Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di rinvio, necessario o facoltativo, dell'esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto, collaboratore di giustizia, appartiene al magistrato o al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., anche quando il condannato richieda, o il giudice ritenga comunque di applicare, la detenzione domiciliare in luogo del differimento, non trovando applicazione la regola di cui all'art. 16-nonies, comma 8, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che prevede la competenza territoriale esclusiva del giudice di sorveglianza di Roma. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena, non ricorre la "ratio" della deroga alla competenza per territorio della magistratura di sorveglianza prevista per i collaboratori di giustizia, che consiste nell'esigenza di assicurare uno stretto coordinamento tra l'operato della magistratura di sorveglianza e quello degli organi amministrativi centrali preposti all'attuazione delle misure nei confronti di tali soggetti).
Commentario • 1
- 1. Il divieto di concorrenza del prestatore in sintesiDomenico Giardino · https://www.diritto.it/ · 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2017, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
08 131-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2017 ANGELA TARDIO - Presidente - Sent. n. sez. 4040/2017 MICHELE BIANCHI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.26599/2017 PALMA TALERICO -Rel. Consigliere - FRANCESCO CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: UFFICIO SORVEGLIANZA ROMA nei confronti di: MAGISTRATO SORVEGLIANZA ALESSANDRIA con l'ordinanza del 07/06/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ー generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la ト competenza del Magistrato Sorveglianza di Roma. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 7 giugno 2017 il Magistrato di sorveglianza di Roma, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sull'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena (per grave infermità fisica), anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da RI LL, collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Alessandria in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere ancorché -- nella sua giurisdizione si trovasse l'istituto di detenzione del collaboratore ed ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria aveva ritenuto che, potendo il rinvio dell'esecuzione essere concesso (in presenza di profili di pericolosità sociale del condannato, presenti nella fattispecie) nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, venisse in considerazione l'esclusiva competenza territoriale dell'Ufficio di sorveglianza romano sulla base della previsione derogatoria dell'art. 16-nonies, comma 8, decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto: 1) che la detenzione domiciliare, in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, era stata domandata dal detenuto solo in via subordinata, e la relativa richiesta (come pure la facoltà del Magistrato adito di provvedere d'ufficio in tale direzione) era inidonea a determinare lo spostamento di competenza territoriale;
2) che la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, non poteva essere propriamente definita una misura alternativa, quanto piuttosto una sorta di cautela imposta al condannato pericoloso, la cui pena, a motivo delle gravi condizioni di salute, dovesse essere differita;
3) che la competenza del magistrato "di prossimità" rispetto al luogo di restrizione rispondeva in tal caso anche ad un principio di ragionevolezza, in considerazione dell'urgenza di provvedere imposta dalla potenziale gravità della situazione prospettata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato 2 consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a provvedere del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, che per primo l'ha declinata.
3. Nell'escludere l'applicabilità delle regole derogatorie di competenza, stabilite dall'art. 16-nonies decreto legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991, alla liberazione anticipata pur formalmente rientrante tra le - misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975 richiesta dal detenuto collaboratore di giustizia, assoggettato a speciali misure di protezione, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 43798 del 24/09/2015, confl. di comp. in proc. C., Rv. 265252) ha da ultimo sottolineato la natura di stretta interpretazione delle regole derogatorie anzidette, correlata al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, secondo comma, Cost.).
4. Nelle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza, la competenza a conoscere delle istanze presentate da soggetto ristretto in istituto penitenziario appartiene in via ordinaria al tribunale o al magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto medesimo (art. 677, comma 1, cod. proc. pen.). La deroga che a tale disposizione apporta, per i collaboratori di giustizia assoggettati a speciali misure di protezione, il citato art. 16-nonies - il quale riserva, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il collaboratore stesso ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del decreto legge (ossia del luogo sede della Commissione centrale prevista dal precedente art. 10, comma 2, che è Roma), la cognizione in tema «di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal titolo I, capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni>> trova la sua ratio giustificativa nell'esigenza funzionale di - assicurare uno stretto coordinamento tra l'operato della magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione delle misure alternative, prevista in misura più ampia rispetto alle generalità dei detenuti, e quello degli organi amministrativi centrali preposti all'attuazione delle misure predette nei confronti del collaboratore protetto (Sez. 1, n. 45282 del 10/10/2013, conf. comp. in proc. Esposito, Rv. 257319; Sez. 1, n. 28453 del 14/06/2007, confl. comp. in proc. Ruggiero, Rv. 237355; Sez. 1, n. 3307 del 19/09/2006, confl. comp. in 3 proc. Pavia, Rv. 235193), e capaci altresì di recare un preventivo contributo ai fini di una più pregnante valutazione sull'attualità e sulla serietà del percorso seguito dal collaboratore (Sez. 1, n. 43798 del 24/09/2015, citata), che costituisce il presupposto per il più ampio accesso ai benefici sopra menzionato.
5. I provvedimenti in materia di rinvio dell'esecuzione della pena non sono testualmente compresi nell'ambito dell'art. 16-nonies decreto legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991, e non partecipano della ratio ad esso sottesa;
né sul piano funzionale, posto che, dopo la liberazione e per il tempo del differimento, nessuno specifico raccordo, di natura istituzionale ed organizzativo, è necessario mantenere tra organi della giurisdizione ed organi esecutivi;
né sul piano logico-sistematico, perché i provvedimenti ex artt. 146 e 147 cod. pen. postulano il riscontro di condizioni legittimanti (la presentazione della domanda di grazia, lo stato di gravidanza, di maternità, di salute) già in possesso dell'autorità giudiziaria o ricavabili essenzialmente dalle relazioni degli operatori a diretto contatto con il detenuto in istituto, o dei sanitari di quest'ultimo; condizioni che comunque - così come affermato per la liberazione anticipata - non implicano previe valutazioni sul regime di collaborazione con la giustizia, e sulla sua valenza ed importanza, così da non giustificare lo spostamento di competenza ad un organo giudiziario diverso da quello altrimenti "naturale".
6. Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che, nei casi di accoglimento dell'istanza di rinvio, il giudice competente possa disporre in sua vece la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter legge n. 354 del 1975. La misura in tal caso disposta, pur annoverabile tra le misure alternative in senso lato, ha una finalità eminentemente assistenziale, potendo essa essere applicata, anche d'ufficio, al fine di contemperare le necessità del condannato, in relazione alla tutela della salute (o delle altre esigenze contemplate dagli artt. 146 e 147 cod. pen.), e quelle della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica (da ultimo, Sez. 1, n. 12565 del 03/03/2015, Cismic, Rv. 262301). Essa non richiede alcun apprezzamento, né in ordine all'importanza della collaborazione, né in ordine al ravvedimento (ed al riflesso presupposto dell'assenza di mantenuti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva), che sono i requisiti cui, nel sistema delineato dall'art. 16-nonies decreto legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991, è ancorata la concessione delle misure, marcatamente premiali, viceversa prese in considerazione ai fini della deroga di competenza;
requisiti, al tempo stesso, in rapporto ai quali riveste importanza decisiva l'apporto di conoscenza degli organi centrali di protezione, e, 4 in questo quadro, trova senso l'istituito stretto collegamento tra la sede di tali organi e la competenza giudiziaria.
7. Deve essere pertanto conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: "In tema di rinvio, necessario o facoltativo dell'esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull'istanza del soggetto detenuto, collaboratore di giustizia, appartiene al magistrato o al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, quand'anche l'interessato richieda, o il giudice ritenga comunque di applicare, la detenzione domiciliare in luogo del differimento, non operando la regola di cui all'art. 16-nonies, comma 8, decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che prevede la competenza territoriale esclusiva del giudice di sorveglianza di Roma".
8. In applicazione di tale principio, dato che il collaboratore si trovava detenuto, all'atto della richiesta, presso la casa circondariale di Alessandria, gli atti debbono essere trasmessi al locale Magistrato di sorveglianza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 06/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Francesco Centofanti Angela Randr DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FA ELLA 5