Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2017, n. 29848
CASS
Sentenza 10 novembre 2017

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In tema di istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneità fisica e mentale del teste a deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, né è prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che il principio del contraddittorio sulla prova è pienamente garantito attraverso l'esame e il contro esame dibattimentale del perito e la possibilità per la difesa di richiedere l'esame del proprio consulente, depositando la relazione dello stesso).

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  • 1Perizia psicologica: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2017, n. 29848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29848
Data del deposito : 10 novembre 2017

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