Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15407 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 5 4 07/02 SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.riMagistrati: 1 Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 8073/00 1 Consigliere Cron. 31996 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 11/06/02 D'AGOSTINO -Rel. Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: FONDAZIONE E.N.P.A.I.A., in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROMA VIALE PARIOLI N 87, presso lo studio in dell'avvocato ALDO SEMINAROTI, che lo rappresenta e pocure notarile difende, giusta in atti;
ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO SULCIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo 2002 studio dell'avvocato GIANFRANCO PARISI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELIGIO 2732 -1- PINNA, giusta delega in atti;
-- controricorrente avverso la sentenza n. 3212/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/02/00 R.G. N. 844731/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato SEMINAROTI;
udito l'Avvocato PARISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso. -2- 1 8073/00 Svolgimento del processo Con decreto in data 30.3.1990 il Pretore di Roma, su ricorso dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegato in Agricoltura (ENPAIA), ingiungeva al Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis il pagamento della somma di lire 189.771.309 a titolo di interessi convenzionali (pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di punti 4,50) per il ritardato versamento dei contributi relativi agli anni 1980, 1981, 1982 e 1983. Il Consorzio, con atto depositato il 4 maggio 1990, proponeva opposizione ed eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale del credito per interessi convenzionali;
in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione della somma di lire 189.840.027 Phon destinata al pagamento dei TFR di alcuni dipendenti e indebitamente trattenute dall'Enpaia. L'Enpaia si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Quanto alla eccepita prescrizione, deduceva: che il Consorzio, con lettera del 26.7.1985, aveva promesso il pagamento di quanto dovuto che tale atto, costituendo un e riconoscimento del debito, aveva effetto interruttivo della prescrizione;
che la prescrizione era stata interrotta dalle 2.6.1988 e 6.2.1989, con le quali l'Ente aveva lettere in determinato l'importo degli interessi dovuti per il periodo contributivo 1980/1985; che la prescrizione era stata, altresì, interrotta dai decreti ingiuntivi del 6.6.1985, 23.11.1985 e 30.3.1990. Quanto alla domanda riconvenzionale, osservava che la somma dovuta per TFR era stata trattenuta a compensazione delle richiesto con decretomaggiori somme, rispetto a quanto ingiuntivo, dovute dal Consorzio. 2 Il Pretore, con sentenza del 13.12.1991, rigettava l'opposizione, osservando che la prescrizione era stata interrotta dalla lettera in data 26.7.1985, con la quale il promesso di pagare gli interessi, con la Consorzio aveva conseguenza che il nuovo termine prescrizionale non si era ancora maturato al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto, notifica avvenuta 1'11.4.1990; respingeva, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio, ritenendo legittima la compensazione operata dall'Empaia. A seguito di impugnazione del Consorzio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3212 del 2000, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'Enpaia al pagamento in favore Than dell'appellante della somma di lire 189.771.309, oltre interessi.. In motivazione il Tribunale osservava: che la notifica dei decreti ingiuntivi 6.6.1985 e 23.11.1985 non era valsa ad interrompere la prescrizione relativa agli interessi convenzionali, stante l'espressa limitazione della domanda, in quella sede proposta, ai soli interessi legali;
che la prescrizione non era stata interrotta neppure dalla lettera del 26.7.1985, con la quale il Consorzio si impegnava ad estinguere il debito relativo "all'ingiunzione del Pretore di Roma del 6.6.1985", poiché detta ingiunzione faceva riferimento ai soli interessi legali;
che non vi era prova dell'avvenuta ricezione da parte del Consorzio della lettera inviata dall'Ente il 2.6.1988; che il primo valido atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla lettera in data 6.2.1989, della quale vi era prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario;
che, di conseguenza, dovevano ritenersi prescritti 3 i crediti per interessi convenzionali maturati prima dell'8.2.1984, sicchè residuava un credito di sole lire 77.186. Il Tribunale riteneva, altresì, di dover accogliere la domanda riconvenzionale del Consorzio, osservando che, poichè il credito prescritto non può essere oggetto di pagamento né di compensazione, indebitamente l'ente aveva provveduto a la somma di lire 189.771.000 mediante trattenute recuperare operate tra novembre 1992 e ottobre 1994 sugli importi spettanti al Consorzio per TFR da corrispondere a quattro lavoratori. Avverso questa sentenza la Fondazione Enpaia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi illustrato da memoria. Il Consorzio di Bonifica resiste con controricorso. Motivi della decisione Odgan 2943Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. quarto comma e 1242 cod. civ., nonché motivazione illogica e contraddittoria, l'Enpaia sostiene che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione altri validi atti interruttivi della prescrizione, rappresentati dalle lettere in data 3 settembre 1985, 14 gennaio 1989, 21 marzo 1989 e 14 giugno 1989, con le quali l'ente, rispondendo alle richieste del Consorzio di pagamento degli importi necessari a regolare i TFR dei dipendenti, aveva eccepito espressamente la compensazione con il credito vantato per interessi convenzionali di mora. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto del disposto dell'art. 1242 cod. civ., secondo cui la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti. Con il secondo motivo, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il 4 Tribunale, nell'accogliere la domanda riconvenzionale del Consorzio, è incorso in evidente errore, atteso che l'oggetto della domanda riconvenzionale era l'importo di lire 189.840.027 costituito dalle trattenute operate dall'Enpaia per quattro dipendenti (Manca, Costa, Pinna e Sulas), mentre il giudice di appello ha ordinato la restituzione degli importi relativi agli interessi convenzionali (lire 189.771.309) trattenuti nel novembre 1992 e nell'ottobre 1994, dopo la proposizione dell'opposizione. denunciando ancora omessa e Con il terzo motivo, motivazione, il ricorrente sostiene che il insufficiente Tribunale ha errato nel determinare in lire 77.186 il credito residuo, omettendo di considerare che, anche se non fossero dovuti gli interessi convenzionali, certamente erano dovuti gli Olas interessi legali, perché richiesti con i due decreti ingiuntivi del 1985 passati in giudicato. Il primo motivo di ricorso è infondato. I documenti ed i comportamenti indicati nel motivo di ricorso sono stati dedotti dall'Empaia quali fatti interruttivi della prescrizione del credito per interessi convenzionali solo con il ricorso per cassazione. La sentenza impugnata, infatti, non enumera alcuno di tali documenti e comportamenti tra i fatti interruttivi tempestivamente dedotti dal creditore e la censura del ricorrente si risolve in buona sostanza nel lamentare la mancanza della valutazione officiosa del carattere interruttivo di tali fatti da parte del Tribunale. Giova ricordare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura a paralizzare l'eccezione una controeccezione mirante 5 avversaria, assimilabile alla eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il controeccipiente ha l'onere, non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di dedurli come fatti interruttivi, non potendo essere rilevati d'ufficio dal giudice, neppure se la prova del fatto è acquisita al processo (cfr. Cass. n. 6759 del 2001, Cass. n. 12024 del 2000, Cass. n. 10526 del 1997). In conclusione l'Enpaia, che ha tardivamente eccepito il valore interruttivo dei predetti documenti e comportamenti, non può valersene in questa sede per negare la prescrizione degli interessi convenzionali. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale del Thris Consorzio, assumendo che "il credito per interessi di mora pari in epocaa lire 189.771.000 è stato recuperato dall'Enpaia, successiva al decreto ingiuntivo, esclusivamente mediante trattenute operate tra novembre e ottobre 1994, a valere sugli importi spettanti al Consorzio per TFR da corrispondere a quattro lavoratori"; partendo da tale presupposto, il Tribunale, neppure posto il problema se nella specie si che non si intele ma di compensazione propria о impropria, ha vertesse ritenuto che il credito prescritto (quello relativo agli interessi convenzionali;
n.d. r.) non potesse essere oggetto di compensazione. Le affermazioni del giudice di appello sono macroscopicamente e la motivazione della sentenza sul punto è confusa eerrate contraddittoria. La domanda riconvenzionale in questione è stata proposta dal Consorzio nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 4.5.1990; ne consegue che le somme "indebitamente 6 trattenute dall'Enpaia", di cui si chiedeva la restituzione, non potevano essere quelle stesse (pari a lire 189.771.000) di cui il✓ decreto l'ente aveva chiesto il pagamento con ingiuntivo opposto, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. E' evidente, infatti, che, se l'ente aveva già recuperato la predetta somma, operando una compensazione, non aveva motivo di chiederne di nuovo il pagamento. Quantomeno, se ciò si fosse verificato, diversi sarebbero stati i motivi dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Le argomentazioni del Tribunale si rivelano poi ancor più (quel gindice illogiche e contraddittorie laddove pretende di ricavare dagli atti di causa che la lamentata compensazione ed il conseguente illegittimo recupero dell'ente sarebbe avvenuto tra il novembre Déři 1992 e l'ottobre 1994, а distanza di quattro anni dalla proposizione della domanda riconvenzionale. Non si comprende, invero, né lo spiega il Tribunale, a cosa si riferisse il Consorzio nell'atto di opposizione, quando ha chiesto la condanna dell'ente alla restituzione di somme indebitamente trattenute (è logico ritenere prima della proposizione della stessa domanda). Da queste errate premesse in fatto il Tribunale ha poi dedotto che, nel momento in cui (tra il 1992 ed il 1994) era stata operata la compensazione, questa non fosse più possibile, in quanto il credito per interessi convenzionali si era già prescritto. Si rende, pertanto, necessaria la cassazione sul punto della sentenza ed il rinvio della causa ad altro giudice per un nuovo riconvenzionale del Consorzio e peresame della domanda l'acccertamento della dedotta compensazione, tenendo per fermo il principio, fissato dall'art. 1242, secondo comma, cod. civ. in 7 tema di compensazione propria, secondo cui "la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si verifiata la coesistenza dei due debiti". Fondato è anche il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che le varie domande con le quali l'Enpaia aveva richiesto al Consorzio il pagamento degli “interessi legali" non valessero ad interrompere la prescrizione degli "interessi convenzionali". Per contro il Tribunale ha omesso di valutare se la richiesta di interessi convenzionali, avanzata dall'ente con il ricorso per decreto ingiuntivo, non accoglibile per la prescrizione del relativo credito, fosse meritevole di accoglimento limitatamente all'ammontare dei soli interessi legali, per i I ns quali certamente non si era verificata alcuna prescrizione, per l'interruzione operata dai decreti ingiuntivi 6.5.1985 e 23.11.1985, come evidenziato dallo stesso Tribunale. In altri termini, non ha valutato il Tribunale, e di ciò oggi si lamenta l'Enpaia, se la domanda di interessi convenzionali fosse meno meritevole di accoglimento per il più limitato importo relativo agli interessi legali di mora, che spettano comunque al creditore ex art. 1224, primo comma 1 cod.civ. Sul punto la motivazione della sentenza è del tutto carente e le censure del ricorrente meritano accoglimento. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. 8
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Vinceuse Tressa Фрітств Двупільо L E A L D O R 1 1 . D O Q I O S 1 E D I A N R I E ' T R . 0 A D S L I L T T O E I E D A T G S R O , R O E I P S S G N T S A , A S A I D , B O L L I A O O T D P D A E M S T I E N S E IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 TLOV. 2002 IL CANCELLIERE