Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
In tema di istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneità fisica e mentale del teste a deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, né è prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che il principio del contraddittorio sulla prova è pienamente garantito attraverso l'esame e il contro esame dibattimentale del perito e la possibilità per la difesa di richiedere l'esame del proprio consulente, depositando la relazione dello stesso).
Commentario • 1
- 1. Perizia psicologica: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2017, n. 29848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29848 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento