Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R.. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessaria l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, dovendosi escludere che essa possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione.
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Nei Lavori Preparatori al TU 309/90, il Legislatore ha specificato che “le aggravanti [ex comma 1 Art. 80 TU 309/90] appesantiscono situazioni eterogenee, aventi, in alcune ipotesi, l'obiettivo di tutelare persone fragili; in altre, di colpire persone più pericolose; in altre, di ostacolare il commercio di sostanze nocive o in luoghi protetti”. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. Il comma 1 Art. 80 TU 309/90 Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà: nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore nei casi …
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[Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, co. 1, lett. g)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città – che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, e 80, comma 1 lett. g) del d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di quanto in sequestro -, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2016, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
3 7 8 6/ 1 6 ASR 86 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FAUSTO IZZO - Presidente - N.45/2016 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI - Rel. Consigliere - N. 14755/2015 Dott. PATRIZIA PICCIALLI Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RG N. IL 16/10/1965 OG EU N. IL 21/01/1987 avverso la sentenza n. 4642/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinca che ha concluso per il ri•getto di ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. را L Ritenuto in fatto OG IA e RE RG ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, solo parzialmente riformando in melius quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato [è stata ridotto la pena, in ragione del novum normativo introdotto da ultimo dalla legge n. 79 del 2014 in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990], ne ha peraltro confermato il giudizio di responsabilità per i reati di cui agli articoli 319, 321 c.p. e 110 c.p., 73, 80 del dpr n. 309 del 1990. La contestazione riguardava una condotta corruttiva posta in essere nei confronti del EZ [agente di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Frosinone] che si assumeva avesse ricevuto dalla OG la somma di 200 euro per introdurre nel carcere oggetti vari [tra cui circa 50 grammi di hashish] da destinare al detenuto CA AN [imputato, non ricorrente]; nonché il correlativo addebito relativo all'acquisto, intermediazione e detenzione illecita della sostanza stupefacente, da introdurre in carcere [da cui la contestazione anche dell'aggravante di cui all'articolo 80, comma 1, lettera g), del dpr n. 309 del 1990]. Quanto al giudizio di responsabilità, la Corte di merito, confermando la ricostruzione già operata in primo grado, valorizzava e analizzava il contenuto delle intercettazioni da cui desumeva l'accordo tra il detenuto e la GO e il coinvolgimento del EZ, che avevano trovato poi riscontro nell'intervento degli operanti che avevano potuto apprezzare, in coerenza con il contenuto delle conversazioni, l'incontro tra la GO e il EZ, durante quale, prima dell'intervento della p.g., quest'ultimo aveva ricevuto il materiale [compresa la droga] da consegnare al detenuto, avendo ricevuto in cambio alcune banconote per l'importo di euro 200. La Corte territoriale sottoponeva a disamina il significato delle conversazioni intercettate di cui apprezzava la concludenza, anche in ragione di quanto materialmente riscontrato dalla p.g., pur in assenza di esplicite indicazioni relative all'introduzione della droga. Le modalità dell'incontro tra la donna e l'operatore della polizia penitenziaria e le circostanze dello scambio, accreditavano la piena consapevolezza dell'operazione. E' stata analizzata e considerata non rilevante la tesi difensiva del RE secondo cui questi da qualche tempo non avrebbe fatto servizio presso le sezioni, onde non avrebbe potuto effettuare la consegna, spiegando come tale circostanza non era decisiva, nulla ostando a che l'operatore di polizia potesse in effetti avere contatti con il detenuto. 2 Sussisteva l'aggravante speciale, basata sull'assorbente destinazione della droga ad essere introdotta in un istituto di pena, essendo irrilevante il luogo ove la sostanza era stata poi sequestrata, in occasione dello scambio, prodromico alla successiva introduzione. Quanto al trattamento sanzionatorio [ridotto per le ragioni di cui si è detto] venivano spiegate le ragioni per cui non poteva accogliersi la tesi difensiva che invocava l'applicabilità dell'articolo 323 bis c.p. e, comunque, si procedeva alla riduzione della pena giusta le richiamate ragioni connesse all'intervenuto novum normativo in materia di stupefacenti. Con il ricorso, il EZ, con i primi due motivi, strettamente connessi, contesta la rilevanza probatoria attribuita alle intercettazioni, ed evoca, sempre in punto di responsabilità, rispetto alle complessive emergenze fattuali, la carenza di adeguata motivazione circa la consapevolezza che oggetto dell'operazione di consegna fosse anche lo stupefacente. Contesta, poi, con il terzo motivo, la ravvisata sussistenza dell'aggravante speciale sul rilievo che comunque la condotta non era avvenuta in carcere o in prossimità del carcere, giacchè l'aggravante non poteva estendersi all'ipotesi di condotta relativa a sostanze solo destinate a persona detenuta in carcere. Con il quarto motivo lamenta l'eccessività della pena. La GO si duole del trattamento sanzionatorio, giudicato immotivatamente eccessivo. E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse del EZ con la quale si insiste sulla mancanza di consapevolezza del trasporto della sostanza stupefacente. Considerato in diritto La doglianza del EZ è parzialmente fondata, come si vedrà, con effetti anche per la posizione della coimputata. Inaccoglibili, però, in premessa, vanno ritenuti i motiv, in punto di responsabilità articolati nell'interesse del ricorrente. Va ricordato, con valenza assorbente, che, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il difetto di motivazione, l'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non 3 consente alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte di cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Con l'ulteriore precisazione che, comunque, qui si verte in caso di "doppia conforme", e cioè di doppia pronuncia di eguale segno: onde la doglianza del ricorrente palesa a fortiori la mancanza dei presupposti di accoglibilità e considerazione in questa sede. Né va trascurato di considerare che il proprium della doglianza è incentrato sul significato attribuito dai giudici di merito alle intercettazioni, costituente palesemente una ulteriore ragione di inammissibilità. Infatti, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. E', quindi, il giudice di merito a dover accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati, nel senso che l'assetto interpretativo ai fini della individuazione del fumus sia plausibile. La censura di legittimità, in questa prospettiva, può e deve riguardare solo la logica della chiave interpretativa, nel senso che le valutazioni effettuate dal giudice di merito sui contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando applichino scorrettamente tali criteri (tra le tante, Sezione IV, 22 gennaio 2015, Bonfiglio ed altri;
Sezione VI, 25 gennaio 2013, Barla ed altri;
nonché, Sezione IV, 11 marzo 2009, Bilardi). Qui, come accennato, il giudicante ha fornito adeguata spiegazione della concludenza delle intercettazioni, anche con il riscontro fattuale rappresentato dalle descritte circostanze dell'incontro per lo scambio tra il EZ e la coimputata GO. Il ricorso in punto di responsabilità non può trovare quindi accoglimento. Diverso discorso deve farsi quanto alla ravvisata aggravante speciale di cui all'articolo 80, comma 1, lettera g), del dpr n. 309 del 1990. La finalità della fattispecie risiede nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive. Del resto, nelle suddette comunità il rilevato pericolo si manifesta particolarmente evidente, in quanto l'elevato numero delle persone presenti e la concentrazione delle stesse rappresentano le condizioni per un allargamento «a macchia d'olio» del contatto con la droga. E' però molto importante notare come per la configurabilità dell'aggravante de qua sia necessaria l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla stessa norma, dovendosi così escludere che questa possa ravvisarsi rispetto ad una condotta di mera detenzione (Sezione VI, 3 giugno 2003, Di Comun): in tal senso, del resto, è l'inequivoca formulazione letterale della norma, che non consente ovviamente interpretazioni estensive. Per l'effetto, l'aggravante non potrebbe contestarsi rispetto ad una condotta di detenzione pur finalizzata allo spaccio, e quindi all'offerta e/o alla cessione, quando tali ultime condotte non si siano verificate. Da ciò deriva che, qui, l'aggravante non poteva essere ravvisata per il solo fatto della futura destinazione della droga nel circuito carcerario, in favore di un detenuto;
a fronte di una condotta [di scambio] consumatasi a notevole distanza dal carcere. E' situazione non coincidente con quella presa in considerazione dalla norma, che si fonda sull'attualità e sulla concretezza dell'attività incriminata all'interno o in prossima di uno dei luoghi di interesse. Si impone, pertanto, l'annullamento in parte qua della sentenza, senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lettera I), c.p.p., non incidendo la decisione sulla determinazione della pena, giacchè le circostanze attenuanti generiche sono state concesse a favore di entrambi gli imputati con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, ritenuta insussistente;
e ciò ex articolo 587 c.p.p., con effetto estensivo anche nei confronti della coimputata, che ha comunque impugnato il trattamento sanzionatorio. 5 Le altre doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono infondate, a fronte di satisfattiva motivazione, in linea con i parametri di cui all'articolo 133 c.p., in punto di rideterminazione della sanzione, in termini, come si è visto, più favorevoli rispetto al giudizio di primo grado.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ravvisata aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del d.P.R. 309 del 1990, circostanza che esclude. Rigetta nel resto i ricorsi anche con riferimento alla determinazione della pena. Così deciso in data 19 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia PicciabiPanelle Fausto Izzo MA E DI R UP S E T R O I O N S Z A C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Giovan RU a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 GEN. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R Don Giovanny RUELLO P U 6