Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
In tema di circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano, non essendo rilevante che il raggiungimento del luogo implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima. (Fattispecie relativa ad attività di cessione di sostanza stupefacente posta in essere nei pressi del SERT).
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Nei Lavori Preparatori al TU 309/90, il Legislatore ha specificato che “le aggravanti [ex comma 1 Art. 80 TU 309/90] appesantiscono situazioni eterogenee, aventi, in alcune ipotesi, l'obiettivo di tutelare persone fragili; in altre, di colpire persone più pericolose; in altre, di ostacolare il commercio di sostanze nocive o in luoghi protetti”. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. Il comma 1 Art. 80 TU 309/90 Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà: nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore nei casi …
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[Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, co. 1, lett. g)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città – che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, e 80, comma 1 lett. g) del d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di quanto in sequestro -, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2016, n. 51957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51957 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 9 5 7/ 1 61 6 ASR m. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2331/2016 ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA CIAMPI N.18679/2016 PASQUALE GIANNITI - Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA CA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/07/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2016 la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO udito il Procuratore Generale in persona del dott. LUCA TAMPIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Piero Frattarelli in sostituzione dell'Avv. Francesca Bargelloni, che ha concluso riportandosi ai motivi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza nei confronti di AN OG, imputato del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup., irrogando la pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 3.200 di multa per l'illecita detenzione a fini di spaccio e cessione a svariate persone, in prossimità del SERT di Vicenza, di eroina;
con aggravio di recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2. OG AN propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione di legge penale e processuale e per vizio di motivazione. In particolare, deduce l'erronea applicazione dell'art.500, comma 4, cod.proc.pen. per avere i giudici di merito ritenuto utilizzabili i verbali di sommarie informazioni rese da testi che avevano modificato la loro versione in presenza del mero sospetto che fossero stati destinatari di intimidazione;
ritiene che la prova della cessione ad HA NA sia stata giustificata dalla Corte di Appello con mera riproduzione della sentenza di primo grado e contesta l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.80 lett.g) T.U. Stup. sulla base della ritenuta prossimità del bar ove avvenivano le cessioni al SERT in quanto notoriamente frequentato da tossicodipendenti. In relazione al trattamento sanzionatorio, lamenta l'omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza dell'imputato, la modestia della condotta di piccolo spaccio ed il nuovo percorso riabilitativo intrapreso dal AN;
deduce l'erroneo calcolo dell'aumento di pena per la recidiva, la contraddittoria motivazione di tale aggravante rispetto alla lievità del fatto già considerata in primo grado, l'aumento per l'aggravante di cui all'art.80 lett.g) T.U. Stup. senza considerare che fosse riferibile solo ad alcune cessioni, l'errore di calcolo negli aumenti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La censura inerente alla violazione dell'art.500, comma 4, cod. proc.pen. è infondata.
1.1. La Corte di Appello ha premesso che la prova delle cessioni di sostanza stupefacente a coloro che erano stati citati come testimoni dell'accusa, segnatamente AL, AT e EL, fosse desumibile dalle intercettazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e tali testimoni e dalle numerose contestazioni effettuate dal pubblico ministero sulla base delle sommarie 2 informazioni dagli stessi rese in fase di indagini preliminari. Il contrasto delle testimonianze con le precedenti versioni dei fatti e la reticenza dei testimoni in dibattimento sono stati valutati unitamente alla deposizione di altri due testimoni, i quali avevano ammesso di aver subito intimidazioni con minacce dall'imputato, quali elementi indiziari idonei a consentire l'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell'art.500, comma 4, cod.proc.pen.
1.2. Dal tenore della sentenza impugnata si evince, dunque, che la Corte di Appello ha fondato il giudizio di utilizzabilità degli atti d'indagine preliminare su elementi indiziari concreti, obiettivi e significativi piuttosto che, come sostenuto dal ricorrente, su meri sospetti, in ossequio al criterio interpretativo indicato in materia dalla Corte di legittimità (Sez.1, n.25211 del 12/05/2015, De Vivo, Rv. 264016).
2. La censura inerente alla motivazione della prova della cessione ad HA NA è manifestamente infondata.
2.1. E' sufficiente leggere quanto riportato alle pagg.VII-VIII della sentenza per rilevare come le prove acquisite in primo grado avessero consegnato una tale evidenza istruttoria da rendere sufficiente il richiamo operato dal giudice di appello alla sentenza di primo grado per replicare all'assenza di prova certa dedotta dalla difesa nell'atto di gravame.
2.2. Il ricorrente non può fondatamente dolersi della mancanza di una più approfondita disamina dei motivi di appello, atteso che, come già è stato chiarito (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi sia così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione.
3. La censura inerente al criterio di prossimità utile ai fini della sussunzione del fatto nell'ipotesi aggravata di cui all'art.80 lett.g) T.U. Stup. è fondata.
3.1. La Corte territoriale ha, sul punto, confermato la susssumibilità del fatto nell'ipotesi aggravata richiamando l'esito della prova dichiarativa, dalla quale era emerso che il bar presso il quale i cessionari sapevano di poter incontrare il AN e dove erano avvenute le cessioni, indicato da taluni come bar vicino al SERT», fosse frequentato da tossicodipendenti in quanto era risaputo che vi si potevano acquistare le droghe. Giova precisare che il concetto di prossimità non è stato desunto tanto dalla presenza di molte persone tossicodipendenti tra i 3 frequentatori del bar quanto piuttosto dall'attrattiva esercitata per i frequentatori del SERT da un bar nelle vicinanze ove era nota l'attività di spaccio. Nella sentenza si è, peraltro, espressamente negato rilievo alla questione inerente alla distanza del bar dal SERT (secondo un testimone 100 metri, secondo altro 500 metri), affermandosi che l'art.80 lett.g) T.U. Stup. non fa una questione di misure, ma parla semplicemente di cessioni effettuate in prossimità, concetto questo non rigido, basato più che altro sul fatto che il luogo della cessione, per la sua comoda ubicazione, consenta un facile accesso ai luoghi indicati nella norma».
3.2. L'interpretazione della norma offerta dalla Corte territoriale non è condivisibile. In linea di principio, si osserva che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine prossimità»>, impone all'interprete il compito di definirne il significato. Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell'aggravante onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie aggravata, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensività che deve guidare l'interprete nell'individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l'interpretazione degli elementi circostanziali del fatto, cosicchè si possa «cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l'accresciuta severità sanzionatoria>> (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione).
3.3. Esaminando il testo normativo, l'art.80, comma 1, lett.g) T.U. Stup. prevede l'aggravamento della pena se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. La finalità della norma risiede nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive. Del resto, nelle suddette comunità il rilevato pericolo si manifesta particolarmente evidente, in quanto l'elevato numero delle persone presenti e la concentrazione delle stesse rappresentano le condizioni per un allargamento «a macchia d'olio» del contatto con la droga (Sez.4, n.3786 del 19/01/2016, Terrezza, n.m.). Il termine prossimità» non può, dunque, che indicare la contiguità fisica, il posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consenta l'immediato accesso alle droghe a persone che frequentano dette 4 comunità. Eliminando un ostacolo alla caduta (o alla ricaduta) nella tossicodipendenza, la vicinanza fisica dello spacciatore alle potenziali vittime rende la condotta tipica del reato maggiormente insidiosa ed aggressiva per il bene protetto dalla norma. Non aggrava il disvalore del fatto, dal punto di vista in esame, la circostanza che l'agente si sia reso reperibile in un luogo dove notoriamente si cede droga ma il cui raggiungimento implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima.
3.4. La pronuncia impugnata, in cui si è espressamente negato rilievo alla contiguità fisica dello spacciatore ai fini della sussumibilità del fatto nell'ipotesi aggravata in esame, deve essere pertanto annullata sul punto.
4. Le censure inerenti al trattamento sanzionatorio sono fondate nei seguenti termini.
4.1. Va esclusa la sindacabilità dei criteri ritenuti dirimenti dal giudice di merito per la determinazione della pena quando il giudizio non appaia manifestamente illogico ovvero sconfini nell'arbitrarietà. Giova, qui, evidenziare che nel caso concreto la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale e che la Corte ha espressamente spiegato, con il richiamo al numero delle cessioni ed alla personalità dell'imputato, per quali ragioni la pena non fosse stata commisurata al minimo edittale. Occorre, poi, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). L'obbligo di motivazione può, peraltro, ritenersi assolto con l'indicazione dei criteri ritenuti dirimenti senza che il giudice sia tenuto a motivare con esplicita analisi di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo.
4.2. Il Collegio ritiene, tuttavia, corretta la censura inerente all'errata quantificazione dell'aumento della pena detentiva per la recidiva in quanto sulla pena base di un anno di reclusione è stato operato l'aumento di nove mesi anziché otto, corrispondenti alla misura di due terzi ai sensi dell'art.99, comma 4, cod. pen.
4.3. E' inammissibile per difetto d'interesse la censura circa l'errata indicazione dell'aumento di 30 giorni di reclusione per ciascuna delle ulteriori sei T5 U cessioni, avendo la Corte errato per difetto ed applicato ai sensi dell'art.81, secondo comma, cod. pen., l'aumento complessivo di mesi quattro di reclusione.
5. Conclusivamente, rigettato il ricorso nel resto, la pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art.80, comma 1, lett.g) T.U. Stup., nonché con riguardo all'erroneo aumento per la recidiva, con rideterminazione della pena ai sensi dell'art.620 lett.1) cod. proc.pen. nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art.80, comma 1, lett.g) del d.P.R. n.309 del 1990, circostanza che esclude;
nonché in ordine alla misura dell'aumento di pena detentiva per la recidiva. Per l'effetto, ridetermina la pena in un anno e 8 mesi di reclusione ed euro 2.500,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 24 novembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Eugenia Serrao سکا مسلمان Depositata in Cancelleria Oggi, - 6 DIC. 2016 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciorro ILE D IARIO 60