Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 3255
CASS
Sentenza 17 gennaio 2013

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In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene).

In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, è irrilevante l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti nelle rispettive legislazioni nazionali, salve le ipotesi in cui la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale presentino caratteristiche tali da immutare il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale.

In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di rinvio della consegna per motivi di giustizia interna non può essere proposta direttamente alla Corte di Cassazione, ma solo dinanzi alla Corte d'appello "ex" art. 24 della l. n. 69 del 2005.

Commentario1

  • 1MAE esecutivo prevale su esigenze processuali italiane (Cass. 21323/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 3255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3255
Data del deposito : 17 gennaio 2013

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