avv. Di Paola Fabrizio. RILEVA IN FATTO
1.- Con sentenza in data 16 dicembre 2010 la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza 17 aprile 2008 con la quale il GIP della stessa sede giudiziaria aveva condannato, in esito a processo celebrato con il rito abbreviato, RA TA alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, e HI US alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed Euro 400,00 di ammenda, perché ritenuti responsabili: - la prima dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di associazione a delinquere e di concorso nel compimento, al fine di trame profitto, di atti diretti a procurare l'ingresso in Italia di donne di nazionalità romena in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998; - il secondo del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, per aver occupato alle proprie dipendenze la lavoratrice straniera Obreja Domenica, priva del permesso di soggiorno.
La corte territoriale riteneva infondate le impugnazioni degli imputati.
Riguardo alla posizione di RA TA la sua colpevolezza era dimostrata dalle risultanze probatorie costitute dalle intercettazioni telefoniche, dai servizi di osservazione della PG e dalle dichiarazioni rese dai coimputati, specificamente da IT EL RA nell'interrogatorio in data 5 dicembre 2005. Ugualmente comprovata la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 12, comma 3, sia sulla base delle conversazioni intercettate che in relazione allo specifico episodio verificato con il servizio di osservazione espletato il 21 agosto del 2005 che aveva consentito di verificare che all'atto della "consegna" di TR ZA AR al soggetto che aveva richiesto una badante erano presenti il titolare dell'agenzia "Euro Assistenza Privata", MA OV TA, IT EL RA e l'imputata. La colpevolezza di HI US era dimostrata: - dal contenuto dell'intercettazione telefonica del 26 agosto 2005, intercorsa tra l'imputato e il MA, nonché
dall'intercettazione di altra telefonata del 29 agosto successivo tra il MA e IT EL RA;
- dal servizio di osservazione del 29 agosto nel corso del quale l'imputato era stato visto recarsi all'agenzia del MA è poi uscirne in compagnia della cittadina romena che poi, poco dopo durante un controllo veniva identificata, mentre si trovava nella autovettura assieme all'HI, in Obreja Domenica;
- dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo stesso imputato.
I giudici di appello ritenevano irrilevanti la circostanza che le prestazioni di lavoro fossero a favore della madre dell'imputato e che il rapporto di lavoro non si fosse perfezionato.
2.- Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione l'avvocato Gugino Salvatore, difensore di RA TA, e l'avvocato Fabrizio Di Paola difensore di HI US. 2.1.- Nell'interesse di RA TA il ricorrente difensore eccepisce carenza ed illogicità della motivazione in quanto i giudici nell'affermare la partecipazione della imputata all'associazione finalizzata all'ingresso in Italia delle lavoratrici rumene hanno ipervalutato il rapporto tra la stessa e la IT EL, considerandolo sintomatico dell'accordo associativo. Ugualmente illogica e contraddittoria è la motivazione nella parte in cui i giudici hanno ritenuto che, per quanto le intercettazioni fossero avvenute in un tempo limitato, da esse fosse comunque ricavabile la costante partecipazione dell'imputata all'associazione, nonostante l'evidente contatto diretto con la sola IT EL;
uguale censura riguarda il ragionamento secondo il quale dalla conversazione tra il MA e la IT concernente il guadagno spettante all'imputata per una consegna di una badante, si inferiva una attività della imputata diretta a contribuire alla vita dell'associazione. 2.2.- Nell'interesse di HI US il ricorrente difensore deduce:
a) contraddittorietà e della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento al contenuto della conversazione telefonica del 26 agosto 2005, dalla quale se valutata nella sua interezza, come integralmente riportata in ricorso, emerge che l'imputato chiede solo chiarimenti sulla assunzione di una badante riguardo alla retribuzione, ai diritti di agenzia ed altro senza che emerga riferimento alcuno, neppure implicito o criptico, alla illegalità dell'operazione ed alla consapevolezza dell'imputato in ordine a tale profilo. Anzi proprio il riferimento ai diritti di agenzia con la parvenza di liceità che il MA aveva costruito in relazione all'attività della sua organizzazione, dovevano indurre a valutare in termini di non colpevolezza i dati dalla stessa ricavabili.
b) inosservanza e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 e vizio di motivazione con riguardo al perfezionamento del rapporto di lavoro in quanto il termine "occupa" adoperato dalla norma depone per una concreta assunzione del lavoratore straniero ai fini della realizzazione della fattispecie criminosa e ciò non è stato verificato. È emerso, infatti, che la lavoratrice straniera si è trattenuta nell'abitazione dalla madre dell'imputato per solo due giorni e ciò non comprova l'instaurazione di un rapporto di lavoro in mancanza di prova della effettiva prestazione di attività lavorativa.
c) inosservanza e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 e degli artt. 110 e 40 c.p. e mancanza di motivazione con riguardo al perfezionamento del rapporto di lavoro. Sostiene in proposito il ricorrente che anche a voler ritenere che il rapporto di lavoro si fosse instaurato esso sarebbe intercorso tra la madre dell'HI e la cittadina romena, considerato anche che l'imputato non viveva con la madre ma risiedeva a Roma per ragioni di lavoro. Invece il reato è contestato a lui solo e neppure a titolo di concorso e la corte affronta la censura dedotta nei motivi di appello semplicemente argomentando che la circostanza che le prestazioni di lavoro fossero a favore della madre non vale ad escludere la responsabilità dell'imputato, ciò in palese violazione delle norme di diritto sostanziale relative al concorso di persone nel reato ed al nesso di causalità e in assenza di motivazione, anche in considerazione che destinatario della disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 è esclusivamente il datore di lavoro ruolo che, ammesso e non concesso che il rapporto di lavoro si fosse instaurato, si sarebbe dovuto attribuire alla madre dell'imputato. d) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 2 c.p. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Sostiene il ricorrente che a seguito della modifica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 come introdotta dal D.L. 23 magio 2008, n. 92, art. 5, comma 1 ter, la fattispecie è stata trasformata da reato contravvenzionale a delitto punibile a titolo di dolo, con la conseguenza che qualora il giudice abbia ritenuto il fatto ascrivibile a colpa, dovevate non risultava accertata la sussistenza del dolo per lo meno generico, applicare secondo il disposto dell'art. 2 c.p., la norma successiva più favorevole all'imputato. La sentenza impugnata nulla dice in proposito posto che neppure affronta l'aspetto dell'elemento psicologico individuato in capo all'imputato. Con memoria ex art. 611 c.p.p., il ricorrente difensore nel confermare i motivi di ricorso deduce in via subordinata l'avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data del 3 febbraio 2011.
3.- Il Procuratore Generale Dott. Antonio Mura ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso di RA TA e sia dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto ad HI US.
OSSERVA IN DIRITTO
1.- Il ricorso proposto nell'interesse di RA TA è infondato.
Rileva il Collegio che è caratteristica dei reati associativi, stante la loro complessità, il fatto che il singolo delitto non viene in considerazione solo di per sè, ma anche come prova di altri delitti: sia nel senso che dalla consumazione di taluno dei reati fine può essere desunta la prova della partecipazione al reato associati vo, sia nel senso che la partecipazione al reato associati vo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine (Sez. 2, sent. 22.1.2010, n. 5424, Syndiale altri, Rv. 246441).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine qualora sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, come può verificarsi quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli in quanto componente effettivo del sodalizio e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 5 sent. 21.1.2003, Platania, Rv. 224916;; Cass. Sez. 6, sent. 14 12.1999, Campenella, Rv. 216657). Nel caso di specie la corte territoriale, sulla base degli elementi probatori correttamente e congruamente vagliati, afferma che l'imputata non si era limitata ad avere dei contatti con alcuni dei partecipi al collaudato sodalizio criminale che tramite i visti turistici di ingresso faceva entrare nello stato italiano le donne rumene per destinarle, tramite l'agenzia "Euro Assistenza Privata", a servizi di assistenza per anziani ed ammalati, ma aveva partecipato attivamente alle attività dell'organizzazione. In particolare era stata una delle principali interlocutrici di IT EL RA, la quale gestiva l'ingresso delle donne rumene procurando i pullman e stabilendo i contatti logistici con la Romania," nel corso delle conversazioni tra loro, nonché dalle altre intercettate tra altri sodali, era emerso che l'imputata era consapevole del sistema organizzativo sottostante all'ingresso delle lavoratici rumene;
lei stessa riceveva per ognuna di esse, delle quali si occupava reperendo un lavoro, un compenso di circa cento euro, offriva la sua disponibilità ad ospitare le cittadine romene appena giunte in Italia, con ciò offrendo un contributo logistico sicuramente di notevole rilevanza causale in rapporto agli scopi perseguiti dall'organizzazione.
In tale ottica ha quindi ritenuto, con giudizio di merito logicamente conseguente e conforme ai principi di diritto richiamati - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - che il singolo episodio sicuramente accertato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato fosse sicuramente dimostrativo, con portata concludente, rispetto alla affermata condotta di partecipazione al sodalizio criminoso capeggiato dal MA.
2.1.-- Riguardo alla posizione di HI US rileva il collegio che, come pure evidenziato nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., che il reato a lui ascritto, trattandosi di ipotesi contravvenzionale contestata come commessa il 9.9.2005, quindi prima dell'entrata in vigore della legge della L. 5 dicembre 2005, n. 251 ed a mente della citata Legge, art. 10, deve considerarsi estinto per prescrizione essendo trascorsi oltre anni quattro e mesi sei dalla data di commissione. Tanto premesso e ribadito il principio di diritto secondo il quale:
"In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento" (Cass. Sez.6, sent. 9.7.1998, n. 12320, Rv. 212320;
SS.UU. sent. 28.5.2009, n. 3590, Tettamanti, Rv. 244274) va rilevato che nel caso di specie non emerge con palmare evidenza nessuna delle condizioni che possano legittimare l'immediato proscioglimento dell'imputato.
2.2. - Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto ad HI US estinto per decorso dei termini di prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di HI US perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di RA TA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011