Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 984
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la decisione del Tribunale. Ha specificato che l'effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.) opera solo se la decisione favorevole a un coindagato non è basata su motivi esclusivamente personali e se il procedimento si è svolto in modo unitario. Nel caso di specie, il difetto di motivazione, se sussistente, è considerato motivo personale e la frammentazione procedurale (mancanza di richiesta di riesame da parte della società) esclude l'applicabilità dell'effetto estensivo. Inoltre, la mancanza di motivazione, laddove sussistente, non è necessariamente comune a tutti i coindagati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 984
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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