Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 3
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene).
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, è irrilevante l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti nelle rispettive legislazioni nazionali, salve le ipotesi in cui la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale presentino caratteristiche tali da immutare il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale.
In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di rinvio della consegna per motivi di giustizia interna non può essere proposta direttamente alla Corte di Cassazione, ma solo dinanzi alla Corte d'appello "ex" art. 24 della l. n. 69 del 2005.
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
3255 /1 3 MAE 51 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/01/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Presidente SENTENZA 120N. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO PAOLONI N. 11/2013- Consigliere - + Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MU IL NU N. IL 06/10/1982 avverso l'ordinanza n. 37/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/12/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO MAURO IA Coviello ehr he concluso per il rigetto del ricorso - Udit i difensor Avv.; །གན།ག་ད་་ག་་འ་བ་་ནར་“འདན ་ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 dicembre 2012 la Corte d'appello di Genova ha disposto la consegna alle autorità romene di IU AS ON tratto in arresto 1'8 - novembre 2012 - sotto la condizione del rispetto del principio di specialità di cui all'art. 26 della I. n. 69/2005, per l'esecuzione del mandato di arresto europeo n. 557/2012 del 21 settembre 2012, emesso dal Tribunale ordinario di Raudati, provincia di Suceava, relativamente alla sentenza n. 461 del 4 luglio 2012, pronunciata da quel Tribunale e divenuta esecutiva il 23 luglio 2012, limitatamente alla condanna ivi disposta alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il reato di rapina aggravata, con esclusione dell'ulteriore pena di anno uno di reclusione, disposta nei suoi confronti con sentenza n. 691 del 14 novembre 2007, divenuta definitiva il 18 dicembre 2007 (pena già condizionalmente sospesa, con beneficio revocato dal Tribunale di Radauti con la su citata sentenza n. 461 del 4 luglio 2012).
2. La Corte territoriale, come sopra accennato, ha limitato la consegna all'esecuzione della sola pena relativa al delitto di rapina, con esclusione dell'ulteriore pena di anno uno di reclusione (di cui alla su menzionata pronuncia n. 691 del 14 novembre 2007), poiché quest'ultima discende da un titolo (la su citata sent. n. 461/2012) per il quale non risulta avanzata nessuna autonoma richiesta di consegna, né la stessa potrebbe ritenersi implicitamente ricompresa nel m.a.e. n. 557/2012, che riguarda il solo reato di rapina aggravata punito con la sentenza n. 461/2012 del Tribunale di Raudati.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Genova ha proposto personalmente ricorso per cassazione IU AS ON, deducendo due motivi di doglianza che vengono qui di seguito sinteticamente illustrati.
3.1. Violazione dell'art. 7, comma 1, della I. n. 69/2005, nonché inesistenza della motivazione, per carenza del requisito della doppia punibilità, in quanto la circostanza aggravante ritenuta dall'autorità giudiziaria emittente, relativa al fatto commesso in un luogo pubblico e durante la notte (commi 1 e 2, lett. b) e c) dell'art. 211 del codice penale romeno), non trova alcuna rispondenza nella legge nazionale.
3.2. Violazione dell'art. 18, lett. v), della I. n. 69/2005, in relazione al principio del ne bis in idem esecutivo, non avendo lo Stato di emissione fornito alcuna garanzia in merito alla fungibilità della custodia cautelare espiata in Italia con la pena per cui il ricorrente è stato richiesto in consegna dalle autorità romene (anni cinque e mesi sei di reclusione).
4. Il ricorrente ha altresì richiesto, ex art. 24 della I. n. 69/2005, il rinvio della consegna sino alla definizione dei procedimenti penali pendenti dinanzi 1 Ле all'autorità giudiziaria italiana (uno definito in primo grado ed attualmente pendente presso la Corte d'appello di Genova, l'altro pendente in fase di indagini preliminari con riferimento al reato di cui all'art. 582 c.p.), al fine di esercitare personalmente le sue prerogative difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
6. In ordine al primo motivo di doglianza, invero, questa Corte ha da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della 1. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, dep. 22/05/2012, Rv. 252723; v., inoltre, Sez. 6, n. 11598 del 2007, Rv. 235947, Sez. 6, n. 4538 del 2012, Rv. 251790). Ai fini della consegna allo Stato membro emittente, dunque, è sufficiente che il fatto oggetto del mandato di arresto europeo in esame (la rapina) sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti. Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale ha motivatamente escluso ogni rilevanza dell'eventuale eterogeneità delle disposizioni inerenti alle circostanze aggravanti nelle rispettive legislazioni nazionali, esulando l'apprezzamento in ordine agli elementi circostanziali dall'ambito delle valutazioni richieste ai fini della sussistenza del requisito della doppia punibilità, il cui rilievo deve ritenersi condizionato, secondo il chiaro disposto dell'art. 7, commi primo e terzo, della I. n. 69/2005, alla mera previsione come reato, nell'ordinamento interno, di un "fatto che lo Stato membro di emissione punisca con una sanzione privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ciò costituisce una diretta conseguenza della regola dettata dalla conforme previsione di cui all'art. 2, par. 4, della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea n. 584/GAI del 13 giugno 2002, che la l. 22 aprile 2005, n. 69, ha inteso recepire nel nostro ordinamento. Delle circostanze aggravanti, del resto, non può tenersi conto, per espressa previsione normativa, neppure ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà personale contemplate nella legislazione dello Stato di emissione (art. 7, comma 3, secondo inciso, della su citata legge n. 69/2005). Ли 2 Siffatte forme di manifestazione del reato, in definitiva, potrebbero astrattamente rilevare, ai fini considerati, nelle sole ipotesi, evidentemente non ravvisabili nel caso di specie, in cui la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale palesassero caratteristiche tali da immutare il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale.
7. Inammissibile deve ritenersi, in questa Sede, la richiesta di rinvio della consegna dal ricorrente formulata nei termini meglio indicati in narrativa (supra, nel par. 4): siffatta richiesta, peraltro non proponibile direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, ma solo avanti alla Corte d'appello ex art. 24 della I. n. 69/2005, è stata dalla Corte territoriale già disattesa sulla base di congrue ed esaustive argomentazioni, il cui contenuto, linearmente esposto e privo di vizi logici ictu oculi percepibili, non può essere oggetto di "rilettura" nel giudizio di legittimità.
8. Parimenti inammissibile, infine, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, il cui contenuto non integra alcun vizio dell'impugnata decisione, ove si consideri il portato del principio generale concernente la deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione, secondo i meccanismi indicati dall'art. 26 della su menzionata Decisione quadro 2002/584/GAI - accettata da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e, dunque, dallo stesso Stato di emissione del m.a.e. in oggetto secondo cui "lo Stato membro ww emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena oa una misura di sicurezza privative della libertà". A tal fine, prosegue il par. 2 della su citata disposizione, “l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo". Si tratta di un principio di ordine generale, di comune applicazione nello spazio giudiziario europeo, il cui ambito di applicazione non soffre eccezioni ed al cui rispetto tutti gli ordinamenti nazionali devono intendersi parimenti obbligati. Ne discende, pertanto, come già affermato da questa Suprema Corte in relazione ad un caso analogo (Sez. 6, n. 4303 del 28/01/2009, dep. 30/01/2009, Rv. 242432), che la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente. 3 ме 9. Al rigetto del ricorso consegue, conclusivamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. all'art. 22, comma quinto, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, lì, 17 gennaio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Giovanni de Rober de Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 GEN. 2013, MA E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. P Pista Esposito