Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R.. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente si sia verificata all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti. (Fattispecie relativa a cessioni di droga a terzi all'interno di un parco situato nei pressi di una scuola materna nella quale la Corte ha precisato che trattasi di circostanza avente natura oggettiva, volta a sanzionare con maggior rigore l'aver cagionato una particolare condizione di pericolo, attraverso l'esercizio di cessione di stupefacenti in prossimità di soggetti che frequentano dette strutture).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2017, n. 21884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21884 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
2 18 84-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.441/17 Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - N. 3179/2017 Dott. PASQUALE GIANNITI Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU PJ N. IL 31/08/1993 BE EN HA N. IL 01/01/1988 avverso la sentenza n. 3692/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/10/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH ine Casellefinalfine Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Deto alto che am difensore è comporro,rifetto che ha concluso per il rifetto bi sievui, Au Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. In data 17 ottobre 2016, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco in data 23 marzo 2016 nei confronti (fra gli altri) di ER AN e DE BE CE in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, commessi in varie località della provincia di Lecco.
1.1. Al AN é contestato, al capo C della rubrica, di avere ceduto a MA AV in plurime occasioni tra il settembre 2013 e il gennaio 2015 - - rilevanti quantitativi di marijuana (per un totale di alcuni chilogrammi) e, in un'occasione, di avergli ceduto un quantitativo di cocaina pari a grammi 5 (artt. 81 cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990); allo stesso imputato é contestato, al capo D, di aver ceduto, in numerose occasioni tra aprile 2014 e aprile 2015 - ed a vari soggetti, sostanza stupefacente del tipo marijuana verso un corrispettivo che, per ciascuna cessione, andava dai 5 ai 20 euro (artt. 81 cod.pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/1990).
1.2. Al BE CE é invece contestato, al capo ] della rubrica, di avere ceduto a vari soggetti, in concorso con altri, tra il marzo e il giugno 2015, plurime cessioni di sostanza stupefacente di tipo hashish, con l'aggravante della commissione del fatto anche in prossimità di una scuola materna (artt. 81 cod.pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lettera G, d.P.R. 309/1990); e,al capo M della rubrica, di avere effettuato ulteriori cessioni della stessa sostanza ad altri soggetti, sempre con l'aggravante della commissione del fatto anche in prossimità della stessa scuola materna e nello stesso periodo compreso tra marzo e giugno 2015 (artt. 81 cod.pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lettera G, d.P.R. 309/1990).
1.3. Secondo la Corte di merito, che ha fatto ampio richiamo alle argomentazioni recepite dal primo giudice, il compendio probatorio é costituito, nell'essenziale, da verbali di arresto perquisizione e sequestro, chiamate in correità, annotazioni di polizia giudiziaria e intercettazioni telefoniche;
queste ultime, soggiunge la Corte distrettuale, hanno trovato riscontro sia in operazioni di sequestro, sia nella chiamata in correità del AN ad opera di MA NA, dichiarante giudicato intrinsecamente attendibile, le cui propalazioni sono state a loro volta riscontrate.
2. Quanto al AN (e con specifico riferimento al capo C), la chiamata in correità del medesimo proveniva dal NA, il quale, dopo avere spontaneamente consegnato alla Polizia giudiziaria quantitativi di sostanze 2 stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, rendeva plurime dichiarazioni atte a identificare il AN (a lui noto con il nome di EL TR) come suo fornitore di stupefacenti (riferendo puntualmente in ordine alle singole cessioni ricevute da costui) e dava indicazioni in ordine alle utenze telefoniche e ai contatti su piattaforma whatsapp intestati allo stesso AN. Dopo i necessari accertamenti, venivano disposte ed eseguite operazioni di intercettazione sulle utenze del NA e del AN, dalle quali emergevano utili spunti investigativi anche in ordine a ulteriori soggetti. Il AN, dal canto suo, una volta sottoposto a interrogatorio di garanzia, ammetteva di conoscere il NA dal settembre 2013 e di avergli fornito marijuana in alcune occasioni, sia pure a titolo di intermediazione e in quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati dal NA;
le dichiarazioni di quest'ultimo venivano valutate, dal giudicante di primo grado, come intrinsecamente attendibili, nonché riscontrate dal tenore delle intercettazioni in transito sulla sua utenza. Da tali captazioni emergevano plurimi contatti del NA con il AN, il quale risultava suo creditore e manifestava in più occasioni impazienza verso lo stesso NA, evidentemente per ottenere le somme di danaro dovutegli da quest'ultimo. Ulteriori riscontri al dichiarato del NA riguardavano invece l'attività di spaccio del AN di cui al capo D: attività che emergeva dai contatti da lui intrattenuti (sempre via SMS o whatsapp) con vari soggetti, tra cui TO AR, EL AR OV, MO NA ed altri: i quali, sentiti a sommarie informazioni, riconoscevano in fotografia il AN come loro fornitore di marijuana. Ulteriori conferme dell'attività di spaccio del AN emergevano da altre intercettazioni comprovanti analoghi contatti con altre persone.
3. Quanto al BE CE, e con riferimento al capo J, il compendio investigativo é costituito sia da plurime intercettazioni telefoniche, il cui contenuto viene giudicato univoco, sia da attività di osservazione e monitoraggio eseguita dalla Polizia giudiziaria;
attraverso dette operazioni d'indagine, emergeva che il BE CE (conosciuto con il soprannome di ER) agiva ricorrentemente in concorso con altri soggetti ed in specie con AB FO;
inoltre, quest'ultimo, nel corso del giudizio (e segnatamente all'udienza del 23 marzo 2016) ha reso spontanee dichiarazioni ampiamente confessorie;
e lo stesso BE CE, in occasione dell'interrogatorio reso al Pubblico ministero il 18 novembre 2015, ha rilasciato dichiarazioni almeno in parte ammissive. Al capo M sono poi contestate ulteriori condotte di cessione di stupefacente effettuate dal BE CE, stavolta da solo, anch'esse accertate soprattutto per mezzo di intercettazioni telefoniche. 3 3.1. Sia attraverso l'attività investigativa e di monitoraggio, sia attraverso le stesse dichiarazioni rese dal BE CE, é emerso che buona parte delle cessioni avvenivano presso il parco di Olgiate Molgora, a ridosso di una scuola materna: luogo che lo stesso imputato indica, nel corso dell'interrogatorio da lui reso il 18 novembre 2015, come luogo ove veniva custodito lo stupefacente.
4. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono tanto il AN, quanto il BE CE, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.
5. Il ricorso del AN si articola in tre motivi.
5.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla chiamata in correità da parte di MA NA: il deducente contesta che sia stata rispettata la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., in riferimento all'attendibilità intrinseca del dichiarante, pur a fronte del fatto che, durante la sua collaborazione, egli risultava essere ricaduto nell'attività di spaccio, e che il vero motivo delle sue dichiarazioni eteroaccusatorie era costituito dall'incapacità di gestire una situazione sfuggitagli di mano. Inoltre, osserva il ricorrente, é carente la motivazione del giudicante di primo grado in ordine alla divergenza tra le dichiarazioni del NA e quelle del AN in ordine ai quantitativi di marijuana che quest'ultimo aveva ceduto al primo.
5.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla cessione di 5 grammi di cocaina dal AN al NA;
nonché violazione di legge in riferimento alla mancata riqualificazione di tale cessione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Osserva l'esponente che, in primo luogo, il quantitativo di cocaina consegnato dal NA ai Carabinieri era pari a due - e non cinque - grammi, e che il predetto dichiarante si approvvigionava presso un canale alternativo, costituito da un cittadino marocchino dimorante in Saronno: quest'ultimo, secondo le stesse dichiarazioni del NA, sarebbe colui che gli forni i 10 grammi di cocaina trovati in suo possesso tre mesi dopo. Non é poi credibile, secondo il ricorrente, il fatto che il NA detenesse lo stupefacente per ricavarne la somma da versare al AN a saldo di un suo pregresso debito, atteso che egli stesso dichiarava di avere acquistato i dieci grammi di cocaina presso l'ignoto marocchino per 600 euro, somma che egli ben avrebbe potuto versare direttamente al AN se davvero fosse stato suo debitore. Oltre a ciò, non vi sono elementi probatori in ordine al principio attivo contenuto nei due grammi di cocaina;
e ciò, oltre a poter legittimare la destinazione della stessa a uso personale del NA, doveva indurre i giudici di merito a riconoscere la fattispecie di lieve entità; tanto più che, quanto al capo D, é 4 emerso che le plurime cessioni di marijuana a diversi individui erano sempre di modiche quantità.
5.3. Con il terzo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione interna ed esterna degli aumenti per la continuazione.
6. Il ricorso del BE CE si articola anch'esso in tre motivi.
6.1. Con primo, l'esponente lamenta vizio di motivazione, dolendosi del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990: ciò con particolare riguardo al dato ponderale minimo dei quantitativi ceduti e ai limitati guadagni conseguiti, da parte di persona che non ha precedenti specifici.
6.2. Con il secondo motivo si denuncia errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lettera G, d.P.R. 309/1990, nella specie riferita a un luogo che non poteva dirsi di potenziali avventori, come una scuola materna.
6.3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti e della sospensione condizionale della pena, sul solo rilievo che a tanto osterebbero i precedenti penali del ben CE: precedenti che si risolvono in un unico episodio di lesioni personali, a fronte del comportamento collaborativo tenuto dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette, doverosamente, che, versandosi in ipotesi di "doppia conforme", il percorso motivazionale della sentenza di condanna emessa in primo grado e di quella, confermativa, emessa in grado d'appello si salda, formando un unicum suscettibile di valutazione congiunta;
perciò, le doglianze che "attaccano" il percorso argomentativo della sentenza impugnata vanno rapportate anche a quello seguito dal giudicante di primo grado, alle cui argomentazioni la Corte distrettuale ha fatto del resto ampio riferimento.
2. Ciò posto, il primo motivo del ricorso presentato per conto del AN é infondato. Va invero osservato che, secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, espresso anche in composizione apicale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145), nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (in senso conforme, ex multis, vds. Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348).
2.1. Tanto osservato, deve constatarsi che nel giudizio di merito l'affidabilità dichiarativa del NA é stata, per l'appunto, sottoposta a scrutinio attraverso · peraltro assai ampia – valutazione di sintesi, alla quale non fanno ombra le una -- - circostanze rilevate dal ricorrente, come la ricaduta del dichiarante nell'attività di spaccio, che é stata giustificata in modo non illogico dal giudice di primo grado sulla base delle asserzioni del NA (oltretutto riscontrate dalle intercettazioni telefoniche) circa la sua necessità di ripianare i debiti da lui contratti con il AN;
o come le divergenze quantitative, contenute nelle dichiarazioni del NA e del AN, circa le cessioni di stupefacente di quest'ultimo al primo. Il tutto, si badi, all'interno di un coacervo probatorio affatto conducente, adeguatamente argomentato dai giudici di merito, nel quale confluiscono sia gli esiti delle attività captative e di monitoraggio di P.G., sia le stesse parziali ammissioni del AN.
2.2. Sul punto, mette conto ricordare che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta о la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (cfr. fra le tante Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368); va inoltre rammentato che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (ex multis vds. Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 - dep. 2005, Alfieri ed altri, Rv. 231300).
2.3. All'evidenza, nel caso di specie le dissonanze dichiarative ravvisate dal ricorrente risultano affatto marginali, nonché agevolmente spiegabili (e infatti 6 chiarite dai giudici di merito); e di certo non rivestono un carattere di macroscopicità atto a travolgere il nucleo essenziale del dichiarato del NA, munito come detto di ampi riscontri esterni.
3. Infondato si appalesa anche il secondo motivo del ricorso AN, siccome proteso nell'essenziale a muovere censure in fatto alle argomentazioni dei giudici di merito e a prospettare una valutazione alternativa del compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità, a fronte dell'ampio ordito motivazionale contenuto in particolare nella sentenza di primo grado, richiamata in parte qua da quella impugnata: i due grammi di cocaina (e il 54 grammi di marijuana) consegnati ai Carabinieri il 18 gennaio provenivano, secondo quanto riferito dal NA, da una più ampia fornitura di 5 grammi (effettuata dal AN), una parte della quale sempre in base alle dichiarazioni del - NA era stata da lui precedentemente ceduta per ripianare i debiti e - aiutare la fidanzata a pagare l'affitto (pagg. 10 e 25 sentenza di primo grado); non si ravvisano poi macroscopiche illogicità nel fatto che i 10 grammi di cocaina detenuti dal NA il 16 aprile 2015 sarebbero stati destinati alla cessione a terzi per ripianare i debiti con il AN, a ciò non ostando il fatto che il NA era risultato in possesso della somma di 600 euro.
3.1. Quanto, poi, al mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità, deve osservarsi che sia la Corte di merito (pag. 7 della sentenza impugnata), sia il giudice di primo grado (pag. 25 sentenza in data 23 marzo 2016) hanno adeguatamente motivato il diniego di tale riqualificazione del fatto, sulla base dei non trascurabili quantitativi complessivi di stupefacente, del numero delle cessioni e dell'atteggiamento di pressione quasi coercitiva tenuto dal AN nei riguardi del NA. E', al riguardo, tuttora valido e non disatteso l'insegnamento di Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, in base al quale l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (in senso conforme si veda la recente Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651).
4. Il terzo motivo di ricorso del AN é, infine, manifestamente infondato l'esiguo aumento di pena per la continuazione, sia interna, sia esterna, é debitamente argomentato a pag. 70 della sentenza di primo grado. Peraltro, secondo il prevalente e qui condiviso indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr. le recenti Sez. 2, n. 50699 del 04/10/2016, Chierchiello e altri, Rv. 268908, e Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731).
5. Venendo al ricorso del BE CE, il primo motivo é infondato, avuto riguardo alle plurime cessioni di stupefacente dallo stesso effettuate e alle osservazioni già sviluppate sul punto a proposito del secondo motivo del ricorso AN, valevoli anche nel caso di specie ed alle quali perciò si rinvia.
6. Deve parimenti ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso.
6.1. L'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lettera G, d.P.R. 309/1990, oggetto di contestazione, é riferita al fatto che le cessioni elencate ai capi Jed M avvenivano in prossimità della Scuola materna Sommi Picenardi di Olgiate Molgora, in un'area ove lo stupefacente veniva altresì custodito;
le cessioni di stupefacente oggetto di addebito risultano ampiamente confermate alla luce delle risultanze probatorie emergenti dalla motivazione delle sentenze di merito (monitoraggi da parte della Polizia giudiziaria, attività di intercettazione di conversazioni, nonché le stesse dichiarazioni rese dal BE CE).
6.2. Ora, deve considerarsi che la finalità della fattispecie de qua risiede nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive (in tal senso Sez. 4, n. 3786 del 19/01/2016, Terrezza e altro, non massimata sul punto); e non a caso, infatti, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui trattasi é necessaria l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno ○ in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, dovendosi escludere che essa possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione (cfr. Sez. 4, n. 3786 del 19/01/2016, Terrezza e altro, Rv. 265739; Sez. 6, ord. n. 28316 del 03/06/2003, Di Comun, Rv. 225683). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l'immediato accesso alle 8 droghe alle persone che lo frequentano (cfr. Sez. 4, n. 51957 del 24/11/2016, Calandra, Rv. 268780).
6.3. Ciò però, sia alla luce del dato testuale, sia alla luce di una valutazione sistematica della normativa di riferimento, non significa necessariamente che l'aggravante de qua sia integrata da cessioni a soggetti minorenni che frequentano le "scuole di ogni ordine e grado", atteso che i luoghi ivi indicati (e le relative adiacenze) non sono frequentati solo da minorenni (ma altresì da chi vi lavora, dai genitori e parenti degli alunni ecc.), e che d'altronde la cessione o la destinazione dello stupefacente a persone di età minore é sanzionata da un'altra apposita ed autonoma circostanza aggravante (art. 80, comma 1, lettera A, d.P.R. 309/1990).
6.4. L'aggravante contestata deve perciò ritenersi nella specie sussistente, sia perché le condotte contestate si riferiscono non solo alla detenzione, ma altresì a cessioni di sostanza stupefacente presso la predetta Scuola materna;
sia perché la portata aggiuntivamente offensiva della condotta deve ravvisarsi proprio nel dato oggettivo costituito dalla scelta, come luogo di spaccio, di un'area adiacente a un luogo rientrante fra quelli indicati all'art. 80, comma 1, lettera G, T.U. Stup., luogo che si caratterizza come gli altri indicati dalla - per essere frequentato da una pluralità di soggetti disposizione in esame potenzialmente destinatari delle cessioni.
6.5. Se ne deve trarre la conclusione che, per la configurabilità dell'aggravante de qua, é bensì necessario accertare l'effettuazione di cessioni e non solo la detenzione di stupefacente nei luoghi di cui alla citata disposizione, ma non occorre accertare che le cessioni di stupefacente siano effettuate o destinate a specifiche categorie di soggetti, dovendosi di contro ritenere che la ridetta aggravante sia caratterizzata da un fondamento oggettivo (costituito dall'attività di cessione di droga all'interno o in prossimità delle strutture indicate dalla norma) e sia volta a sanzionare con maggior rigore l'aver cagionato una particolare condizione di pericolo, integrata dall'esercizio di attività di cessione di stupefacente in situazioni di prossimità a determinate categorie di soggetti che frequentano dette strutture.
7. Quanto al terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio del BE CE, esso é manifestamente infondato, nonché genericamente formulato, a fronte dell'ampio richiamo della sentenza impugnata alla conforme pronunzia di primo grado, nella quale la determinazione della pena a carico del CE é stata puntualmente motivata, sia con riferimento alle ragioni del giudizio di bilanciamento in equivalenza, sia con riguardo all'aumento per la continuazione, distinta fra interna (fra le plurime cessioni di cui al capo M), sia esterna (riguardo alle ulteriori condotte di spaccio nel reato-satellite).
8. Pertanto i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017. Il Consigliere/estensore Il Presidente (Giuseppe Pavich) (Vincenzo Romis) Depositata in Cancelleria Oggi. - 5 MAG. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciora સ 10